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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16068/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla partecipazione di un dipendente di un ente previdenziale pubblico a una selezione interna per il conferimento del profilo di ispettore di vigilanza, connessa a una procedura di formazione e a una progressione economico-giuridica in categoria C3 amministrativo. Il lavoratore, collocato in posizione utile e poi depennato dalla graduatoria C3 perché inserito nel corso di formazione per ispettori, aveva chiesto di essere riammesso e di ottenere l’inquadramento in C3 amministrativo come soprannumerario, con le relative differenze retributive e riflessi previdenziali. La Corte d’appello aveva accolto la domanda ritenendo illegittime le indicazioni interne dell’ente che imponevano, per accedere al corso, la rinuncia alla progressione in C3, perché basate su un contratto integrativo non ancora efficace al momento della richiesta di partecipazione, e aveva altresì escluso che vi fosse stata una rinuncia tempestiva e valida del lavoratore alla progressione. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme del CCNL 1998-2001 per avere la Corte ritenuto non applicabile ratione temporis il CCNI e l’ipotesi di accordo; 2) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali per non avere valorizzato la volontà delle parti sociali e la vincolatività dell’accordo preliminare; 3) violazione dei canoni ermeneutici in tema di dichiarazioni unilaterali per avere escluso una rinuncia tempestiva del dipendente e per aver ritenuto necessaria l’accettazione dell’amministrazione. Gli eredi del lavoratore hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché fondato su una circostanza fattuale non accertata nella sentenza impugnata e non specificamente censurata, oltre che su questioni nuove non ritualmente introdotte nei gradi di merito. Ha poi dichiarato inammissibili anche i primi due motivi perché diretti contro una sola delle rationes decidendi della sentenza di appello, mentre l’altra ratio, autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione, non era stata validamente censurata; di conseguenza, anche l’eventuale fondatezza delle doglianze sull’efficacia temporale del CCNI non avrebbe potuto determinare la cassazione della decisione. L’ente ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso

  • artt. 1362, 1363, 1364 c.c.

    sono invocati come canoni di interpretazione del contratto e delle dichiarazioni negoziali

  • artt. 4, 5 e 11 CCNL 1998-2001 per il personale degli enti pubblici non economici

    sono richiamati dal ricorrente per sostenere l’efficacia del contratto integrativo o dell’ipotesi di accordo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo nel riferimento generale all’onere della prova nel giudizio di legittimità, senza autonoma decisione sul punto

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    indicati come base delle censure di violazione di legge e di vizio motivazionale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto o circostanze non risultanti dalla sentenza impugnata, né è possibile trasformare in censura di diritto un accertamento fattuale non specificamente impugnato.
  • Se una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è da sola idonea a sorreggerla, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando le censure investono solo alcune di tali rationes e lasciano intatta almeno una base decisoria autonoma.
  • La contestazione dell’interpretazione di un contratto collettivo o di una dichiarazione unilaterale deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli specifici passaggi interpretativi censurati, non potendo limitarsi a proporre una lettura alternativa del testo senza aggredire tutte le basi della decisione.
  • La deduzione di novità della censura può essere evitata solo indicando in quale atto del giudizio di merito la questione sia stata già proposta, in conformità al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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