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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12562/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietaria confinante)

La controversia

La controversia nasce da lavori di ristrutturazione eseguiti tra il 1994 e il 1995 su un immobile confinante, nel corso dei quali sarebbe stato realizzato un innalzamento del fabbricato di circa 65 cm, con aumento di volumetria e conseguente violazione della distanza dal confine prevista dal regolamento edilizio comunale allora vigente. La proprietaria confinante chiese la demolizione o l'arretramento dell'opera. In primo grado la domanda demolitoria fu rigettata, ma fu riconosciuta un'indennità per l'illegittima sopraelevazione medio tempore; in appello la domanda principale fu respinta e, su appello incidentale, fu revocata l'indennità. La ricorrente per cassazione dedusse: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o incomprensibile, per mancata considerazione delle censure sul piano casa, sulla doppia conformità e sull'impossibilità di demolizione; 2) violazione delle leggi regionali venete sul piano casa, ritenute erroneamente applicate a un abuso edilizio risalente a epoca anteriore alla loro entrata in vigore e comunque non pertinenti rispetto alle distanze dal confine; 3) violazione degli artt. 873 c.c. e della normativa urbanistica comunale e statale, per avere la Corte d'appello applicato lo ius superveniens in modo più restrittivo rispetto alla disciplina previgente e per aver fatto operare l'art. 873 c.c. nonostante l'inserimento del fabbricato in zona A e il relativo divieto di nuove costruzioni/sopraelevazioni; 4) violazione delle norme sull'indennità correlata all'imposizione di una servitù e degli artt. 112 e 345 c.p.c., per aver ritenuto necessaria una domanda specifica di indennizzo e per non aver riconosciuto la natura permanente del pregiudizio. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, fondati il secondo e il terzo, e assorbito il quarto.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi di diritto indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il punto decisivo è che la normativa regionale sul piano casa non era applicabile a lavori eseguiti prima della sua entrata in vigore e comunque non poteva essere invocata per derogare alla disciplina sulle distanze dal confine; inoltre, lo ius superveniens urbanistico più restrittivo non poteva essere usato per escludere la violazione della disciplina previgente, dovendosi applicare la normativa vigente al tempo dell'intervento contestato, con il corretto coordinamento con l'art. 9 del d.m. 1444/1968 e non con l'art. 873 c.c. nei termini adottati dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stata invocata per censurare la nullità della sentenza per motivazione mancante o incomprensibile; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata perché la motivazione era intellegibile e fondata su una doppia ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata richiamata per denunciare violazioni di legge in relazione alla disciplina urbanistica e alle norme sulle distanze legali.

  • L.R. Veneto n. 14/2009

    La Corte ha affermato che la disciplina regionale speciale sul cosiddetto piano casa opera solo per costruzioni realizzate dopo la sua entrata in vigore e non può sanare interventi anteriori.

  • L.R. Veneto n. 13/2011

    Come la precedente legge regionale, è stata ritenuta inapplicabile a lavori eseguiti nel 1994-1995; inoltre, non è pertinente a una controversia sulle distanze dal confine.

  • art. 873 c.c.

    La Corte ha escluso che potesse essere applicato nel modo ritenuto dalla sentenza impugnata, poiché nelle zone territoriali omogenee la disciplina delle distanze deve coordinarsi con l'art. 9 del d.m. 1444/1968, che prevale e si inserisce automaticamente nel regolamento comunale.

  • art. B 23 del regolamento edilizio del Comune di Mel

    Costituiva la disciplina locale vigente al momento dell'intervento, che prevedeva una distanza dal confine di 5 metri nella zona B; la sua applicazione non poteva essere superata dallo ius superveniens più restrittivo sopravvenuto.

  • d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9, primo comma

    È norma immediatamente precettiva e inderogabile: se il regolamento comunale prevede distanze inferiori o nulla dice, la disciplina ministeriale si inserisce automaticamente nello strumento urbanistico ed è applicabile anche nei rapporti tra privati.

  • L. n. 1150/1942, art. 41-quinquies, ottavo e nono comma

    La Corte lo richiama come fonte della forza cogente della disciplina sulle distanze di cui al d.m. n. 1444/1968.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 2-bis, comma 1-ter

    Citato solo incidentalmente: la Corte osserva che la definizione di ricostruzione e le modifiche introdotte nel 2020 presuppongono comunque il rispetto delle distanze esistenti e non incidono sul caso deciso.

  • art. 1032 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di indennità correlata alla servitù, ma la questione è stata assorbita dall'accoglimento di altri motivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per sostenere l'assenza di ultrapetizione nella condanna all'indennità; la censura è rimasta assorbita.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo in relazione ai limiti delle domande e delle eccezioni in appello; questione assorbita.

Massime di principio

  • La normativa urbanistica regionale o speciale sopravvenuta non può essere utilizzata per sanare o legittimare interventi edilizi già integralmente realizzati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, salvo che la legge lo preveda espressamente.
  • In materia di distanze tra costruzioni, quando lo strumento urbanistico comunale individua le zone territoriali omogenee ma non disciplina le distanze, o le disciplina in modo meno rigoroso del minimo inderogabile, la disciplina dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 si inserisce automaticamente nel regolamento e prevale nei rapporti tra privati.
  • Lo ius superveniens urbanistico più restrittivo non può essere applicato retroattivamente per incidere su opere già realizzate, dovendosi salvaguardare i diritti quesiti e la disciplina vigente al momento della costruzione.
  • La valutazione sulla qualificazione di un intervento come sopraelevazione o come mero intervento accessorio richiede un accertamento in concreto dell'incidenza sull'altezza, sulla superficie esterna e sulla volumetria dei piani sottostanti; solo se tali caratteristiche ricorrono l'opera rileva ai fini delle distanze legali.
  • La domanda di indennità o di ristoro economico va esaminata solo se effettivamente proposta nei limiti del thema decidendum; tuttavia, nel caso concreto, la questione è rimasta assorbita dall'accoglimento delle censure principali.

Come è indicizzato

MaterieProprietàCompravendita immobiliareProveImpugnazioni
RamiDiritti realiImmobiliareProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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