Cassazione Civile, Ordinanza n. 16066/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato accompagnato da un accordo del 6 marzo 2014 e da precedenti lettere di intenti che prevedevano, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, una clausola di stabilità quinquennale e anche la concessione di un’abitazione al lavoratore. Dopo un licenziamento intimato il 4 settembre 2014, il giudice di primo grado ordinò la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni maturate; il lavoratore esercitò poi l’opzione prevista dall’art. 18, comma 3, l. n. 300/1970. La Corte d’appello, in parziale riforma, interpretò l’accordo come fonte di un obbligo del datore di corrispondere tutte le retribuzioni pattuite in caso di recesso/revoca anticipata senza giusta causa, non solo per la cessazione del rapporto di lavoro ma anche per l’inadempimento dell’assetto complessivo negoziale, comprensivo dell’alloggio, e condannò la società a pagare una somma complessiva di euro 317.979,60, detratto quanto già corrisposto a titolo di indennità sostitutiva della reintegra. La società ricorse per cassazione con sette motivi: (1) errata interpretazione della clausola di stabilità e del significato di recesso/revoca senza giusta causa; (2) erronea ricostruzione della cessazione del rapporto, sostenendo che dopo reintegrazione e opzione del lavoratore il rapporto dovesse considerarsi ricondotto alla scelta del lavoratore; (3) indebita cumulabilità tra la penale del patto e il risarcimento ex art. 18 St. lav.; (4) mancata riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c.; (5) errata ritenuta esigibilità anticipata del credito, che sarebbe maturato mese per mese; (6) omessa valutazione delle critiche alla consulenza tecnica d’ufficio; (7) erronea applicazione della rivalutazione monetaria alle somme riconosciute, asseritamente debito di valuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che l’interpretazione del patto operata dalla Corte d’appello era plausibile e non sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati; ha condiviso la lettura secondo cui l’accordo prevedeva una tutela rafforzata per il lavoratore in caso di recesso anticipato senza giusta causa e che la successiva opzione ex art. 18, comma 3, St. lav. non cancellava i presupposti già verificatisi della clausola. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la valutazione dell’eccessività della penale e della sua riduzione ex art. 1384 c.c. appartiene al giudice di merito ed era sorretta da motivazione sufficiente. Ha ritenuto non meritevole di accoglimento il quinto motivo, perché anch’esso mirava a sovrapporre un’interpretazione alternativa dell’accordo a quella accolta dai giudici di merito. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per difetto di specificità, mancando la trascrizione e localizzazione delle critiche rivolte alla consulenza tecnica. Ha respinto il settimo motivo, osservando che le somme riconosciute, in quanto collegate alla perdita delle utilità economiche derivanti dal rapporto e dall’alloggio, erano suscettibili di rivalutazione e interessi secondo il regime dei crediti di lavoro e risarcitori. La società è stata condannata anche alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Le censure interpretative non possono limitarsi a contrapporre una diversa lettura del contratto: in cassazione occorre indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo della loro violazione; tra più interpretazioni plausibili, non è censurabile quella prescelta dal giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi per cui il recesso orale non avrebbe potuto produrre gli effetti di un licenziamento rilevante ai fini della clausola di stabilità.
L’opzione del lavoratore tra reintegrazione e indennità sostitutiva è un atto negoziale autonomo che deriva dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento e non elide i presupposti già verificatisi della clausola contrattuale; la risoluzione del rapporto va ricondotta all’iniziativa datoriale illegittima.
È stata invocata per escludere il cumulo tra penale e risarcimento, ma la Corte ha ritenuto legittimo il cumulo alla luce dell’autonomia del patto e della sua funzione di tutela rafforzata.
La valutazione circa l’eccessività della penale e la sua eventuale riduzione equitativa è rimessa al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti di una motivazione mancante o meramente apparente.
La censura sulla rivalutazione monetaria è stata respinta: la natura della somma non è stata qualificata come semplice debito di valuta in modo da escludere la rivalutazione; le somme riconosciute sono state trattate come collegate a crediti di lavoro/risarcitori suscettibili di rivalutazione.
Nel testo compare come riferimento del motivo sulla motivazione, ma la Corte ha qualificato la censura come inammissibile per difetto di specificità nella critica alla CTU.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le doglianze sono state scrutinare distinguendo tra violazione di legge, vizio di motivazione e inammissibilità per difetto di specificità o per mero dissenso interpretativo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve trascrivere o almeno indicare con precisione gli atti e i passaggi rilevanti, specie quando si contestano le valutazioni del consulente tecnico.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Si ribadisce l’onere di deposito e di specifica individuazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Per i crediti di lavoro e per i crediti risarcitori connessi al licenziamento illegittimo è riconosciuto il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sull’interpretazione di una clausola contrattuale è ammissibile solo se individua specificamente i canoni ermeneutici violati e il punto della decisione in cui il giudice se ne è discostato; non è consentito opporre semplicemente una lettura alternativa del testo negoziale.
- Quando il giudice di merito attribuisce a un patto una delle interpretazioni plausibili possibili, tale scelta non è sindacabile in cassazione solo perché ne esisterebbe un’altra ugualmente sostenibile.
- L’opzione del lavoratore tra reintegra e indennità sostitutiva, conseguente a licenziamento illegittimo, costituisce un atto negoziale autonomo e non elimina retroattivamente i presupposti già maturati di una clausola contrattuale collegata al recesso datoriale.
- Se le parti hanno pattuito una tutela rafforzata per il caso di recesso anticipato senza giusta causa, il lavoratore può cumulare la pretesa contrattuale con il risarcimento dovuto per l’illegittimità del licenziamento, ove ciò risulti coerente con la funzione dell’accordo e con l’assetto complessivo degli interessi regolati.
- La riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c. appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo per anomalie motivazionali o violazioni del limite legale, non per una diversa valutazione dell’eccessività.
- Le doglianze contro la consulenza tecnica d’ufficio devono rispettare un rigoroso onere di specificità: occorre indicare con precisione le contestazioni formulate nel merito e consentire l’immediato reperimento degli atti rilevanti.
- Per i crediti di lavoro e per i crediti risarcitori connessi all’illegittimo licenziamento, la rivalutazione monetaria e gli interessi possono essere riconosciuti in ragione della funzione compensativa della pretesa e della perdita delle utilità economiche che il lavoratore avrebbe conseguito in assenza dell’illecito o dell’inadempimento.
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