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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35620/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria notificato al contribuente a seguito di iscrizione a ruolo. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR della Lombardia ha dichiarato l'appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi e, comunque, lo ha ritenuto infondato nel merito, confermando la decisione di primo grado. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 77 e 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che l'iscrizione ipotecaria richiedesse la preventiva intimazione ad adempiere quando fosse decorso oltre un anno dalla notifica dei ruoli; con il secondo motivo ha denunciato la violazione della normativa sul procedimento amministrativo e sullo statuto del contribuente, lamentando un vizio di motivazione per relationem dell'atto, in quanto richiamava la nota di iscrizione ipotecaria senza allegarla e senza indicare il valore dell'immobile gravato.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'ADER e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da due rationes decidendi autonome e sufficienti: l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito. Poiché il ricorrente aveva censurato solo la seconda ratio, senza impugnare la statuizione autonoma di inammissibilità per difetto di specificità, il ricorso è risultato privo di interesse e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'ADER e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • Non integra vizio di contraddittorietà la decisione che esamini, oltre alla ragione principale, anche una ragione ulteriore di merito a conferma del medesimo esito: le due statuizioni restano autonome e ciascuna idonea a produrre giudicato se non specificamente impugnata.
  • Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici; la declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità costituisce una ratio autonoma che va puntualmente censurata in cassazione se si intende ottenere l'annullamento della sentenza di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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