Cassazione Civile, Ordinanza n. 16044/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un'azienda ospedaliera, inquadrato originariamente nel ruolo sanitario con profilo non dirigenziale, aveva chiesto in primo grado: la reintegra nelle mansioni già svolte come dirigente del servizio infermieristico; la declaratoria di nullità, annullamento o disapplicazione di un atto direttoriale del 1.2.2011 con cui era stata preposta altra professionista al servizio infermieristico aziendale; in subordine, l'espletamento delle procedure selettive previste dalla normativa; il riconoscimento di aver svolto funzioni dirigenziali per un lungo periodo; il pagamento di differenze retributive per mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001; nonché un ulteriore compenso per attività formative svolte fuori orario. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda economica, riconoscendo differenze stipendiali e dichiarando inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda volta a imporre all'amministrazione lo svolgimento di procedure selettive. In appello l'azienda ospedaliera aveva ottenuto il rigetto integrale delle pretese del lavoratore, sul presupposto che le mansioni svolte rientrassero nel suo profilo di appartenenza e che non esistesse, all'epoca, una struttura dirigenziale e un posto di organico cui agganciare il preteso svolgimento di mansioni superiori. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale per omesso esame delle concrete mansioni e delle delibere che avrebbero dimostrato l'istituzione e il conferimento dell'incarico dirigenziale; violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, dell'art. 15 d.lgs. 502/1992, della normativa regionale e contrattuale e dell'art. 36 Cost. per mancato riconoscimento delle mansioni superiori; ulteriore violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e degli artt. 3, 36 e 97 Cost. per avere la Corte escluso il diritto alle differenze retributive in assenza di posto in organico; infine, violazione delle norme processuali e sostanziali sulla domanda di annullamento/disapplicazione dell'atto del 1.2.2011, sostenendo che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciare sulla sua illegittimità e sulla revoca dell'incarico precedente. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi nella parte in cui miravano a una rivalutazione del fatto e a introdurre questioni nuove non adeguatamente localizzate negli atti di merito; ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulle mansioni superiori, affermando che il diritto al relativo trattamento economico presuppone l'assegnazione di fatto a una posizione organizzativa/dirigenziale prevista dall'assetto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, circostanza esclusa dal giudice di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale non aveva omesso di pronunciare, ma aveva esaminato la pretesa di reintegra ritenendola infondata in assenza dei presupposti e senza che fosse stata proposta un'azione risarcitoria da perdita di chance. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del dipendente. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi nella parte in cui chiedevano una nuova valutazione del merito o introducevano questioni non autosufficientemente dedotte nei gradi precedenti; ha inoltre ritenuto corretto l'orientamento della Corte d'appello secondo cui, in mancanza di una posizione dirigenziale prevista nell'assetto organizzativo e del relativo posto in pianta organica, non può riconoscersi lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali ai fini economici. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la sentenza impugnata aveva in realtà deciso sulla domanda di reintegra nelle mansioni, escludendone il fondamento, e il ricorrente non aveva articolato una domanda risarcitoria alternativa idonea a sorreggere la pretesa. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del dedotto vizio di valutazione della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non può essere utilizzato per surrettiziamente ottenere un nuovo esame del fatto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Usato per articolare i motivi di ricorso, ma la Corte ha escluso che le doglianze integrassero un vero vizio di legittimità, trattandosi invece di richiesta di rivalutazione del fatto.
È richiamato come norma sulla tutela economica per mansioni superiori; la Corte afferma che il suo riconoscimento presuppone l'assegnazione di fatto a una posizione organizzativa/dirigenziale prevista dall'assetto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni.
Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'assetto dirigenziale del servizio infermieristico, ma la censura è stata respinta.
art. 7, comma 7, lett. b) L.R. n. 30/1993
Richiamato nel ricorso quale base normativa regionale della pretesa dirigenziale, senza accoglimento.
art. 36 Cost.
Richiamato a sostegno della domanda di adeguata retribuzione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
Evocati dal ricorrente in relazione alle prestazioni lavorative svolte; la Corte non ha accolto la censura.
CCNL 8.6.2000 della dirigenza sanitaria
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura dirigenziale delle funzioni svolte.
CCNL integrativo 10.2.2004
Richiamato dal ricorrente a supporto della domanda economica.
Invocato per dedurre omessa pronuncia sulla domanda di annullamento/disapplicazione, ma la Corte ha escluso che vi fosse omessa pronuncia.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla domanda contro gli atti dell'amministrazione datrice.
Invocato per sostenere l'interesse ad agire del ricorrente, ma la Corte ha comunque ritenuto insussistente l'omessa pronuncia lamentata.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimità dell'assetto organizzativo e al conferimento degli incarichi.
Evocati quale parametro di correttezza e buona fede, senza esito favorevole per il ricorrente.
Richiamato nel quarto motivo sulla disciplina degli incarichi dirigenziali.
Richiamato in tema di motivazione degli atti amministrativi contestati.
art. 21-quinquies L. n. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per contestare la revoca/conferma dell'incarico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione del merito: sono inammissibili le censure che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano a riscrivere l'accertamento dei fatti compiuto dal giudice di merito.
- La deduzione di una questione nuova in cassazione richiede, per superare il rilievo di novità, che il ricorrente indichi specificamente di averla già proposta nel giudizio di merito e ne localizzi l'allegazione negli atti processuali, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.
- Il diritto al trattamento economico per mansioni superiori ex art. 52 d.lgs. 165/2001 presuppone l'effettiva assegnazione di fatto a una posizione organizzativa o dirigenziale prevista dall'assetto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni; in mancanza di una tale posizione e del relativo posto in organico non può riconoscersi il trattamento superiore.
- L'illegittimità dell'assetto organizzativo o dell'atto di conferimento di un incarico non implica automaticamente il diritto alla reintegra nelle mansioni precedentemente svolte, potendo al più fondare, se dedotto e provato, una domanda risarcitoria autonomamente formulata.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur non aderendo alla qualificazione proposta dalla parte, abbia comunque deciso sulla domanda sostanziale che ne costituisce il contenuto effettivo.
- Quando la pretesa principale di ripristino dell'incarico o delle mansioni non è sorretta dai presupposti fattuali accertati e non è stata proposta una distinta domanda risarcitoria, la domanda deve essere rigettata.
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