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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16042/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento, in favore di un dipendente di azienda sanitaria locale, di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori. Il giudice di merito aveva ritenuto che il lavoratore avesse svolto attività di micologo e che tale attività, per specificità, autonomia e responsabilità, integrasse mansioni riconducibili al livello DS del comparto sanità, con conseguente diritto alle differenze stipendiali tra la posizione economica goduta e la 5^ fascia del livello DS. L'azienda sanitaria ha impugnato in cassazione deducendo, con cinque motivi principali e una domanda restitutoria finale, la violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e della disciplina collettiva di comparto, sostenendo in sintesi che: il livello DS sarebbe un livello economico e non una categoria giuridica autonoma; il possesso dell'abilitazione micologica non consentirebbe il salto a quel livello; le funzioni di micologo rientrerebbero nelle mansioni della categoria di inquadramento del dipendente; la Corte di merito non avrebbe verificato in concreto la prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale delle mansioni superiori; e, comunque, le differenze non potrebbero essere riconosciute dalla fascia economica D5 verso DS5. Il lavoratore ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello non si fosse conformata ai principi già affermati in materia di raffronto tra categoria D e categoria DS nel comparto sanità. In particolare, ha ribadito che per ascrivere le mansioni al livello DS non è sufficiente la mera specializzazione o l'assunzione di responsabilità personale nell'attività micologica, ma occorre un quid pluris, consistente in ampia discrezionalità operativa e nello svolgimento di funzioni di direzione, coordinamento, gestione e controllo di risorse umane o di attività didattica. Poiché la Corte territoriale non aveva verificato tali ulteriori elementi, la sentenza è stata cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il sesto motivo, relativo alla ripetizione delle somme e delle spese, è stato dichiarato inammissibile; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Il riconoscimento delle mansioni superiori richiede il concreto svolgimento di attività riconducibili a diversa qualifica funzionale; non basta il richiamo a un livello economico o a una specializzazione se non emerge il necessario scarto qualitativo richiesto dalla declaratoria superiore.

  • Allegato 1 del CCNL 7.4.1999

    La declaratoria contrattuale va confrontata in concreto per verificare se le mansioni svolte corrispondano alla categoria superiore; per il livello DS occorrono autonomia, responsabilità dei risultati, ampia discrezionalità operativa e funzioni di coordinamento/direzione.

  • art. 4 del D.M. 29.11.1996, n. 686

    Richiamato ai fini della disciplina professionale del micologo, ma non ritenuto decisivo per fondare da solo l'inquadramento nel livello DS.

  • art. 1 del D.M. n. 58/1997

    Richiamato nel controricorso dell'azienda ricorrente a sostegno della tesi sulla collocazione delle mansioni, senza autonoma ratio decisoria espressa nel testo.

  • artt. 23 e 24 d.lgs. n. 150/2009

    Richiamati a supporto delle doglianze sulla disciplina applicabile, senza che la Corte fondi la decisione su tali norme.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nel ricorso come vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non costituente la ratio dell'accoglimento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Norma processuale di legittimazione dei motivi di ricorso; la Corte distingue le censure di violazione di legge da quelle che tendono alla rivalutazione del fatto, dichiarando assorbite o inammissibili le seconde nei limiti indicati.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel quinto motivo, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato nel quinto motivo, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 23 d.lgs. n. 150/2009

    Richiamato nel quinto motivo; non è posto a base della decisione di merito.

  • art. 17 del CCNL 7 aprile 1999

    Richiamato nel quinto motivo a sostegno della tesi sulle differenze tra fasce economiche, senza incidenza sulla ratio decidendi.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    La riforma o cassazione si estende ai provvedimenti dipendenti dalla sentenza cassata.

  • art. 389 c.p.c.

    Le domande restitutorie conseguenti alla cassazione vanno proposte al giudice di rinvio; per questo il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento di mansioni superiori richiede un confronto concreto tra le declaratorie contrattuali e le attività effettivamente svolte, non potendo fondarsi su una mera specializzazione professionale o su un titolo abilitante.
  • Ai fini dell'inquadramento nella fascia o livello superiore non è sufficiente la sola assunzione di responsabilità personale del risultato: per la categoria DS del comparto sanità occorrono anche un'ampia discrezionalità operativa e funzioni ulteriori di direzione, coordinamento, gestione o controllo di risorse umane o attività didattica.
  • La distinzione tra livello economico e qualifica/categoria giuridica rileva soltanto se assume concreta incidenza sulla comparazione delle mansioni e sulla spettanza delle differenze retributive; la mera progressione economica interna non equivale di per sé a svolgimento di mansioni superiori.
  • In cassazione sono inammissibili le domande restitutorie autonome relative a somme pagate in esecuzione della sentenza cassata, poiché la relativa tutela va chiesta al giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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