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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti di un'azienda ospedaliera poi incorporata in una ASL hanno chiesto il pagamento di somme maturate negli anni 2014, 2015 e 2016 per la partecipazione a un'equipe impegnata in attività trasfusionali rese a favore di strutture private convenzionate. Sostenevano di avere diritto, anche dopo il trasferimento per incorporazione, alla medesima quota del 20% del fatturato che in precedenza veniva ripartita tra i componenti dell'equipe presso la precedente azienda ospedaliera. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo importi inferiori, ritenendo applicabile il diverso regime economico dell'ASL incorporante. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: (1) violazione degli artt. 2103 e 2112 c.c. e dell'art. 15-quinquies d.lgs. 502/1992, sostenendo che il trasferimento non poteva peggiorare il trattamento economico già goduto; (2) violazione delle medesime norme in relazione al d.m. sanità 1.9.1995, alla legge regionale Lazio n. 48/1995, alle delibere regionali e all'art. 34 CCNL Comparto Sanità 7.4.1999, affermando che il compenso non era straordinario né libera professione intra moenia; (3) omesso esame del fatto che presso l'ASL incorporante era stato stipulato un contratto collettivo aziendale nel 2009, che secondo loro avrebbe potuto costituire l'unica base per una disciplina diversa; (4) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancata estensione del giudicato favorevole ottenuto da due ricorrenti per annualità precedenti (2010-2013) anche agli anni 2015-2016; (5) violazione degli artt. 2103 c.c. e 2501 ss. c.c., nonché di leggi regionali del Lazio, per sostenere la sopravvivenza dell'azienda ospedaliera oltre il 31.12.2014 e quindi la perdurante efficacia delle sue delibere. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre e il quinto motivo: il diritto al compenso non poteva essere fondato su delibere aziendali o regionali, poiché nel pubblico impiego privatizzato la retribuzione deve trovare titolo nella normativa primaria e soprattutto nella contrattazione collettiva; inoltre l'art. 2112 c.c. non costituisce fonte del diritto ma disciplina il mantenimento di diritti già acquisiti. È stata invece accolta la censura relativa al giudicato esterno per due ricorrenti, poiché il giudicato favorevole sui periodi precedenti poteva estendersi ai periodi successivi in presenza di fatti costitutivi e regime giuridico rimasti invariati. Per tali due parti la Corte ha cassato la sentenza e deciso nel merito rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo; per gli altri ricorrenti ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito favorevole all'ASL.

La decisione

La Corte ha accolto solo il quarto motivo di ricorso, limitatamente a due lavoratori, cassando la sentenza impugnata in relazione a tale motivo e decidendo nel merito con il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei loro confronti. Ha invece rigettato tutti gli altri motivi e, quindi, l'intero ricorso per gli altri cinque ricorrenti, confermando per costoro l'esito favorevole all'ASL. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate nel rapporto tra l'ASL e i ricorrenti definitivamente soccombenti, mentre sono state poste a carico dell'ASL in favore dei due ricorrenti vittoriosi sul punto accolto. Sono state altresì confermate le statuizioni sulle spese dei gradi di merito e disposto l'ulteriore contributo unificato per i ricorrenti soccombenti secondo legge.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro di censura per i motivi di violazione di legge proposti dai ricorrenti

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per il dedotto omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 2103 c.c.

    la Corte ha ritenuto che non fosse pertinente alla pretesa, trattandosi non di mansioni ma di rivendicazione di un compenso aggiuntivo

  • art. 2112 c.c.

    non costituisce la fonte del diritto al compenso; disciplina il mantenimento dei diritti già acquisiti in caso di trasferimento d'azienda

  • art. 15-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    richiamato dai ricorrenti ma ritenuto non pertinente perché disciplina l'attività libero-professionale intramoenia dei dirigenti medici

  • art. 34 CCNL Comparto Sanità 7.4.1999

    menzionato soltanto a contrario per escluderne l'applicazione al caso concreto

  • artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico deve essere definito dalla normativa e dalla contrattazione collettiva, non da atti amministrativi

  • d.m. Ministero della Sanità 1.9.1995

    prevede un contributo del 20% destinato alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale, non una diretta retribuzione dei singoli lavoratori

  • legge regionale Lazio n. 48/1995

    richiamata dai ricorrenti ma ritenuta relativa all'organizzazione del servizio trasfusionale, non al rapporto di lavoro e alla retribuzione

  • delibera Giunta regionale Lazio n. 376/2001

    richiamata come fonte del diritto al 20%, ma ritenuta inidonea a fondare il credito perché atto amministrativo non sufficiente a determinare la retribuzione del personale pubblico

  • delibera Giunta regionale Lazio n. 345/2008

    Per le attività trasfusionali svolte nei confronti delle case di cura private ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto del Ministro della Sanità 10.9.1995 compete una quota del 20% del fatturato complessivo derivante dalla convenzione in favore del personale dell’equipe del centro stesso.

    la Corte osserva che la delibera disciplina le linee guida della libera professione intramuraria e comunque non può, da sola, costituire fonte del diritto retributivo nel pubblico impiego

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato esterno può fare stato anche nei rapporti di durata se permangono i medesimi fatti costitutivi e il regime giuridico non muta

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente di correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone il dispositivo nei confronti delle parti non colpite dal motivo accolto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato per i ricorrenti soccombenti

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente deve trovare titolo nella legge e soprattutto nella contrattazione collettiva; non può essere riconosciuto o incrementato sulla sola base di delibere o atti amministrativi interni dell'ente.
  • L'art. 2112 c.c. tutela la conservazione dei diritti già acquisiti in caso di trasferimento d'azienda, ma non costituisce di per sé la fonte sostanziale del diritto retributivo invocato dal lavoratore.
  • Un contratto collettivo aziendale può regolare trattamenti economici aggiuntivi solo nei limiti consentiti dalla contrattazione collettiva nazionale; in mancanza di una base collettiva idonea, non è sufficiente a fondare la pretesa retributiva.
  • In tema di giudicato esterno nei rapporti di durata, il precedente giudicato favorevole può spiegare effetti anche per periodi successivi se i fatti costitutivi restano invariati e non interviene una modifica del regime giuridico; grava sulla parte interessata allegare e provare l'eventuale mutamento rilevante.
  • La sopravvivenza formale dell'ente o la reiterazione di sue delibere non incidono sulla spettanza del credito se manca una fonte normativa o contrattuale idonea a fondarlo nel sistema delle fonti applicabile al rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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