Cassazione Civile, Ordinanza n. 31855/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Una dipendente dell'azienda sanitaria, in servizio presso l'ospedale San Filippo Neri, ha chiesto la condanna della datrice di lavoro al pagamento di somme maturate negli anni 2010-2016 a titolo di componente dell'equipe incaricata delle attività trasfusionali rese in favore di altre strutture del SSN e di strutture private convenzionate. In primo e secondo grado la domanda è stata accolta, con condanna dell'azienda al pagamento di € 54.089,68 oltre accessori. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2112 e 2909 c.c. Sosteneva che, dopo l'incorporazione dell'autonoma azienda ospedaliera in una nuova azienda sanitaria, avrebbe dovuto applicarsi anche al personale dell'ospedale il regime retributivo meno favorevole praticato dalla nuova struttura, e non quello precedente che prevedeva la ripartizione integrale del 20% fatturato per tali prestazioni. La ricorrente contestava inoltre che il giudicato formatosi su una precedente sentenza della Corte d'Appello di Roma potesse estendersi ai periodi successivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato formatosi con la precedente sentenza n. 3438/2016 della Corte d'Appello di Roma, favorevole alla lavoratrice, fosse idoneo a riflettersi anche sui periodi successivi, trattandosi di rapporto di durata e di fatti costitutivi sostanzialmente invariati. Ha escluso che la soppressione formale dell'azienda ospedaliera e la sua confluenza nella nuova ASL potessero da sole incidere sul diritto già accertato, in mancanza di una diversa disciplina di contrattazione collettiva specificamente applicabile. Ha inoltre osservato che il ricorso non indicava una concreta normativa contrattuale idonea a modificare il trattamento economico e che, nel pubblico impiego, il trattamento retributivo può essere determinato o modificato solo dalla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti previsti, da quella aziendale. La ricorrente è stata condannata alle spese e dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte non ha ritenuto che la successione/incorporazione dell'azienda sanitaria comportasse, nel caso concreto, il venir meno del trattamento economico già riconosciuto; la mera modifica organizzativa non basta a incidere sul diritto accertato, in assenza di una diversa disciplina applicabile.
Il giudicato fa stato anche nei confronti degli aventi causa e può riflettersi sui periodi successivi di un rapporto di durata, quando permangano i medesimi fatti costitutivi e il regime giuridico non sia mutato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto da tale disposizione.
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato come fonte che, nel pubblico impiego, concorre a delimitare la determinazione del trattamento retributivo tramite contrattazione collettiva.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato per affermare che il trattamento economico del pubblico impiego può essere fissato o modificato solo dalla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti previsti, da quella aziendale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In ragione del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su un rapporto di durata può esplicare effetti anche per i periodi successivi, quando i fatti costitutivi della pretesa restino invariati e non intervenga una diversa disciplina giuridica del rapporto.
- Chi invochi di non essere più tenuto al pagamento di un trattamento già riconosciuto con giudicato deve allegare e provare un mutamento rilevante dei fatti costitutivi o del regime giuridico applicabile; la sola modifica formale dell'assetto organizzativo del datore di lavoro non è sufficiente.
- Nel pubblico impiego il trattamento retributivo è determinabile e modificabile solo attraverso la contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti consentiti, quella aziendale; atti unilaterali o mere delibere interne non bastano, se manca una specifica base contrattuale.
- In sede di legittimità il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio quando il suo presupposto sia stato ritualmente introdotto in causa, e il suo richiamo in motivazione non è necessariamente ratio decidendi autonoma se serve solo a corroborare una specifica questione.
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