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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03678/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente medico aveva chiesto il riconoscimento di differenze retributive sostenendo che l'incarico provvisorio conferitogli non fosse una mera sostituzione ex art. 18 del c.c.n.l. ma l'assegnazione, sia pure provvisoria, della direzione di una nuova unità operativa complessa istituita presso un distretto sanitario, incarico che egli aveva ricoperto per circa cinque anni, oltre i termini previsti per la sostituzione. Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2103 c.c., assumendo di avere diritto all'intero trattamento economico del titolare della struttura complessa e non alla sola indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione di primo grado, negando tali differenze e aderendo all'orientamento secondo cui, nella dirigenza sanitaria, la sostituzione non integra mansioni superiori. In cassazione il dirigente ha riproposto la censura, insistendo sulla natura diversa dell'incarico e sulla durata ultrannuale della supplenza; l'azienda sanitaria si è difesa con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza perché, secondo il consolidato orientamento richiamato, la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del S.S.N. ex art. 18 c.c.n.l. non costituisce svolgimento di mansioni superiori: avviene nel quadro del ruolo unico e del livello unico della dirigenza sanitaria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost. in tema di maggiore retribuzione. La protrazione della sostituzione oltre il termine di sei o dodici mesi previsto per la copertura del posto vacante non attribuisce il trattamento economico del sostituito, restando dovuta soltanto l'indennità sostitutiva stabilita dalla disciplina collettiva. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda e condannato il ricorrente alle spese, dando anche atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Non è invocabile per pretendere il trattamento economico pieno del sostituito, poiché l'indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva è ritenuta adeguatamente remunerativa.

  • art. 2103 c.c.

    Non si applica alla sostituzione nell'incarico dirigenziale medico, perché la dirigenza sanitaria opera in un ruolo unico con equivalenza delle mansioni dirigenziali.

  • art. 18 c.c.n.l. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000

    Disciplina la sostituzione del dirigente medico; la sostituzione non integra mansioni superiori e comporta solo l'indennità sostitutiva, anche se si protrae oltre il termine previsto.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Non è applicabile ai dirigenti, ma solo al personale non dirigenziale.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    Conferma l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai dirigenti, in ragione della peculiare struttura del rapporto dirigenziale.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    La dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello.

  • art. 15 ter d.lgs. n. 502/1992

    Ribadisce la non applicabilità dell'art. 2103 c.c. alla dirigenza sanitaria e la disciplina speciale degli incarichi.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo dei dirigenti e sancisce il principio di onnicomprensività.

  • art. 28, comma 6, c.c.n.l. 8.6.2000

    Prevede espressamente che, data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali, non si applica l'art. 2103, comma 1, c.c.

  • art. 27 c.c.n.l. 2000

    Le diverse tipologie di incarico non comportano rapporti di sovra o sottoordinazione.

  • art. 6 c.c.n.l. 2008

    Le diverse attribuzioni dirigenziali sono di pari dignità.

  • art. 18, comma 7, c.c.n.l. 8.6.2000

    Esclude che le sostituzioni si configurino come mansioni superiori e prevede una specifica indennità sostitutiva.

  • art. 18, comma 4, c.c.n.l. 8.6.2000

    Prevede che la sostituzione in caso di vacanza della funzione dirigenziale duri il tempo strettamente necessario alle procedure concorsuali, fino a sei mesi prorogabili a dodici, ma il superamento del termine non comporta il diritto all'intero trattamento economico del sostituito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione di precedenti conformi.

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    Non ricorrono i presupposti per la rimessione alle Sezioni Unite, poiché non sussiste un effettivo contrasto giurisprudenziale.

  • clausola 4 accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE

    Il principio di non discriminazione non è invocabile nel caso di specie, perché il rapporto dirigenziale e il conferimento dell'incarico hanno natura diversa dal rapporto del lavoratore a termine comparabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella dirigenza sanitaria, la sostituzione del titolare di una struttura non costituisce svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene all'interno di un ruolo unico e di un livello unico, con equivalenza delle funzioni dirigenziali.
  • Per i dirigenti pubblici, la disciplina dell'art. 2103 c.c. non è applicabile; il trattamento economico e accessorio è rimesso alla contrattazione collettiva, nel rispetto del principio di onnicomprensività del compenso dirigenziale.
  • Quando la contrattazione collettiva prevede un'indennità specifica per la sostituzione, tale indennità è ritenuta remunerativa dell'incarico e impedisce la pretesa del trattamento economico pieno del sostituito, anche se la sostituzione si protrae oltre il termine previsto per la copertura del posto vacante.
  • La durata eccedente il termine contrattuale della sostituzione può avere solo funzione sollecitatoria rispetto alla copertura dell'incarico, ma non trasforma la sostituzione in mansioni superiori né fonda un'autonoma domanda retributiva.
  • Non vi è spazio per evocare la non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato quando il rapporto dirigenziale resta a tempo indeterminato e l'atto di conferimento dell'incarico è necessariamente temporaneo per sua struttura.

Come è indicizzato

MaterieDirigenti
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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