Cassazione Civile, Ordinanza n. 22118/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e di due socie, con imputazione ai soci di redditi derivanti dalla partecipazione societaria e con conseguente recupero a tassazione, in particolare per alcune poste di costo ritenute non di competenza, non provate o non inerenti, nonché per il mancato riconoscimento della detrazione IVA. In appello la commissione regionale aveva in parte accolto le doglianze dell'Ufficio, ritenendo non deducibili alcuni costi perché supportati solo da scritture private non registrate e prive di idonea efficacia probatoria, mentre aveva riconosciuto altri costi documentati da fatture; aveva inoltre dichiarato inammissibile la censura sull'inerenza perché nuova. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e vizi motivazionali, sostenendo che i costi contestati erano effettivamente di competenza del 2003, che la documentazione prodotta provava l'esecuzione delle prestazioni e che la prova contraria avrebbe dovuto essere fornita dall'Ufficio; 2) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, lamentando che la CTR non aveva esaminato la questione del diritto alla detrazione IVA entro il secondo anno successivo; 3) un ulteriore motivo non chiaramente ricostruibile dal testo. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso che la definizione agevolata ex d.l. 119/2018 era stata attivata per la società e per una socia, mentre per l'altra socia non vi era stata rideterminazione del reddito personale; ciò ha condotto alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la società contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018 e che, per una delle socie, risultava parimenti una domanda di definizione; inoltre, per l'altra socia, pur avendo ricevuto un avviso autonomo, il reddito non era stato oggetto di rideterminazione personale. In ragione di tali circostanze, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, e non è stato dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla competenza temporale dei costi deducibili; i ricorrenti ne invocavano l'applicazione per sostenere che le prestazioni erano state ultimate nell'anno di imposta contestato.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che il diritto alla detrazione IVA poteva essere esercitato entro il secondo anno successivo all'acquisto.
Invocato dai ricorrenti per sostenere che la scrittura privata prodotta avesse efficacia probatoria, salvo contestazione specifica dell'Ufficio.
La Corte ne ha applicato la disciplina sulla definizione agevolata delle controversie, rilevando che la presentazione della domanda e della documentazione di pagamento determinava la sospensione e, in difetto di istanza di trattazione, l'estinzione del giudizio.
Richiamato per descrivere la disciplina della cd. rottamazione-ter, come contesto normativo della definizione agevolata dei carichi tributari.
art. 30, comma 1, d.P.R. 602/1973
Richiamato nella ricostruzione normativa della definizione agevolata, in relazione agli interessi di mora esclusi dal pagamento agevolato.
art. 27, comma 1, d.lgs. 46/1999
Richiamato nella ricostruzione normativa della definizione agevolata, in relazione alle sanzioni e somme aggiuntive escluse dal pagamento agevolato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato in presenza della causa estintiva del giudizio.
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Richiamato per affermare che, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto, il processo è dichiarato estinto e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata validamente attivata dal contribuente e la causa rientra nell'ambito applicativo della relativa disciplina, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della declaratoria di estinzione per definizione agevolata, è decisivo verificare per ciascun soggetto processuale la concreta presentazione della domanda e la riferibilità della definizione alla specifica posizione fiscale oggetto di lite.
- In presenza di estinzione del processo per causa sopravvenuta prevista dalla legge, le spese restano regolate dalla disciplina speciale applicabile e non si applica l'ulteriore contributo unificato.
- Le doglianze di merito sulla deducibilità dei costi e sulla detrazione IVA restano assorbite quando la controversia si estingue per sopravvenuta definizione agevolata.
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