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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31874/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INAIL e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2699/2018. Dal testo dell'ordinanza non emergono i fatti sostanziali della controversia di merito, se non che il giudizio opponeva un assicurato all'ente INAIL. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 15 gennaio 2019, mentre la sentenza impugnata era stata pubblicata il 14 giugno 2018. La Corte ha rilevato d'ufficio che la notificazione del ricorso era avvenuta oltre il termine semestrale di impugnazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per tardività.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto

    In presenza dell'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine di impugnazione previsto dalla legge; la notifica effettuata oltre tale termine determina l'inammissibilità del gravame.
  • La tardività dell'impugnazione è rilevante in sé e basta da sola a definire il giudizio, senza che occorra esaminare i motivi di ricorso nel merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e può trovare applicazione l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieInfortuni e malattie professionaliImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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