Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2024 del 11/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore, cessato dal servizio come dirigente medico presso una azienda sanitaria locale, aveva chiesto l'accertamento del diritto a includere nel calcolo del trattamento di fine servizio alcune voci retributive percepite al momento del pensionamento o, comunque, a ottenere l'esatto conteggio del TFS sulla base dei criteri usati dalle pubbliche amministrazioni, con conseguente condanna al pagamento delle differenze. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo l'inserimento di una specifica indennità nella base di calcolo e un maggior importo per ricalcolo. La Corte d'appello, su gravame dell'INPS e dell'azienda sanitaria, aveva riformato integralmente la decisione e respinto la domanda. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e omessa considerazione di un giudicato interno, sostenendo che il capo relativo alla differenza di € 8.210,21 non fosse stato impugnato; 2) violazione delle norme sulle spese per erronea applicazione del principio di causalità; 3) violazione dei criteri di liquidazione delle spese, perché parametrate al valore originario della lite nonostante la parziale rinuncia intervenuta in primo grado. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso incidentale, denunciando un omesso esame circa la propria asserita carenza di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inammissibile anche il ricorso incidentale. Ha ritenuto il primo motivo del ricorso principale privo della specificità richiesta, perché non riportava in modo adeguato il contenuto degli atti di appello necessari a verificare l'asserita mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza di primo grado; inoltre ha osservato che dagli stessi riferimenti del ricorrente emergeva che gli appellanti avevano chiesto la riforma integrale della sentenza, incompatibile con la tesi del giudicato interno su quel capo. Il secondo motivo è stato considerato meramente dipendente dal primo e quindi inammissibile per difetto di autonomia. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura non deduceva che la liquidazione delle spese avesse superato i limiti minimi e massimi dei parametri forensi; la Corte ha anche rilevato che la rinuncia alla domanda comporta l'obbligo del rinunciante di rifondere le spese. Il ricorso incidentale dell'azienda sanitaria è stato dichiarato inammissibile poiché la pretesa carenza di legittimazione passiva non integra un fatto decisivo omesso ex art. 360, n. 5, c.p.c. e, comunque, la piena reiezione della domanda rendeva irrilevante l'eccezione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra ricorrente principale e incidentale; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti dell'INPS, che non ha svolto difese; è stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato per entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di ultrapetizione presuppone la verifica del contenuto degli atti di gravame e dei limiti devolutivi del giudizio di appello.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
art. 329, comma 2, c.p.c.
L'acquiescenza parziale richiede che dall'atto di impugnazione risulti in modo non equivoco la volontà di sottoporre solo in parte la decisione al giudice dell'impugnazione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; la censura sulle spese è priva di autonomia se dipende dal previo successo del motivo principale.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato congiuntamente all'art. 91 c.p.c. per contestare la regolazione delle spese, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile in quanto dipendente da una censura principale non accolta.
art. 306, comma 4, c.p.c.
La rinuncia alla domanda in corso di causa comporta l'obbligo del rinunciante di rifondere le spese di lite.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro formale della censura di nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametrava le doglianze di violazione di legge relative alla pronuncia sulle spese.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo non può riguardare un giudizio in diritto, come la legittimazione passiva.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Ha costituito la base per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di esito sfavorevole del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
d.m. n. 55 del 2014
La liquidazione delle spese che resta entro i parametri minimi e massimi non è censurabile in cassazione.
Massime di principio
- La censura di ultrapetizione o di mancata devoluzione di un capo della sentenza impugnata richiede che il ricorrente indichi in modo specifico il contenuto degli atti di appello e dimostri, sulla base di essi, che quel capo non era stato effettivamente devoluto.
- Non è configurabile un vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando la doglianza investe una questione di diritto, come la legittimazione passiva.
- Una censura sulle spese processuali che dipenda integralmente dal successo di un motivo precedente è inammissibile se il motivo presupposto non supera il vaglio di ammissibilità o di fondatezza.
- La liquidazione delle spese di lite non è sindacabile in cassazione quando resti entro i limiti minimi e massimi previsti dai parametri forensi applicabili.
- La rinuncia parziale alla domanda comporta comunque l'obbligo del rinunciante di rifondere le spese di lite; l'eventuale riduzione del valore della causa può incidere, al più, sulla quantificazione delle spese del solo grado successivo in cui la rinuncia rileva.
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