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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10984/2025 del 26/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che un pensionato della Cassa dei dottori commercialisti aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento dell’illegittimità del prelievo operato sul proprio trattamento pensionistico a titolo di contributo di solidarietà, con condanna dell’ente alla restituzione delle somme trattenute nel decennio anteriore alla notifica del ricorso, oltre interessi. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha sostenuto che il contributo di solidarietà fosse legittimo, richiamando la normativa sulle Casse privatizzate, le delibere interne adottate nel 2008, 2013 e 2017 e l’art. 115 c.p.c.; (2) in via gradata, ha dedotto che fosse legittimo almeno il contributo di solidarietà previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), D.L. 201/2011 per il biennio 2012-2013; (3) ulteriormente in via subordinata, ha censurato l’applicazione della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale, richiamando norme previdenziali e l’art. 2948 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo le censure già ripetutamente disattese da una giurisprudenza consolidata. Ha affermato che il contributo di solidarietà non può essere introdotto autonomamente dalla Cassa se non nei limiti di una base legale espressa; ha inoltre osservato che il prelievo previsto dall’art. 24, comma 24, D.L. 201/2011 presuppone requisiti tassativi (inerzia dell’ente o parere negativo dei Ministeri vigilanti) che non risultavano allegati e provati dalla ricorrente, né potevano essere surrogati da delibere interne dichiarate illegittime. Quanto al terzo motivo, ha ribadito che per le somme trattenute in eccedenza sul rateo pensionistico, non potendosi considerare il pensionato in possesso del credito maggiore non corrisposto, non opera la prescrizione quinquennale invocata dall’ente, ma resta ferma la prescrizione decennale. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla distrazione delle stesse in favore del difensore del controricorrente, nonché al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e del contributo in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici erogati da enti previdenziali privatizzati richiede una base legale espressa: non può essere introdotto autonomamente dall’ente tramite delibere, anche se finalizzate all’equilibrio finanziario.
  • La previsione legislativa che consente, in via eccezionale e temporanea, un contributo di solidarietà opera solo al ricorrere dei presupposti tassativi stabiliti dalla legge; tali presupposti devono essere allegati e provati da chi invoca la legittimità del prelievo.
  • L’adozione di delibere interne dell’ente non equivale né può surrogare l’inerzia dell’ente stesso o il parere negativo dei Ministeri vigilanti richiesti dalla disciplina speciale per l’attivazione del contributo.
  • Per le trattenute indebitamente operate sui ratei pensionistici, la prescrizione quinquennale non si applica se il pensionato ha percepito solo l’importo decurtato e non è stato messo in condizione di riscuotere il maggior credito; in tal caso resta ferma la prescrizione decennale.
  • In sede di legittimità, il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si limitano a riproporre questioni già risolte in senso contrario da una giurisprudenza consolidata.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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