Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16064/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, già destinatario di un licenziamento disciplinare poi dichiarato illegittimo in altro giudizio con ordine di reintegrazione e riconoscimento della tutela risarcitoria prevista dalla legge, ha agito separatamente per ottenere il risarcimento di ulteriori danni asseritamente derivati dal carattere ingiurioso e infamante del recesso: danno biologico differenziale, danno morale, danno esistenziale e danno professionale. La corte territoriale ha respinto la domanda ritenendo che l’illegittimità del licenziamento non basti, da sola, a integrare un licenziamento ingiurioso e che occorra provare un quid pluris, cioè modalità di comunicazione o attuazione del recesso lesive dell’onore o della riservatezza, non risultate provate. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la società non avesse contestato il carattere ingiurioso del licenziamento; (2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo ancora la mancata contestazione della natura ingiuriosa del recesso; (3) violazione degli artt. 2087 e 2059 c.c. in relazione agli artt. 594 e 595 c.p., deducendo che la fattispecie dovesse essere valutata in termini di ingiuria o diffamazione. La società ha resistito con controricorso negando la fondatezza delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché proposto in presenza di "doppia conforme", che preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado decidono sulla base del medesimo impianto logico-fattuale. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la società aveva effettivamente contestato il carattere ingiurioso del licenziamento e che il ricorrente confondeva l’illegittimità del recesso con la diversa pretesa di un danno ulteriore da ingiuriosità; inoltre, la doglianza investiva la valutazione delle prove, non la violazione dell’art. 2697 c.c. o dell’art. 115 c.p.c. Ha respinto anche il terzo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva escluso la tutela sulla base della mancata integrazione di reati, ma per difetto di prova delle modalità ulteriormente offensive richieste per configurare un licenziamento ingiurioso. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 300/1970

    nel testo ratione temporis vigente

    l’illegittimità del licenziamento dà luogo alla tutela reintegratoria e alla indennità risarcitoria prevista dalla norma, ma non automaticamente a un ulteriore risarcimento per asserita ingiuriosità del recesso.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme, limita la proponibilità del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio motivazionale ex n. 5 non è deducibile in presenza di doppia conforme; le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi e non con mere valutazioni di merito.

  • art. 2697 c.c.

    è violato solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesta l’apprezzamento delle prove.

  • art. 2087 c.c.

    richiamato dal ricorrente come base della domanda risarcitoria, ma la Corte ha escluso che bastasse la sua evocazione in assenza di prova delle modalità offensive del licenziamento.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato dal ricorrente per il danno non patrimoniale; la Corte ha negato il risarcimento per difetto di prova del presupposto di fatto dell’ingiuriosità.

  • art. 594 c.p.

    richiamato solo in via prospettica dal ricorrente per qualificare i fatti come ingiuria; la Corte ha ritenuto irrilevante la diversa qualificazione penalistica rispetto al difetto di prova del licenziamento ingiurioso.

  • art. 595 c.p.

    richiamato solo in via prospettica dal ricorrente per qualificare i fatti come diffamazione; non decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’illegittimità del licenziamento non coincide con il licenziamento ingiurioso: per ottenere un risarcimento ulteriore occorre provare specifiche modalità offensive del recesso o della sua comunicazione/divulgazione, idonee a ledere dignità, onore o riservatezza del lavoratore.
  • Chi deduce un danno da licenziamento ingiurioso ha l’onere di allegare e provare il quid pluris rispetto alla mera infondatezza degli addebiti disciplinari, non potendo fondare la domanda sulla sola declaratoria di illegittimità del recesso.
  • Nel giudizio di legittimità, la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice abbia invertito l’onere della prova; non è invece deducibile per censurare la mera valutazione delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli; non ricorre quando si contesta l’apprezzamento del materiale probatorio.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo impianto fattuale e logico, anche se con argomentazioni ulteriori di rafforzamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.