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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19080/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da avvisi impositivi relativi alla pubblicità/affissioni emessi nell'ambito del servizio comunale; la società destinataria degli atti aveva contestato la legittimità degli accertamenti e, in appello, la CTR della Campania aveva accolto l'impugnazione ritenendo che il Piano generale degli impianti adottato dal Comune non avesse natura di regolamento comunale idoneo ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con sette censure: 1) motivazione apparente e violazione dell'obbligo di motivazione per mancata esplicitazione delle ragioni della ritenuta non regolamentarità del Piano; 2) nullità per omessa motivazione; 3) violazione degli artt. 52 e 62 d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 7 l. n. 546/1992 e dell'art. 42 d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che il Piano generale degli impianti fosse un valido regolamento e non dovesse essere disapplicato; 4) violazione dell'art. 23 d.lgs. n. 507/1993 e dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997, assumendo che comunque le sanzioni fossero applicabili in via diretta; 5) violazione dell'art. 357 c.p., degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per la questione della qualifica di pubblico ufficiale dei dipendenti addetti ai verbali; 6) violazione dell'art. 8, comma 4, d.lgs. n. 507/1993, in tema di durata della pubblicità temporanea e decorrenza della tariffa; 7) violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e degli artt. 2699, 2700 e 2697 c.c. sulla dimensione dei manifesti e sul preteso vizio di ultrapetizione. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente: il giudice di merito aveva affermato in modo apodittico che il Piano generale degli impianti non fosse un regolamento adottato ai sensi dell'art. 62 d.lgs. n. 446/1997 e ne aveva disposto la disapplicazione, senza esporre un percorso argomentativo idoneo a rendere comprensibile il ragionamento decisorio. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui la motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere le ragioni della decisione o manca del tutto nel suo contenuto essenziale. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e il giudizio è stato rinviato alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese. Le ulteriori censure restano assorbite o comunque impregiudicate.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    l'obbligo di motivazione è violato quando la sentenza è priva di motivazione o reca una motivazione solo apparente, tale da non consentire di comprendere le ragioni della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.P.R. n. 546/1992

    la sentenza del giudice tributario deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua mancanza integra nullità deducibile in cassazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; una motivazione assente o meramente apparente integra violazione del precetto costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il veicolo per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato quale parametro dei motivi che denunciano violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    la decisione impugnata avrebbe dovuto chiarire se il Piano generale degli impianti integrasse o meno il regolamento comunale richiesto dalla norma per la disciplina della materia.

  • art. 62 d.lgs. n. 446/1997

    la CTR aveva ritenuto, in modo apodittico, che il Piano generale degli impianti non avesse la natura regolamentare richiesta per poter disciplinare la fattispecie.

  • art. 7 l. n. 546/1992

    è richiamato dalla CTR quale base per la disapplicazione dell'atto ritenuto illegittimo.

  • art. 42 d.lgs. n. 267/2000

    è invocato nel ricorso come parte del quadro normativo sulla competenza regolamentare dell'ente locale.

  • art. 23 d.lgs. n. 507/1993

    è dedotto dal ricorrente per sostenere la diretta applicazione delle sanzioni anche a prescindere dalla questione regolamentare.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    è richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria applicata negli atti impugnati.

  • art. 357 c.p.

    è evocato nel motivo relativo alla qualifica soggettiva dei dipendenti che hanno redatto i verbali di contestazione.

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio sulle circostanze poste a fondamento della pretesa o della contestazione.

  • art. 115 c.p.c.

    è invocato a sostegno della critica sulla valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. n. 507/1993

    è dedotto per contestare la ritenuta mancata indicazione dei periodi di esposizione delle locandine e la conseguente tariffazione.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per denunciare un preteso vizio di ultrapetizione.

  • art. 116 c.p.c.

    è invocato in relazione alla valutazione delle prove documentali e presuntive.

  • art. 2699 c.c.

    è richiamato in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico.

  • art. 2700 c.c.

    è richiamato in tema di fede privilegiata dell'atto pubblico.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando il giudice si limiti ad affermazioni apodittiche o assertive senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione.
  • Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione effettiva, idonea a spiegare le ragioni dell'accoglimento o del rigetto; la mera enunciazione del dispositivo o di conclusioni non sorrette da argomentazione integra nullità.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione sussiste anche quando il giudice ometta di indicare gli elementi di fatto o di diritto posti a base del convincimento, oppure non li sottoponga ad una reale disamina logica.
  • Quando la decisione di merito ruota sulla qualificazione giuridica di un atto o di un regolamento locale, il giudice deve spiegare in modo chiaro perché l'atto integri o meno la fonte normativa richiesta dalla disciplina applicabile.
  • La censura di motivazione apparente può comportare la cassazione con rinvio, restando assorbite le ulteriori doglianze che dipendono dalla medesima premessa decisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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