Cassazione Civile, Ordinanza n. 16037/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato perfezionamento del contratto individuale di lavoro e del conseguente inquadramento economico nella categoria B1/esecutore amministrativo di un dipendente risultato utile in una selezione interna per progressione verticale. Il Tribunale aveva respinto la domanda risarcitoria del lavoratore; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, riconoscendo il diritto alla stipula del contratto e condannando l’ente al pagamento delle differenze economiche a titolo di danno. L’amministrazione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 76, commi 4 e 7, della L. n. 133/2008, assumendo che la situazione finanziaria dell’ente e il mancato rispetto del patto di stabilità per il 2007, 2008 e 2009 impedissero assunzioni e progressioni verticali; 2) vizio motivazionale, perché la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la prova della violazione del patto di stabilità e avrebbe negato l’equiparazione tra progressioni verticali e nuove assunzioni; 3) erroneità della liquidazione del danno, sostenendo che la condotta dell’amministrazione fosse finalizzata ad evitare le sanzioni previste dalla legge finanziaria e che mancasse adeguata motivazione sui criteri di quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, pur formalmente dedotti come violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, in particolare della sussistenza o meno delle condizioni finanziarie ostative e del rispetto del patto di stabilità, già accertate in fatto dalla Corte territoriale. Quanto al d.lgs. n. 150/2009, la Corte ha affermato che la disciplina sopravvenuta non era applicabile, poiché lo scorrimento/progressione era stato deliberato in data anteriore alla sua entrata in vigore. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, sia perché anch’esso contrastava con l’accertamento in fatto compiuto in appello, sia perché la motivazione sulla quantificazione del danno era stata ritenuta sufficiente, avendo la Corte territoriale individuato il criterio della differenza economica tra quanto percepito e quanto spettante. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 76, commi 4, 5 e 7, L. n. 133/2008
La Corte ha valorizzato l’accertamento in fatto della mancata ricorrenza delle condizioni ostative previste dalla norma e ha escluso che, nel caso concreto, essa impedisse la conclusione del contratto o la progressione verticale.
La disciplina sopravvenuta non era applicabile perché lo scorrimento/progressione era stato deliberato prima della sua entrata in vigore; i requisiti e i vincoli vanno valutati al momento della delibera di scorrimento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo che, sotto veste di vizio motivazionale, mira a una rivalutazione del fatto storico è inammissibile in cassazione.
La violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito e dei fatti già accertati dal giudice di appello.
art. 97 Cost.
È richiamato come parametro che consente all’amministrazione di bloccare provvedimenti di assunzione quando muti l’assetto organizzativo e le esigenze di personale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge o vizio di motivazione, persegua in sostanza una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La disciplina sopravvenuta che incide su procedure di reclutamento o progressioni del personale pubblico si applica solo se la relativa decisione amministrativa o procedura non sia già stata deliberata/definita prima della sua entrata in vigore, dovendosi avere riguardo al momento in cui l’amministrazione assume la decisione rilevante.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto all’assunzione o all’inquadramento previsto dalla procedura è subordinato alla permanenza dell’assetto organizzativo e normativo che aveva giustificato il bando o la delibera di scorrimento; se tale assetto muta per jus superveniens, l’amministrazione può bloccare gli atti incompatibili con il nuovo quadro.
- La quantificazione del danno può essere validamente ancorata alla differenza tra quanto già percepito dal lavoratore e quanto gli sarebbe spettato secondo il corretto inquadramento, purché il giudice di merito dia conto del criterio seguito.
- Le progressioni verticali, quando inserite in una procedura già deliberata, non possono essere automaticamente trattate come nuove assunzioni in senso giuridico senza un espresso fondamento normativo e senza verificare il momento di adozione della delibera rispetto allo jus superveniens.
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