Cassazione Civile, Ordinanza n. 20919/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica di un avviso bonario con cui l'ente locale richiedeva il pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Il destinatario aveva proposto opposizione deducendo vizi formali dell'avviso, in particolare difetto di motivazione, mancata/allegata insufficiente allegazione degli atti presupposti e carenza di valida sottoscrizione, con firma sostituita da indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile, chiedendo anche la sospensione dell'efficacia dell'atto. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione; il tribunale aveva rigettato l'appello. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo l'autonoma impugnabilità anche dell'avviso bonario; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame delle domande di merito; (3) violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per asserita insufficienza della motivazione; (4) erronea applicazione delle regole sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'orientamento sull'immediata impugnabilità dell'avviso bonario vale per le pretese tributarie, ma non è estensibile agli avvisi bonari relativi a crediti non tributari, come le sanzioni amministrative stradali. Ha evidenziato che, nel caso concreto, le doglianze riguardavano solo vizi formali dell'avviso e non contestavano la formazione del titolo presupposto; dunque non poteva configurarsi né una funzione 'recuperatoria' di una mancata opposizione, né un'opposizione all'esecuzione, mancando la notifica del precetto e l'inizio dell'esecuzione. Per identica ragione sono stati respinti il secondo e il terzo motivo, perché l'inammissibilità dell'impugnazione escludeva l'omissione di pronuncia e la motivazione del giudice di merito era sufficiente. Il quarto motivo è stato reputato infondato in via consequenziale. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La tassatività degli atti impugnabili nel processo tributario non impedisce di impugnare anche atti atipici che rendano nota una ben individuata pretesa tributaria, ma tale principio resta limitato alle pretese tributarie e non si estende a crediti non tributari.
Richiamato dal ricorrente come parametro del lamentato difetto di motivazione dell'avviso bonario.
Richiamato dal ricorrente come parametro del lamentato obbligo di motivazione e di allegazione degli atti presupposti.
La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di merito si fonda sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto e, quindi, rende superfluo l'esame del merito.
La motivazione è sufficiente se consente di comprendere la ratio decidendi e non presenta anomalie tali da violare il minimo costituzionale.
Richiamato in relazione al requisito di motivazione della sentenza.
È evocato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'opposizione contro la cartella per sanzione amministrativa stradale segue lo speciale rimedio previsto da questa norma, quando la cartella sia il primo atto conoscitivo della sanzione.
È escluso che, nel caso concreto, possa parlarsi di opposizione all'esecuzione, poiché mancavano il precetto e l'inizio dell'esecuzione.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002, relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'immediata impugnabilità di un avviso bonario è principio elaborato per le sole pretese tributarie; non può essere esteso automaticamente agli avvisi relativi a crediti di natura non tributaria, per i quali vale il diverso modello di tutela previsto dall'ordinamento.
- Se l'atto impugnato riguarda sanzioni amministrative e il ricorrente deduce solo vizi formali dell'avviso, senza contestare la formazione del titolo presupposto o l'esistenza stessa della pretesa, l'impugnazione autonoma dell'avviso è inammissibile.
- L'azione proposta contro un atto prodromico alla riscossione non può essere trasformata in opposizione all'esecuzione in assenza di precetto o di esecuzione iniziata; in tali casi, al più, può prospettarsi un'azione di accertamento negativo, ma solo se si contesta l'esistenza del diritto vantato.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto dell'impugnazione per inammissibilità rende logicamente assorbito l'esame delle domande di merito.
- La motivazione della sentenza è sufficiente se consente di ricostruire la ratio decidendi e non presenta anomalie tali da scendere sotto il minimo costituzionale.
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