Cassazione Civile, Ordinanza n. 01667/2026 del 25/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite nasce da un accertamento emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa per l’anno d’imposta 2005, fondato sulla ritenuta sussistenza di un reato tributario tale da giustificare il raddoppio dei termini di accertamento. In conseguenza dell’accertamento societario, l’Ufficio notificava ai due soci avvisi personali di accertamento, presumendo la ripartizione tra essi del maggior utile occulto in proporzione alle quote sociali. I soci impugnavano gli atti contestando: (1) la mancata allegazione agli avvisi personali del presupposto avviso emesso verso la società, con dedotta violazione dell’obbligo di motivazione; (2) l’omesso esame dei presupposti di fatto che renderebbero obbligatoria la denuncia penale e quindi legittimo il raddoppio dei termini; (3) la nullità derivata degli avvisi personali per asserita estinzione della società prima della notifica dell’accertamento presupposto. La Corte rileva che il primo motivo era infondato perché, in caso di società a ristretta base, il richiamo per relationem all’accertamento societario soddisfa l’obbligo motivazionale, essendo il socio in grado di conoscere gli atti e i documenti della società. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché la questione sui presupposti dell’obbligo di denuncia penale non risultava essere stata dedotta in modo specifico nei gradi di merito; inoltre il ricorso non riproduceva gli atti rilevanti con sufficiente specificità. Il terzo motivo è parimenti inammissibile per novità della questione e difetto di specificità del ricorso, non essendo state riportate le parti degli atti di merito da cui risultasse che il tema dell’estinzione della società e della conseguente invalidità derivata fosse stato ritualmente introdotto.
La decisione
La Corte rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo sulla motivazione per relationem degli avvisi ai soci di società a ristretta base partecipativa. Dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo, rispettivamente per novità della questione in cassazione e per difetto di specificità/autosufficienza del ricorso. Condanna inoltre i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate e dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem all’accertamento presupposto emesso nei confronti della società, quando il socio possa conoscerne agevolmente il contenuto.
La motivazione dell’atto tributario può essere assolta mediante richiamo all’atto presupposto, purché il destinatario sia in condizione di conoscerlo.
Il socio ha il potere di consultare la documentazione sociale e quindi di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei relativi documenti giustificativi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata reputata inammissibile perché nuova.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
Invocato per la pretesa nullità derivata degli avvisi a seguito dell’estinzione della società.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Invocato come base della nullità dell’atto amministrativo per illegittimità radicale derivata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente; non è richiesto un formalismo eccessivo, ma occorre indicare puntualmente il contenuto degli atti rilevanti e la loro presenza nel fascicolo di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Negli accertamenti emessi verso soci di società a ristretta base partecipativa, l’avviso personale può validamente motivarsi per relationem all’accertamento societario, senza necessità di autonoma allegazione integrale dell’atto presupposto, se il socio è in condizione di conoscerlo attraverso il rapporto societario.
- Il socio di una società a ristretta base non può utilmente lamentare difetto di motivazione dell’accertamento derivato quando il richiamo all’atto societario consente di individuare la pretesa e il socio ha accesso alla documentazione sociale.
- La censura in cassazione su questioni di fatto o di rito già non specificamente dedotte nei gradi di merito è inammissibile se introduce per la prima volta un tema nuovo rispetto al giudizio di appello.
- Nei giudizi tributari, il sindacato sul presupposto dell’obbligo di denuncia penale ai fini del raddoppio dei termini richiede che la relativa questione sia stata effettivamente e specificamente posta al giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo preciso gli elementi fattuali e processuali posti a base della censura, senza demandare alla Corte la ricerca di fonti esterne al ricorso.
- Quando una questione è dichiarata inammissibile dal giudice di merito per novità, eventuali argomentazioni ulteriori sul merito rese ad abundantiam non impongono un autonomo interesse a impugnarle, rimanendo impugnabile solo la statuizione pregiudiziale.
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