Cassazione Civile, Ordinanza n. 19205/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da cartelle di pagamento notificate ai contribuenti per somme dovute in esecuzione di una sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva definitivamente confermato un accertamento di maggior valore ai fini INVIM relativo a un trasferimento immobiliare del 1983, originariamente notificato al padre dei contribuenti. I contribuenti hanno impugnato le cartelle sostenendo che: non era mai stato notificato un successivo avviso di liquidazione nei termini previsti dalla disciplina applicabile; l’imposta non era stata ancora definitivamente determinata, perché occorreva individuare scaglioni e aliquote dopo la base imponibile; le cartelle erano illegittime perché fondate su una norma ormai abrogata e comunque riferita a ipotesi diverse; vi era difetto di motivazione e omessa pronuncia sulla mancata previa liquidazione. La CTR ha invece riformato la decisione di primo grado e ha ritenuto legittima la riscossione, qualificandola come esecuzione di un credito definitivamente accertato in giudicato. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi di violazione di legge e di motivazione, tutti centrati sulla necessità o meno di un avviso di liquidazione intermedio, sul regime di decadenza/prescrizione e sulla motivazione delle cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli unitariamente, tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, essendo il credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato che aveva confermato l’accertamento di maggior valore, l’Ufficio agiva in executivis sulla base del titolo giudiziale e non dell’originario atto impositivo. In tale situazione non era necessario un ulteriore avviso di liquidazione, perché la determinazione dell’imposta avveniva mediante un calcolo privo di margini discrezionali; rilevava solo il termine decennale di prescrizione decorrente dal giudicato. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 74 e 76 d.P.R. n. 634 del 1972
richiamati dai ricorrenti e ricondotti alla disciplina dell’avviso di liquidazione e del termine triennale, ma ritenuti non decisivi nel caso di riscossione fondata su sentenza passata in giudicato
artt. 76 e 78 d.P.R. n. 131 del 1986
richiamati quale disciplina vigente in materia di registro e INVIM; l’art. 78 è valorizzato per affermare la prescrizione decennale dal giudicato quando non occorra ulteriore attività di determinazione dell’imposta
artt. 19, 20 e 21 d.P.R. n. 643 del 1972
norme di rinvio indicate dai ricorrenti per la disciplina dell’INVIM, senza mutare il principio sul titolo esecutivo giudiziale
artt. 6 e 7 L. n. 212 del 2000
invocati per la motivazione e la conoscibilità degli atti impositivi, ma ritenuti non idonei a invalidare le cartelle emesse in esecuzione del giudicato
artt. 11-16 d.P.R. n. 634 del 1972
richiamati dai ricorrenti per sostenere la necessità di calcolo per scaglioni e aliquote
invocato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza impugnata
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato dai ricorrenti per la motivazione della sentenza tributaria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di legittimità dedotto per violazione di legge
art. 17 d.P.R. n. 602 del 1973
considerato non applicabile al caso perché riferito ai crediti derivanti da atti divenuti definitivi per mancata impugnazione, non a una sentenza passata in giudicato; la Corte ne richiama anche l’abrogazione
art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come corrispondente disciplina attuale, ma escluso dal campo di applicazione della fattispecie
indicato come fonte del termine ordinario decennale di prescrizione applicabile al credito fondato sul giudicato
invocato per omessa pronuncia sulla questione della previa liquidazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando il credito tributario deriva da una sentenza passata in giudicato che ha confermato l’atto impositivo, il titolo della riscossione è la sentenza e non l’originario avviso di accertamento.
- In presenza di giudicato favorevole all’Amministrazione, la riscossione segue il termine ordinario decennale di prescrizione, non i termini di decadenza previsti per gli atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione.
- L’avviso di liquidazione ulteriore non è necessario se l’imposta è ricavabile dal giudicato mediante un mero calcolo aritmetico privo di margini discrezionali; il termine triennale per ulteriori attività di determinazione opera solo quando l’Amministrazione debba svolgere un nuovo accertamento.
- Le doglianze sulla motivazione delle cartelle non sono decisive se l’atto si limita a dare esecuzione a un titolo giudiziale ormai definitivo e il quantum è stato comunque determinato in giudizio o comunque è calcolabile senza contestazioni sulla sua correttezza.
- Le norme sulla riscossione dei ruoli relativi ad accertamenti definitivi per mancata impugnazione non si applicano automaticamente alle ipotesi di riscossione conseguente a sentenza passata in giudicato.
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