Cassazione Civile, Ordinanza n. 31874/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INAIL e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2699/2018. Dal testo dell'ordinanza non emergono i fatti sostanziali della controversia di merito, se non che il giudizio opponeva un assicurato all'ente INAIL. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 15 gennaio 2019, mentre la sentenza impugnata era stata pubblicata il 14 giugno 2018. La Corte ha rilevato d'ufficio che la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine semestrale di impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per tardività.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto
In presenza dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine di impugnazione previsto dalla legge; la notifica effettuata oltre tale termine determina l'inammissibilità del gravame.
- La tardività dell'impugnazione è rilevante in sé e basta da sola a definire il giudizio, senza che occorra esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2024 del 11/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 11 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 31855/2024 del 11/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →