Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dal riconoscimento, in primo grado, di un diritto fondato su due possibili basi: da un lato, l'assetto sostanziale della vicenda successoria tra enti pubblici/sanitari e, dall'altro, l'esistenza di un giudicato esterno proveniente da altra pronuncia, valorizzato dal Tribunale come preclusivo in forza dell'art. 2909 c.c. e degli effetti di copertura del dedotto e deducibile. In appello la parte soccombente contestava, secondo la ricostruzione della sentenza di legittimità, il venir meno degli obblighi sul piano sostanziale e la loro permanenza presso le nuove ASL, ma non avrebbe specificamente censurato anche la ratio decidendi autonoma del primo giudice basata sul giudicato. In cassazione la ricorrente ha quindi dedotto che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'appello per mancata impugnazione di un capo autonomo, sostenendo che: non vi fosse una vera "minima unità di fatto-norma-effetto" idonea al giudicato; il Tribunale non avesse davvero individuato un capo autonomo risolutivo di questioni controverse; le sopravvenienze della vicenda successoria fossero state comunque devolute con l'appello; e che il tema del giudicato e della preclusione da dedotto e deducibile non fosse stato adeguatamente considerato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo non riporta in modo sufficiente il contenuto concreto dell'atto di appello, né dimostra che in esso si fosse effettivamente investita la questione del giudicato o della preclusione processuale, rendendo la censura astratta e non autosufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse specificamente impugnato la autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sul riconoscimento del giudicato esterno e dei suoi effetti; pertanto tale ratio si è consolidata e ha reso inammissibile l'appello. La Corte ha osservato che il problema non era stabilire se il giudicato esistesse davvero, ma che la parte appellante non aveva censurato la decisione di primo grado che lo aveva accertato e posto a base del riconoscimento del diritto. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sul giudicato sostanziale, idoneo a determinare definitività dell'accertamento e copertura del dedotto e deducibile.
citato in via esemplificativa per evidenziare che dal giudicato derivano effetti propri e distinti, come la conversione del termine di prescrizione.
richiamato per valorizzare il principio di specificità dell'appello e la necessità di impugnare puntualmente le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
richiamato, insieme all'art. 343 c.p.c., a sostegno della specificità dei motivi di gravame.
citato per le modifiche che hanno rafforzato il requisito di specificità dell'appello.
citata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, rilevante per la disciplina della specificità dell'appello.
richiamato quale intervento successivo che ha ulteriormente inciso sul principio di specificità dell'impugnazione.
Cass. S.U., 22 maggio 2012, n. 8077
citata per il principio secondo cui la Corte può esaminare direttamente gli atti solo se il motivo di ricorso li introduca con sufficiente precisione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, anche dopo l'ampliamento dell'effetto devolutivo, la mancata impugnazione di una delle rationes decidendi autonome poste a base della decisione di primo grado ne determina il consolidamento e rende inammissibile l'appello sul punto.
- Quando una sentenza di primo grado fonda la decisione su una ratio autonoma basata sull'esistenza di un giudicato esterno, l'appellante deve censurare specificamente anche tale ratio; non basta contestare soltanto gli elementi sostanziali del rapporto sottostante.
- Il giudicato sostanziale produce definitività dell'accertamento e copertura del dedotto e deducibile, sicché le sopravvenienze devono essere valutate anche in rapporto alla loro deducibilità nel processo concluso con la pronuncia passata in giudicato.
- In cassazione, il controllo diretto sugli atti processuali non esonera il ricorrente dall'onere di indicare nel motivo gli elementi necessari a dimostrare l'errore denunciato; una censura generica o astratta è inidonea a superare la decisione impugnata.
- Il principio di specificità dei motivi di appello, oggi rafforzato dalle norme processuali riformate, impone di confrontarsi con ciascun capo autonomo della decisione di primo grado che sia da solo sufficiente a sorreggerla.
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