Cassazione Civile, Ordinanza n. 10984/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che un pensionato della Cassa dei dottori commercialisti aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento dell’illegittimità del prelievo operato sul proprio trattamento pensionistico a titolo di contributo di solidarietà, con condanna dell’ente alla restituzione delle somme trattenute nel decennio anteriore alla notifica del ricorso, oltre interessi. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha sostenuto che il contributo di solidarietà fosse legittimo, richiamando la normativa sulle Casse privatizzate, le delibere interne adottate nel 2008, 2013 e 2017 e l’art. 115 c.p.c.; (2) in via gradata, ha dedotto che fosse legittimo almeno il contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), D.L. 201/2011 per il biennio 2012-2013; (3) ulteriormente in via subordinata, ha censurato l’applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale, richiamando norme previdenziali e l’art. 2948 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo le censure già ripetutamente disattese da una giurisprudenza consolidata. Ha affermato che il contributo di solidarietà non può essere introdotto autonomamente dalla Cassa se non nei limiti di una base legale espressa; ha inoltre osservato che il prelievo previsto dall’art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 presuppone requisiti tassativi (inerzia dell’ente o parere negativo dei Ministeri vigilanti) che non risultavano allegati e provati dalla ricorrente, né potevano essere surrogati da delibere interne dichiarate illegittime. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che per le somme trattenute in eccedenza sul rateo pensionistico, non potendosi considerare il pensionato in possesso del credito maggiore non corrisposto, non opera la prescrizione quinquennale invocata dall’ente, ma resta ferma la prescrizione decennale. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla distrazione delle stesse in favore del difensore del controricorrente, nonché al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e del contributo in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato evocato come norma di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge
il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure contrastavano con un orientamento giurisprudenziale consolidato
è stata richiamata la definizione accelerata del giudizio e la conformità della decisione alla proposta
è stata applicata la condanna equitativa in favore della controparte e della Cassa delle ammende
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul prelievo, senza esito favorevole
artt. 1 e 2 D.Lgs. n. 509 del 1994
richiamati dalla ricorrente sulla disciplina delle Casse privatizzate
art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995
ritenuto insufficiente, da solo, a fondare il potere della Cassa di imporre un contributo di solidarietà
art. 1, comma 763, L. n. 296 del 2006
richiamato come disposizione che ha modificato il regime del pro rata, senza attribuire alla Cassa un potere impositivo autonomo
art. 1, comma 488, L. n. 147 del 2013
richiamato come interpretazione autentica della disciplina previdenziale, senza incidere sul punto decisivo
art. 24, comma 24, D.L. n. 201 del 2011 convertito in L. n. 214 del 2011
riconosciuto come base legale del contributo solo nei casi e alle condizioni tassativamente previste dal legislatore
art. 24, comma 24, lett. b), D.L. n. 201 del 2011
prevede un contributo di solidarietà per il biennio 2012-2013 a carico dei pensionati, applicabile solo se ricorrono i presupposti di legge
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14 luglio 2004
richiamato dalla ricorrente in relazione alle delibere della Cassa
art. 19, comma 3, L. n. 21 del 1986
richiamato nel terzo motivo di ricorso
richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale
art. 47-bis D.P.R. n. 639 del 1970
ritenuto non conferente perché riferito alla disciplina delle prestazioni erogate dall’INPS
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
art. 23 Cost.
utilizzato per affermare che le prestazioni patrimoniali imposte richiedono una base legale espressa
artt. 2, 3 e 38 Cost.
richiamati dalla ricorrente, ma non ritenuti idonei a sovvertire l’orientamento consolidato
non consente di inferire il potere della Cassa di imporre un contributo straordinario di solidarietà fuori dalla legge
Massime di principio
- Il contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici erogati da enti previdenziali privatizzati richiede una base legale espressa: non può essere introdotto autonomamente dall’ente tramite delibere, anche se finalizzate all’equilibrio finanziario.
- La previsione legislativa che consente, in via eccezionale e temporanea, un contributo di solidarietà opera solo al ricorrere dei presupposti tassativi stabiliti dalla legge; tali presupposti devono essere allegati e provati da chi invoca la legittimità del prelievo.
- L’adozione di delibere interne dell’ente non equivale né può surrogare l’inerzia dell’ente stesso o il parere negativo dei Ministeri vigilanti richiesti dalla disciplina speciale per l’attivazione del contributo.
- Per le trattenute indebitamente operate sui ratei pensionistici, la prescrizione quinquennale non si applica se il pensionato ha percepito solo l’importo decurtato e non è stato messo in condizione di riscuotere il maggior credito; in tal caso resta ferma la prescrizione decennale.
- In sede di legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si limitano a riproporre questioni già risolte in senso contrario da una giurisprudenza consolidata.
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