Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19205/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da cartelle di pagamento notificate ai contribuenti per somme dovute in esecuzione di una sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva definitivamente confermato un accertamento di maggior valore ai fini INVIM relativo a un trasferimento immobiliare del 1983, originariamente notificato al padre dei contribuenti. I contribuenti hanno impugnato le cartelle sostenendo che: non era mai stato notificato un successivo avviso di liquidazione nei termini previsti dalla disciplina applicabile; l’imposta non era stata ancora definitivamente determinata, perché occorreva individuare scaglioni e aliquote dopo la base imponibile; le cartelle erano illegittime perché fondate su una norma ormai abrogata e comunque riferita a ipotesi diverse; vi era difetto di motivazione e omessa pronuncia sulla mancata previa liquidazione. La CTR ha invece riformato la decisione di primo grado e ha ritenuto legittima la riscossione, qualificandola come esecuzione di un credito definitivamente accertato in giudicato. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato cinque motivi di violazione di legge e di motivazione, tutti centrati sulla necessità o meno di un avviso di liquidazione intermedio, sul regime di decadenza/prescrizione e sulla motivazione delle cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati, esaminandoli unitariamente, tutti i motivi di ricorso. Ha affermato che, essendo il credito tributario fondato su una sentenza passata in giudicato che aveva confermato l’accertamento di maggior valore, l’Ufficio agiva in executivis sulla base del titolo giudiziale e non dell’originario atto impositivo. In tale situazione non era necessario un ulteriore avviso di liquidazione, perché la determinazione dell’imposta avveniva mediante un calcolo privo di margini discrezionali; rilevava solo il termine decennale di prescrizione decorrente dal giudicato. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il credito tributario deriva da una sentenza passata in giudicato che ha confermato l’atto impositivo, il titolo della riscossione è la sentenza e non l’originario avviso di accertamento.
  • In presenza di giudicato favorevole all’Amministrazione, la riscossione segue il termine ordinario decennale di prescrizione, non i termini di decadenza previsti per gli atti amministrativi divenuti definitivi per mancata impugnazione.
  • L’avviso di liquidazione ulteriore non è necessario se l’imposta è ricavabile dal giudicato mediante un mero calcolo aritmetico privo di margini discrezionali; il termine triennale per ulteriori attività di determinazione opera solo quando l’Amministrazione debba svolgere un nuovo accertamento.
  • Le doglianze sulla motivazione delle cartelle non sono decisive se l’atto si limita a dare esecuzione a un titolo giudiziale ormai definitivo e il quantum è stato comunque determinato in giudizio o comunque è calcolabile senza contestazioni sulla sua correttezza.
  • Le norme sulla riscossione dei ruoli relativi ad accertamenti definitivi per mancata impugnazione non si applicano automaticamente alle ipotesi di riscossione conseguente a sentenza passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.