Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dalla partecipazione a un concorso pubblico per un posto di dirigente medico di medicina nucleare. Il candidato si era collocato al decimo posto della graduatoria e sosteneva di avere diritto all'assunzione, ma la graduatoria era stata archiviata dall'azienda ospedaliera perché, secondo la stessa, nessuno dei candidati utilmente collocati aveva tempestivamente riscontrato l'invito a manifestare la disponibilità all'assunzione inviato tramite telegramma agli indirizzi indicati. In appello la domanda era stata respinta. In cassazione il candidato ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme costituzionali e processuali per mancata ammissione di prove che, a suo dire, avrebbero dimostrato il mancato ricevimento del telegramma e quindi superato la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sulla recettizietà degli atti e della disciplina tecnica delle comunicazioni elettroniche, sostenendo che, per l'efficacia della comunicazione, sarebbe stato necessario l'uso della PEC e non del telegramma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il ricorrente non aveva spiegato la decisività delle prove non ammesse e, quindi, la censura non scalfiva la valutazione della corte territoriale sulla irrilevanza dei mezzi istruttori offerti rispetto alla presunzione di conoscenza del telegramma, corroborata dalla prova della spedizione e dalla regolarità del servizio postale. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che esso non colpisse la reale ratio decidendi, perché la decisione di merito si fondava sull'assenza, all'epoca dei fatti, di un obbligo di utilizzare la PEC per le comunicazioni relative ai concorsi pubblici; al tempo era invece prevista la possibilità di comunicare con telegramma o raccomandata, senza menzione della PEC, introdotta solo successivamente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La presunzione di conoscenza della dichiarazione recettizia opera quando il mittente provi l'invio all'indirizzo del destinatario; per vincerla occorrono allegazioni e prove specifiche e decisive sul mancato ricevimento o sull'impossibilità senza colpa di averne notizia.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa e del giusto processo per la mancata ammissione delle prove.
artt. 115, 116, 177, 187, 188 e 244 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per censurare la gestione e l'ammissione dei mezzi istruttori; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di decisività.
Richiamati dal ricorrente sulla recettizietà delle dichiarazioni; la Corte ha escluso che la decisione impugnata imponesse l'uso della PEC come mezzo necessario di comunicazione all'epoca dei fatti.
artt. 12, 15 e 20 d.lgs. n. 82/2005
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sull'adeguatezza/necessità della comunicazione elettronica.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sull'uso della PEC; la Corte ha escluso la pertinenza della censura alla ratio decidendi.
Richiamato come fonte di modifica successiva della disciplina dei concorsi pubblici, con introduzione della PEC come strumento obbligatorio per le comunicazioni.
Richiamato insieme al d.l. n. 34/2020 quale intervento successivo che ha modificato la disciplina dei concorsi pubblici introducendo la PEC.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se del caso.
Massime di principio
- Quando la comunicazione di un invito o di una proposta è effettuata con mezzo ordinariamente idoneo e vi è prova della spedizione all'indirizzo corretto, opera la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; la parte che la contesta deve fornire prova specifica e decisiva del mancato recapito o dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
- In sede di legittimità, la censura contro il diniego di ammissione di prove è inammissibile se non viene illustrata in modo puntuale la decisività dei mezzi istruttori non ammessi rispetto alla decisione adottata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che si sviluppi su un presupposto diverso da quello effettivamente posto a base della decisione.
- La disciplina applicabile alle comunicazioni nelle procedure concorsuali va valutata ratione temporis: non può essere imposto retroattivamente un mezzo di comunicazione introdotto solo da successivi interventi normativi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31855/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31874/2024 del 11/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →