Cassazione Civile, Ordinanza n. 15118/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva confermato l'annullamento, in primo grado, di un avviso di rettifica e liquidazione emesso ai fini delle imposte ipocatastali. L'Ufficio aveva riqualificato l'operazione negoziale complessiva come assegnazione di un immobile al socio unico della neo costituita società, valorizzando il collegamento tra più atti: costituzione della società, successiva scissione della società originaria con attribuzione del ramo d'azienda comprensivo del fabbricato commerciale, cessione di quote e stipula di tre patti di famiglia. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la norma consentisse di attribuire rilievo alla causa reale dell'operazione e agli interessi effettivamente perseguiti dalle parti, anche tramite una pluralità di negozi collegati, senza dover applicare la disciplina antielusiva dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 20, in combinato con l'art. 53-bis del medesimo testo unico, e omessa motivazione, censurando come apparente la motivazione della sentenza impugnata sulle ragioni economiche dell'operazione e sulla pretesa finalità di indebito vantaggio fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, confermando la decisione di merito favorevole ai contribuenti. Ha ritenuto infondata la tesi dell'Agenzia secondo cui, nel testo applicabile ratione temporis dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, l'Amministrazione potesse riqualificare l'atto sulla base della complessiva operazione economica e del collegamento negoziale tra atti diversi. La Corte ha richiamato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'art. 20, nonché la sentenza della Corte costituzionale n. 158/2020 e la successiva n. 39/2021, per affermare che la disciplina vigente impone, ai fini dell'imposta di registro, di fare riferimento all'atto presentato alla registrazione e ai suoi effetti giuridici, nei limiti degli elementi desumibili dall'atto stesso, escludendo il rilievo di elementi extratestuali e di atti collegati. Ha quindi escluso la pretesa di tassare l'operazione come assegnazione immobiliare al socio. Le spese sono state compensate integralmente, e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per l'Agenzia, trattandosi di amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
testo originario; testo riformulato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a)
nel testo originario era regola interpretativa che consentiva di attribuire rilievo alla intrinseca natura e agli effetti giuridici dell'atto; nel testo riformulato la qualificazione deve avvenire sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da elementi extratestuali e atti collegati, salvo diversa previsione del testo unico
art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dall'Agenzia come disciplina antielusiva distinta dall'art. 20, ma non ritenuto necessario per la qualificazione tributaria del caso nel ragionamento della ricorrente
art. 53-bis d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato nel secondo motivo in combinato con l'art. 20, senza che la Corte ne fondi una autonoma decisione nel dispositivo
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro per la deduzione del vizio di violazione di legge e di omessa motivazione
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87
la Corte richiama la lettura costituzionalmente e sistematicamente avallata secondo cui la norma esclude il riferimento a elementi extratestuali e agli atti collegati
L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084
qualifica la modifica del 2017 come interpretazione autentica dell'art. 20
art. 53 Cost.
evocato nelle questioni di legittimità costituzionale; la Corte costituzionale ha escluso la violazione della capacità contributiva
art. 3 Cost.
evocato nelle questioni di legittimità costituzionale; esclusa l'irragionevolezza della disciplina
art. 81 Cost.
richiamato nelle censure di costituzionalità sulla retroattività, dichiarate inammissibili o infondate
art. 97 Cost.
richiamato nelle censure di costituzionalità sulla retroattività, dichiarate inammissibili o infondate
art. 101 Cost.
richiamato nelle censure di costituzionalità sulla retroattività, dichiarate inammissibili o infondate
art. 102 Cost.
richiamato nelle censure di costituzionalità sulla retroattività, dichiarate inammissibili o infondate
art. 108 Cost.
richiamato nelle censure di costituzionalità sulla retroattività, dichiarate inammissibili o infondate
art. 24 Cost.
richiamato nelle censure di costituzionalità sulla retroattività, dichiarate inammissibili o infondate
art. 6 CEDU
richiamato nelle censure di legittimità costituzionale come parametro invocato dai rimettenti, ma ritenuto non ostativo alla disciplina
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia, amministrazione dello Stato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo
non citato
non citato
Massime di principio
- Nel testo applicabile ratione temporis dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, la qualificazione ai fini dell'imposta di registro deve avvenire secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, ma la ricostruzione non può fondarsi su elementi extratestuali o su atti collegati non richiamati dall'atto stesso, salvo diverse previsioni del testo unico.
- La norma dell'art. 20, nella lettura confermata dalla giurisprudenza costituzionale, ha natura di regola di interpretazione dell'atto registrato e non di norma antielusiva generale: l'eventuale finalità elusiva di un'operazione non può essere automaticamente desunta per riqualificare il negozio oltre il suo schema tipico.
- L'eventuale riqualificazione fiscale non può spingersi a tassare un complessivo disegno economico unitario se il presupposto impositivo deve essere individuato, per legge, nell'atto singolarmente presentato a registrazione e nei suoi effetti giuridici immediati.
- In presenza di un mutamento normativo e giurisprudenziale sul significato dell'art. 20, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate per la novità della questione e per il sovrapporsi di interventi legislativi e della Corte costituzionale.
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