L.R. Veneto 13/2011
Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regio...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 13/2011 aggiorna e proroga il “Piano casa” (l.r. 14/2009), ampliando gli incrementi volumetrici, disciplinando centri storici, destinazioni d’uso, contributi di costruzione e termini procedurali. Introduce inoltre norme su barriere architettoniche e trasferisce ai Comuni l’autorizzazione unica per impianti solari/fotovoltaici fino a 1 MW. Le istanze per gli interventi del Piano casa vanno presentate entro il 30 novembre 2013.
Modifiche al Piano casa veneto, barriere architettoniche e autorizzazioni per impianti solari/fotovoltaici
Modifiche al “Piano casa” veneto e coordinamento con urbanistica, barriere architettoniche ed energia
La legge regionale del Veneto n. 13 del 2011 interviene in modo esteso sulla disciplina del cosiddetto “Piano casa” di cui alla l.r. 14/2009, prorogandone l’applicazione e rimodulando ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, destinazioni d’uso, ambito di applicazione e contributi. La legge contiene inoltre aggiornamenti sulla normativa regionale in materia di barriere architettoniche, sul procedimento dei piani urbanistici attuativi e sulla competenza al rilascio delle autorizzazioni per impianti solari e fotovoltaici nel territorio veneto.
Ambito temporale e proroga del Piano casa
La disciplina modificata si applica sin dall’entrata in vigore della legge, salvo specifiche eccezioni. Il termine per la presentazione delle istanze relative agli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della l.r. 14/2009 è prorogato al 30 novembre 2013.
Sono inoltre previsti questi effetti transitori:
- i Comuni possono deliberare entro il 30 novembre 2011 se e con quali limiti applicare alcune previsioni su edifici non prima casa, strutture ricettive, edifici produttivi e commerciali-direzionali;
- decorso inutilmente tale termine, gli articoli 2 e 3 trovano integrale applicazione;
- gli interventi sono consentiti una sola volta, anche se realizzabili in più fasi, fino al raggiungimento degli incrementi complessivamente previsti;
- per gli interventi degli articoli 2 e 4 rilevano gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge o quelli con progetto/titolo edilizio presentati entro il 31 maggio 2011.
Ampliamenti degli edifici esistenti
La legge amplia e precisa la disciplina degli incrementi dimensionali sugli edifici esistenti.
Per gli interventi di ampliamento:
- il limite generale è del 20% del volume per gli edifici residenziali;
- il limite è del 20% della superficie coperta per gli edifici a destinazione diversa dalla residenza;
- nei limiti dell’ampliamento non si computano i volumi scomputabili secondo la normativa vigente;
- è consentito computare anche il recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011, alle condizioni previste dalla normativa richiamata.
Per gli edifici residenziali è previsto un ulteriore incremento:
- la percentuale può essere aumentata di un 15% aggiuntivo se l’intervento è accompagnato da una riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica alla classe B.
Restano disciplinate le modalità di realizzazione dell’ampliamento in aderenza al fabbricato esistente o in corpo contiguo, con possibilità di corpo separato quando necessario o quando l’adiacenza comprometterebbe l’armonia estetica.
Demolizione e ricostruzione, anche parziale
La legge rende più elastica la disciplina del rinnovo del patrimonio edilizio esistente.
Sono consentiti interventi di:
- demolizione e ricostruzione anche parziali;
- incremento fino al 40% del volume demolito per gli edifici residenziali;
- incremento fino al 40% della superficie coperta demolita per gli edifici ad uso diverso;
- incremento fino al 50% se l’intervento comporta una ricomposizione planivolumetrica con forme architettoniche diverse, modifica di sagoma e sedime, ed è assoggettato a piano attuativo.
La disciplina si applica anche agli edifici demoliti o in corso di demolizione sulla base di regolare titolo abilitativo, purché alla data di entrata in vigore della legge non sia già avvenuta la ricostruzione.
Impianti solari, fotovoltaici e altri sistemi di captazione solare
La legge amplia la nozione di opere escluse dal computo della cubatura e disciplina i sistemi di captazione solare.
Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge:
- i sistemi di captazione delle radiazioni solari addossati o integrati negli edifici, come serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri collettori, purché correlati al calcolo di progetto degli impianti termomeccanici;
- pensiline e tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp.
Tali strutture e impianti:
- sono realizzabili anche in zona agricola;
- sono soggetti a DIA in deroga agli strumenti urbanistici, salvo i vincoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- devono rispettare caratteristiche tipologiche e dimensionali stabilite dalla Giunta regionale entro 90 giorni.
La Giunta regionale deve inoltre integrare entro 60 giorni il provvedimento previsto dalla l.r. 14/2009 con riferimento ai sistemi di cui sopra.
Oneri e contributo di costruzione
Per gli interventi di ampliamento e rinnovamento edilizio viene rafforzato l’incentivo economico.
Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 che utilizzano fonti rinnovabili con potenza non inferiore a 3 kW:
- il contributo di costruzione non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;
- il Comune può ridurlo del 50% per gli edifici destinati ad uso diverso.
Resta ferma la riduzione ordinaria del contributo di costruzione per la prima abitazione e la facoltà dei Comuni di prevedere ulteriori incentivi per bioedilizia ed energie rinnovabili.
Ambito di applicazione: centri storici, vincoli e zone improprie
La legge interviene in modo significativo sui limiti territoriali del Piano casa.
In linea generale gli interventi degli articoli 2, 3 e 4 non si applicano agli edifici:
- nei centri storici, salvo quelli privi di grado di protezione o con gradi di protezione che consentano demolizione e ricostruzione, ristrutturazione/sostituzione edilizia o ricomposizione volumetrica o urbanistica;
- vincolati ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004;
- oggetto di specifiche tutele urbanistiche che non consentono gli interventi;
- in aree di inedificabilità assoluta;
- anche parzialmente abusivi soggetti a demolizione;
- commerciali, se l’intervento è volto a eludere la disciplina regionale sulla programmazione delle grandi strutture di vendita;
- in aree ad alta pericolosità idraulica dove non è consentita l’edificazione.
Per i centri storici:
- i Comuni possono deliberare entro il 30 novembre 2011 se e con quali modalità consentire gli interventi;
- decorso inutilmente tale termine, gli interventi sono realizzabili in tutto il centro storico limitatamente alla prima casa di abitazione;
- restano fermi i limiti massimi di cui al d.m. 1444/1968.
Per gli edifici in zona impropria, purché diversa dalla zona agricola:
- la destinazione d’uso può essere modificata entro il volume realizzabile secondo la disciplina di zona, aumentato della percentuale di ampliamento consentita;
- restano salvi accordi o convenzioni precedenti;
- l’intervento è subordinato a piano urbanistico attuativo.
Destinazione d’uso e prima casa di abitazione
La disciplina consente la modifica della destinazione d’uso degli edifici interessati dagli interventi, se la nuova destinazione è ammessa dalla disciplina edilizia di zona.
La nozione di prima abitazione/prima casa di abitazione è chiarita come unità immobiliare in proprietà, usufrutto o altro diritto reale nella quale l’avente titolo o i familiari:
- risiedono, oppure
- si impegnano a stabilire la residenza e a mantenerla per almeno 24 mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.
Contributi di costruzione e diritti dei Comuni
Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente il contributo di costruzione è oggetto di riduzione o esenzione, soprattutto quando l’intervento riguarda la prima abitazione o integra fonti rinnovabili.
I Comuni possono inoltre:
- stabilire ulteriori incentivi economici per bioedilizia ed energie rinnovabili;
- deliberare, entro i termini indicati dalla legge, limiti e modalità di applicazione della disciplina in alcune categorie di edifici;
- tenere aggiornato l’elenco degli ampliamenti autorizzati, indicando per ciascun intervento il volume o la superficie autorizzati.
Barriere architettoniche
La legge modifica anche la normativa regionale sulle barriere architettoniche.
Per gli interventi destinati a rendere fruibili edifici abitati da persone con disabilità con impedimento permanente alla deambulazione:
- la realizzazione di incrementi volumetrici o di superficie utile abitabile dà diritto alla riduzione del 100% del costo di costruzione;
- la Giunta regionale deve fissare i criteri attuativi.
Per gli edifici esistenti in zone B, C ed E è inoltre consentito, una sola volta e per un singolo intervento per nucleo familiare:
- un ampliamento fino a 150 metri cubi in aderenza agli edifici esistenti;
- nel rispetto dei vincoli ambientali, culturali, delle distanze legali e dei limiti igienico-sanitari;
- con vincolo decennale di non variazione della destinazione d’uso, non alienazione e non locazione a soggetti non disabili.
Impianti solari e fotovoltaici: autorizzazione di competenza comunale
La legge attribuisce ai Comuni il rilascio dell’autorizzazione unica per impianti solari e fotovoltaici, integrati e non integrati, con potenza di picco fino a 1 MW, comprese le opere di connessione alla rete elettrica.
Sono previsti anche:
- applicazione delle procedure di cui al d.lgs. 28/2011;
- spettanza ai Comuni degli oneri istruttori previsti dalla normativa regionale richiamata;
- trasmissione semestrale alla Regione dell’elenco delle autorizzazioni rilasciate, con indicazione di tipo e localizzazione dell’impianto;
- permanenza in capo alla Regione delle pratiche già presentate alla data di entrata in vigore, salvo quelle carenti dei contenuti minimi, che vengono trasmesse al Comune competente;
- adozione entro 30 giorni degli schemi di modulistica da parte della Giunta regionale.
Procedimento dei piani urbanistici attuativi
La legge modifica i tempi del procedimento di formazione dei PUA nella l.r. 11/2004.
Le principali novità sono:
- il termine per l’adozione da parte della Giunta comunale e per l’approvazione da parte del Consiglio comunale è portato da 30 a 75 giorni nei casi previsti;
- il termine di deposito e osservazioni resta disciplinato dalla norma come modificata;
- i termini sono espressamente qualificati come perentori;
- se decorrono inutilmente i termini per adozione o approvazione, il piano si intende adottato o approvato e osservazioni/opposizioni si intendono respinte;
- per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore si applica la disciplina previgente.
Disposizioni transitorie e finali
La legge stabilisce che:
- le deliberazioni comunali già adottate ai sensi dell’art. 9, comma 5, della l.r. 14/2009 non trovano applicazione dall’entrata in vigore della nuova legge;
- le istanze sono ammissibili entro il termine prorogato al 30 novembre 2013;
- gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 restano limitati alla disciplina temporale del Piano casa;
- la legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto.
Valutazione di attualità
La legge è deprecata in quanto disciplina una fase straordinaria e temporalmente delimitata del “Piano casa” veneto, con termini ormai scaduti per la presentazione delle istanze e per molte delle deliberazioni comunali previste. Rimane utile soprattutto come testo storico/consolidato per ricostruzioni interpretative, ma non per una normale applicazione operativa odierna.
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