Cassazione Civile, Ordinanza n. 10851/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha contestato alla società la deducibilità di un costo documentato da fattura emessa da altra società, ritenendo in parte la prestazione riferita a operazioni oggettivamente inesistenti nel periodo 3 agosto-31 dicembre 2007. Il recupero era collegato alle risultanze di indagini svolte nei confronti della società emittente, che aveva ceduto in affitto il ramo d'azienda titolare del titolo sportivo della squadra di pallanuoto e che, secondo l'Ufficio, non sarebbe stata in grado di eseguire le prestazioni pubblicitarie fatturate. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione. In cassazione la società ha dedotto quattro censure: 1) nullità per violazione del divieto di mutatio libelli e dell'art. 23 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'Ufficio, dopo avere inizialmente fondato la pretesa sull'indeducibilità di costi relativi ad attività criminose ex art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, aveva poi mutato la causa petendi invocando la mancanza di certezza e determinatezza ex art. 109 TUIR; 2) violazione degli artt. 7 d.lgs. 546/1992 e 115 c.p.c., lamentando che la CTR avesse fondato l'accertamento sulla durata annuale del contratto di sponsorizzazione valorizzando dichiarazioni di terzi; 3) violazione dell'art. 2729 c.c., contestando il ragionamento presuntivo sui medesimi fatti; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione alla durata semestrale del contratto di sponsorizzazione e alla mancata rinvenuta presenza di cartelloni pubblicitari riferibili alla società contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi era mutatio libelli: la pretesa fiscale è rimasta sempre fondata sull'indeducibilità del costo per operazione oggettivamente inesistente, mentre il riferimento ai costi da reato era una mera indicazione poi non coltivata, non idonea a mutare il fatto costitutivo della pretesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la doglianza mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione; inoltre ha ribadito che nelle operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione può provare l'inesistenza anche con elementi indiziari, e che le dichiarazioni di terzi sono utilizzabili come indizi nel processo tributario. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo e il quarto motivo, in quanto entrambi sollecitavano una rivalutazione del giudizio di fatto e del ragionamento presuntivo compiuto dai giudici di merito, attività riservata al giudice di merito e non censurabile nei termini prospettati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto e non le mere difese; quindi non è configurabile mutatio libelli quando l'Ufficio svolge difese che non introducono un nuovo tema di indagine.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È la norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza, ma la Corte ha escluso i vizi denunciati perché le censure investivano in sostanza il merito.
art. 7, quarto comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le dichiarazioni di terzi nel processo tributario sono utilizzabili come elementi indiziari, non essendo preclusa la loro valorizzazione nei limiti del contraddittorio e della parità delle armi.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o tratta come prove legali elementi liberamente valutabili; non quando si contesta la valutazione del materiale istruttorio.
Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici purché sorrette da inferenze ritenute idonee; in cassazione non è censurabile una mera richiesta di diversa lettura degli indizi.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non ricorre quando si lamenta soltanto la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori o si chiede una nuova valutazione del merito.
Richiamato dalla difesa come criterio alternativo di indeducibilità per difetto di certezza e determinatezza del costo, ma non considerato come mutamento della causa petendi della pretesa originaria.
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
Citato nell'avviso come riferimento ai costi relativi ad attività criminose; il successivo abbandono di tale richiamo non ha inciso sul fatto costitutivo della pretesa fiscale.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
Per la deduzione del vizio di omesso esame è necessario indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il modo e il tempo della sua discussione e la decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La denuncia del vizio di omesso esame richiede il rispetto degli oneri di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo il meccanismo previsto dalla norma.
Massime di principio
- Non vi è mutatio libelli quando la parte resistente modifica o abbandona un riferimento normativo o una qualificazione giuridica, purché resti invariato il fatto costitutivo della pretesa e il tema d'indagine non venga spostato su una causa petendi radicalmente diversa.
- Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi possono essere utilizzate come elementi indiziari; la loro valorizzazione, insieme ad altri riscontri, può contribuire a dimostrare l'inesistenza oggettiva dell'operazione contestata.
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza dell'operazione anche tramite presunzioni; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle prestazioni sottostanti.
- La censura in cassazione ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, essendo ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disapplicato prove legali o attribuito efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il semplice mancato apprezzamento di singoli elementi istruttori o per l'insoddisfazione rispetto al ragionamento presuntivo del giudice di merito.
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