Cassazione Civile, Ordinanza n. 16038/2024 del 10/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (dipendente)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento per mobilità volontaria di una dipendente, già inquadrata nel Comparto Università nella categoria B, posizione economica B3, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La lavoratrice aveva chiesto e ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento dell’inquadramento nell’Area II, posizione economica F3, ritenuta corrispondente alla precedente B3. La Corte d’appello aveva valorizzato l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e le tabelle di trasposizione automatica dei CCNL applicabili, ritenendo illegittimo l’inquadramento in F2 assegnato dall’Agenzia. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 5 DPCM n. 466/2000 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente determinato la corrispondenza tra qualifiche e posizioni economiche con una mera equiparazione tabellare, senza considerare l’autonomia dell’amministrazione di destinazione e la necessaria equivalenza tra mansioni e retribuzione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1406 e 1372 c.c., dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 17 del CCNL Agenzie Fiscali, lamentando che non fosse stata svolta una valutazione concreta delle mansioni svolte presso l’ente di provenienza in rapporto ai profili professionali dell’ente di destinazione e che l’inquadramento fosse stato ricostruito tramite tabelle astratte, senza adeguata comparazione delle declaratorie contrattuali.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la correttezza dell’inquadramento, ma ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte d’appello aveva fondato la decisione sulle tabelle di trasposizione automatica del CCNL Comparto Ministeri e del CCNL Comparto Agenzie Fiscali del 2004, mentre i motivi di ricorso criticavano soprattutto il richiamo alla tabella del DPCM n. 466/2000 e alla tabella del CCNL Enti Locali. Per tale difetto di specificità e di pertinenza rispetto alla decisione impugnata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 5.000,00 per compensi. È stato inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, richiamando il regime della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come norma sulla mobilità volontaria del dipendente pubblico e sull’inquadramento nell’area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nell’amministrazione di provenienza; nel giudizio di merito è stato assunto come criterio per il riconoscimento della posizione economica di arrivo.
art. 5 DPCM n. 466/2000
Indicata dalla ricorrente come parametro di equiparazione, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva, rilevando che la sentenza impugnata si è basata su diverse tabelle contrattuali.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Censurato nel primo motivo di ricorso, senza che la Corte di cassazione entri nel merito della relativa violazione.
artt. 1406 e 1372 cod. civ.
Richiamati nel secondo motivo per sostenere l’assimilazione della mobilità a una modificazione soggettiva del rapporto e la disciplina del subentro nel contratto, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Evocato dalla ricorrente per sostenere il criterio delle mansioni equivalenti e del corretto inquadramento nella nuova amministrazione.
art. 17 CCNL Agenzie Fiscali
Richiamato per individuare l’Area II e la tabella di trasposizione automatica delle posizioni economiche nell’ambito dell’amministrazione di destinazione.
art. 366 n. 4 cod. proc. civ.
La Corte lo richiama per affermare che i motivi del ricorso per cassazione devono essere specifici, completi e pertinenti rispetto alla decisione impugnata; la mancanza di tale corrispondenza comporta inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro formale dei motivi dedotti per violazione di legge.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte ne esclude l’applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato che fruisce della prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione a critica vincolata, il motivo deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che attaccano una motivazione diversa o un presupposto non decisivo sono inammissibili per difetto di specificità.
- Ai fini dell’inquadramento del dipendente pubblico trasferito per mobilità, la controversia può ruotare sull’individuazione della posizione economica corrispondente nella nuova amministrazione, ma nel giudizio di legittimità la verifica è preclusa se i motivi non investono esattamente il criterio effettivamente utilizzato dal giudice di merito.
- La deduzione di violazioni di legge non basta se non viene correlata alla concreta base argomentativa della decisione impugnata; l’astratta contestazione del criterio applicato non è sufficiente quando la sentenza si fonda su altro e autonomo parametro interpretativo.
- Le amministrazioni dello Stato sono esonerate dall’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 quando operi il meccanismo della prenotazione a debito.
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