Cassazione Civile, Ordinanza n. 10191/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del tribunale che aveva condannato la società ricorrente al pagamento del corrispettivo dei servizi pubblicitari. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di servizi pubblicitari, ceduto a una società cessionaria del credito, che ha chiesto il pagamento del corrispettivo a una società utilizzatrice del servizio. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo nullo il contratto perché l’attività pubblicitaria era stata svolta senza la prescritta autorizzazione amministrativa. Il tribunale, in appello, ha riformato la decisione e condannato la società debitrice al pagamento. In cassazione la società soccombente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 23, comma 4, del Codice della strada e dell’art. 53, comma 3, del regolamento di esecuzione, sostenendo che la mancanza di autorizzazione amministrativa dovesse incidere sulla validità del contratto e determinarne la nullità ex art. 1418 c.c.; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 1453, 1382 e 1384 c.c. e dell’art. 33 d.lgs. 206/2005, contestando la clausola penale prevista nel contratto e lamentandone la vessatorietà, assumendo che fosse manifestamente eccessiva e quindi abusiva nei rapporti tra professionista e consumatore. La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, perché la violazione di regole di comportamento o di disciplina dell’esecuzione, in assenza di espressa previsione, non comporta nullità del contratto; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile, poiché la qualità di consumatore non risultava trattata nella sentenza impugnata ed era prospettata per la prima volta in cassazione, e in parte infondato, perché la tutela del Codice del consumo spetta alle sole persone fisiche che contraggono per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.
Norme richiamate
art. 23, comma 4, Codice della strada
"soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada"
La Corte non ne ricava la nullità del contratto per il solo fatto che l’attività pubblicitaria sia stata svolta senza autorizzazione, perché la violazione attiene a un profilo di comportamento/esecuzione e non alla struttura o al contenuto del negozio.
art. 53, comma 3, regolamento di attuazione del Codice della strada
Richiamato insieme alla disciplina del Codice della strada quale parametro invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità del contratto.
La nullità per contrarietà a norme imperative postula, salvo diversa previsione, la violazione di norme che incidano sugli elementi intrinseci del contratto, cioè sulla sua struttura o sul suo contenuto; la violazione di norme di comportamento non basta.
Indica il rito camerale di trattazione del ricorso.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la clausola penale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata nei termini esaminati.
La Corte considera la clausola come clausola penale avente funzione risarcitoria e sanzionatoria tipica, cioè di liquidazione preventiva e forfettaria del danno.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibile riduzione/abusività della penale, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità e non è accolta.
La tutela prevista per le clausole vessatorie presuppone la qualità di consumatore, inteso come persona fisica che contratta per esigenze estranee all’attività imprenditoriale o professionale.
La qualifica di consumatore spetta alle sole persone fisiche che concludono il contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità del contratto per violazione di norme imperative richiede, di regola, che la norma violata attenga alla validità del negozio e incida sulla sua struttura o sul suo contenuto; la violazione di norme di comportamento, anche se imperative, non determina nullità salvo espressa previsione di legge.
- Le violazioni commesse nella fase delle trattative o dell’esecuzione del contratto non integrano di per sé causa di nullità, ma possono dar luogo a responsabilità o ad altri rimedi contrattuali, come la risoluzione, se ne ricorrono i presupposti.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta, altrimenti la censura è inammissibile.
- La tutela contro le clausole vessatorie prevista dal Codice del consumo spetta solo al consumatore, cioè alla persona fisica che stipula il contratto per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta.
- Una clausola che prevede, in caso di inadempimento, il pagamento di somme predeterminate può essere qualificata come clausola penale, in quanto assolve alla funzione di liquidazione preventiva e forfettaria del danno e di rafforzamento del vincolo contrattuale.
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