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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16361/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 emesso nei confronti di un contribuente titolare di ditta individuale, sulla base di un pvc che aveva rilevato anche la sua qualità di socio di una s.r.l. poi liquidata. L'Ufficio aveva ritenuto che la ditta individuale e la società fossero, in sostanza, un unico centro di imputazione di volontà e interessi, valorizzando i vincoli familiari tra i soci, l'unico cliente rappresentato dalla ditta individuale, la mancanza di una struttura autonoma della ditta e l'irregolarità della documentazione contabile. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo, tra l'altro, illegittimo il recupero fondato sull'applicazione alla ditta individuale del parametro di redditività dei lavoratori della s.r.l. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, nella parte in cui la CTR aveva qualificato come semplici storni di cassa e rettifiche di errori di registrazione alcune irregolarità contabili, senza indicare gli elementi concreti posti a base di tale conclusione; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, per avere la CTR ritenuto superata la presunzione di maggior reddito sulla sola allegazione dell'impossibilità di esibire la contabilità perché asseritamente rubata; 3) motivazione apparente in ordine alla ritenuta illegittimità della ripresa relativa a una sopravvenienza derivante dal disconoscimento di un debito verso la società; 4) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR escluso la legittimità dell'accertamento induttivo nonostante gli indizi di unitarietà economica tra società e ditta individuale e l'antieconomicità della gestione; 5) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi, per avere ritenuto deducibili provvigioni e costi collegati a un contratto di agenzia senza adeguata documentazione e in assenza di fatture regolari.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondati tutti i motivi esaminati: ha ravvisato una motivazione solo apparente o meramente assertiva sulle qualificazioni delle operazioni contabili; ha affermato che la mancata disponibilità della contabilità non esonera il contribuente dall'onere di fornire prova contraria rispetto alle presunzioni di maggior reddito; ha ricordato che, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici; ha ribadito che la deducibilità dei costi richiede prova dell'inerenza e adeguata documentazione, non essendo sufficiente un riferimento generico a un contratto di agenzia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado, perché riesamini la controversia applicando i principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sua violazione è evocata per censurare la motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla se priva dell'esposizione dei motivi o sorretta da motivazione solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione per censurare l'assertività della decisione di merito.

  • art. 111 Cost.

    impone il dovere di motivazione della decisione, violato in caso di motivazione apparente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, gravante sul contribuente per superare le presunzioni dell'Ufficio.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; in materia fiscale l'Ufficio può fondare l'accertamento su tali elementi.

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per affermare che la mancanza, anche incolpevole, delle scritture non esonera il contribuente dalla prova contraria.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento induttivo in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile o antieconomica.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in parallelo all'accertamento induttivo fondato su presunzioni semplici.

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    la deducibilità dei costi è subordinata all'inerenza e alla prova documentale del costo e della sua destinazione all'attività d'impresa.

  • art. 1748 c.c.

    richiamato nel motivo relativo alle provvigioni, come norma collegata alla disciplina del rapporto di agenzia e ai relativi oneri probatori.

  • art. 115 c.p.c.

    evocato per censurare l'erroneo apprezzamento della prova documentale da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza si limita ad affermazioni assertive o formula conclusioni senza indicare gli elementi fattuali e il percorso logico-giuridico che le sorreggono, impedendo il controllo di legittimità sulla ratio decidendi.
  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la mancanza o l'irregolarità della contabilità non esonera il contribuente dall'onere di fornire prova contraria idonea a superare le presunzioni poste a base dell'accertamento.
  • L'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti intrinsecamente inattendibile o l'attività del contribuente presenti connotati di antieconomicità; in tal caso può utilizzare presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.
  • La deducibilità dei costi d'impresa richiede la prova dell'esistenza del costo, della sua natura, della sua inerenza all'attività imprenditoriale e della relativa documentazione; un richiamo generico a un contratto non basta a dimostrare la spesa.
  • Quando l'Ufficio contesta l'unitarietà sostanziale di più strutture economiche, il giudice di merito deve confrontarsi con gli elementi indiziari allegati e verificare se siano stati forniti elementi idonei a superare la presunzione di un'unica organizzazione economica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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