Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un ex impiegato di un'autorità di bacino aveva partecipato a un concorso interno bandito nel 2005 per la copertura di sei posti di dirigente, risultando vincitore e collocandosi in graduatoria utile. Poiché non era stato assunto, aveva agito in giudizio chiedendo l'accertamento del diritto all'assunzione e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle retribuzioni dalla data di approvazione della graduatoria fino alla domanda giudiziale. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, con riconoscimento del diritto all'assunzione dal 2019; in appello, invece, la domanda era stata rigettata. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme della legge n. 145/2018, sostenendo che il termine di efficacia della graduatoria riguardasse solo gli idonei e non i vincitori, i quali avrebbero un diritto soggettivo all'assunzione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 4 d.l. n. 101/2013 conv. in l. n. 125/2013, contestando l'affermazione secondo cui la graduatoria del concorso del 2005 non fosse opponibile alla nuova autorità subentrata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sulla clausola del bando che subordinava l'assunzione alle limitazioni derivanti dalle leggi finanziarie vigenti; tale clausola è stata considerata valida e idonea a legittimare la mancata assunzione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso censurava solo una delle rationes decidendi della sentenza d'appello, senza attaccare l'autonoma ratio basata sulla sopravvenuta inefficacia della graduatoria, da sola sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda. La Corte ha quindi compensato le spese per gravi ed eccezionali ragioni e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato quale parametro del motivo per error in iudicando e violazione di legge, ma il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure non colpiscono la ratio decidendi
norma sul procedimento camerale richiamata per la trattazione del ricorso in Cassazione
il bando di concorso è qualificato, in chiave civilistica, come offerta al pubblico, vincolante per l'offerente nei limiti in cui è formulata
art. 97 Cost.
viene richiamato per affermare il potere-dovere della pubblica amministrazione di bloccare assunzioni non più corrispondenti alle oggettive esigenze di incremento del personale a seguito di sopravvenienze normative
art. 1, commi 361, 362, 362-bis e 362-ter, legge n. 145/2018
sono invocati dal ricorrente ma la censura è ritenuta inidonea a scalfire la decisione d'appello
art. 4 d.l. n. 101/2013, convertito in legge n. 125/2013
è invocato dal ricorrente a sostegno dell'opponibilità della graduatoria alla nuova autorità, ma il motivo è dichiarato inammissibile
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Il bando di concorso costituisce la lex specialis della procedura e, in chiave civilistica, integra un'offerta al pubblico vincolante per l'amministrazione solo nei limiti espressamente previsti dalle sue clausole.
- Se il bando subordina l'assunzione alle limitazioni imposte dalla normativa finanziaria vigente, la mancata assunzione del vincitore è legittima quando il quadro normativo sopravvenuto o comunque vigente impedisca nuove immissioni in servizio.
- La posizione soggettiva del vincitore di concorso può essere di diritto soggettivo ai fini della giurisdizione, ma ciò non esaurisce l'esame della fondatezza della domanda, che va verificata in concreto alla luce della lex specialis e delle sopravvenienze normative.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata o che investa solo una delle autonome rationes poste a base della decisione, quando un'altra ratio autonoma sia da sola sufficiente a sorreggere il dispositivo.
- La validità di una clausola del bando che rinvii alle limitazioni finanziarie vigenti non viene meno per il solo fatto che l'amministrazione abbia poi indetto un nuovo concorso, se la graduatoria precedente risulti nel frattempo inefficace o scaduta.
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