Cassazione Civile, Ordinanza n. 09436/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006 con cui l’Amministrazione finanziaria le contestava, da un lato, maggiori ricavi non dichiarati derivanti dalla vendita di numerosi immobili e, dall’altro, la mancata effettuazione e il mancato versamento di ritenute sui redditi che, in presenza di una ristretta base partecipativa, l’Ufficio presumeva distribuiti a un socio titolare di una partecipazione non qualificata. In cassazione la contribuente articolava sei motivi: chiedeva anzitutto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo sul presupposto accertamento del maggior reddito societario; denunciava poi omessa pronuncia sulla contestazione dell’automatica distribuzione degli utili ai soci; lamentava l’omessa pronuncia su doglianze in materia IVA e sulla deducibilità di poste passive; contestava la sufficienza, ai fini della prova dei maggiori ricavi, del solo scostamento tra prezzi dichiarati e valori OMI; deduceva motivazione apparente, omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sulla prova, sostenendo che la CTR avesse valorizzato in modo esclusivo i valori OMI e trascurato che per 85 appartamenti non vi erano accertamenti bancari; infine insisteva sul vizio motivazionale e sulla violazione di legge per la medesima ragione.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso la necessità della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., rilevando che nel processo tributario, in presenza di un giudizio pregiudicante già definito in primo grado ma non ancora definitivo, può venire in rilievo solo la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., e comunque nel caso concreto la decisione sul presupposto era sfavorevole alla contribuente. Ha ritenuto legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in una società a ristretta base partecipativa. Ha dichiarato inammissibile il motivo su IVA e poste passive per difetto di specificità. Quanto agli altri motivi, ha affermato che la CTR non aveva fondato l’accertamento sui soli valori OMI, ma su una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti: controlli bancari su alcune vendite, mutui concessi per importi pari o superiori ai prezzi dichiarati, conferma delle superfici catastali, atto unilaterale d’obbligo con il Comune e inattendibilità delle giustificazioni della società sulle superfici e sulle pertinenze. La motivazione della CTR è stata ritenuta non apparente e immune dai vizi denunciati. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
la sospensione necessaria non era dovuta nel caso di giudizi tributari collegati, anche perché la causa pregiudicante era già definita in primo grado e la disciplina richiamata non imponeva la sospensione automatica
in materia tributaria, quando la causa pregiudicante sia già decisa ma non definitiva, la sospensione eventualmente può essere solo facoltativa ai sensi di questa norma
la Corte ha escluso l’omessa pronuncia nei punti in cui la CTR aveva comunque esaminato le questioni decisive; dove la censura era generica, ha dichiarato il motivo inammissibile
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente come parametro della motivazione e del contenuto della sentenza tributaria, ma la doglianza è stata respinta
art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta omessa pronuncia, senza accoglimento
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
la rettifica dei ricavi è stata ritenuta legittimamente fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti, non sui soli valori OMI
art. 54, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base per l’accertamento in materia IVA, ma non ha condotto all’accoglimento delle censure
la contribuente non ha fornito prova idonea a superare gli indizi raccolti dall’Ufficio; la mera allegazione non è bastata
richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse apprezzato un complesso probatorio sufficiente
invocato insieme ai vizi di motivazione per sostenere l’apparenza della sentenza, censura respinta
norma processuale evocata come parametro di formulazione dei motivi di ricorso per cassazione
art. 24, comma 5, L. n. 88 del 2009
richiamato nel precedente di legittimità citato dalla Corte per affermare che i valori OMI non bastano da soli a fondare l’accertamento
art. 35 D.L. n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006
richiamato nel precedente giurisprudenziale per la soppressione della presunzione legale relativa di corrispondenza del prezzo al valore normale
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudizio pregiudicato non va sospeso necessariamente ex art. 295 c.p.c. quando il giudizio pregiudicante sia già stato definito con sentenza non passata in giudicato; può semmai operare la sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c., nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile ratione temporis.
- In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati possono essere presuntivamente attribuiti ai soci, salva la prova contraria del contribuente che dimostri accantonamento, reinvestimento degli utili o propria estraneità alla gestione.
- Nei giudizi di cassazione, la censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente richiede una specifica individuazione delle questioni non esaminate e del loro contenuto decisivo; doglianze generiche o non autosufficienti sono inammissibili.
- L’accertamento dei maggiori ricavi derivanti dalla cessione di immobili non può fondarsi sui soli valori OMI, ma tali valori possono concorrere con altri elementi indiziari; la decisione è legittima quando il convincimento del giudice di merito si fonda su un complesso di presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La contestazione dei maggiori ricavi deve essere contrastata con allegazioni e prova concreta circa superfici, valori, pertinenze o altri elementi rilevanti; la mera affermazione di errore dell’Ufficio, senza dimostrazione, non è sufficiente a superare gli indizi raccolti in sede di accertamento.
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