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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27141/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2014 con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società maggiori ricavi imponibili ai fini IRES, IRAP e IVA. L'Ufficio aveva determinato parte dei maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico sul costo del venduto e aveva inoltre contestato ulteriori ricavi non dichiarati emersi dall'esame dei rapporti con una società collegata e delle scritture contabili. I giudici di merito avevano ritenuto legittimo l'accertamento e la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente; 2) omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità dell'accertamento induttivo per carenza dei presupposti; 3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo per mancato rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e per errata qualificazione del metodo accertativo; 4) omessa pronuncia sulla necessità di riconoscere in deduzione i costi sostenuti per produrre i maggiori ricavi contestati, anche in relazione a un contratto di joint venture e a un asserito giudicato penale favorevole. L'Agenzia si è costituita tardivamente con memoria, senza valido controricorso nei termini.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile la tardiva memoria dell'Agenzia, perché nel giudizio di cassazione la costituzione dell'intimata deve avvenire nei termini di legge e, in mancanza di tempestivo controricorso, non è consentito depositare memorie difensive sostitutive. Nel merito, ha respinto il primo motivo ritenendo la motivazione della sentenza di merito ampia e non apparente; ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, rigettando la censura sull'omessa pronuncia e sulla legittimità dell'accertamento, ma ha accolto parzialmente il terzo motivo limitatamente al profilo della mancata considerazione dei costi di produzione del maggior reddito accertato. La Corte ha infatti affermato che ogni accertamento induttivo deve tener conto, anche forfettariamente, dei costi presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, in funzione del principio di capacità contributiva. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente affinché verifichi se, nella quantificazione del maggior reddito, siano stati considerati i costi di produzione e, in difetto, proceda alla relativa determinazione.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    nel testo modificato dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla l. n. 197/2022

    nel giudizio di cassazione l'intimata può costituirsi mediante deposito del controricorso, senza necessità di notifica all'altra parte, ma la costituzione deve essere tempestiva nei termini di legge; altrimenti non sono ammissibili memorie difensive sostitutive.

  • art. 378 c.p.c.

    le memorie illustrative non sono ricevibili se depositate dall'intimato che non si sia costituito tempestivamente con controricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente nella sentenza tributaria.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia su questioni dedotte in appello e in cassazione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo, fondato su elementi presuntivi e su una parziale inattendibilità delle scritture contabili.

  • art. 39, comma 2, lett. d-ter), d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'Ufficio avesse in realtà operato un accertamento induttivo puro legato alle irregolarità degli studi di settore.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    richiamato dal ricorrente quale norma relativa all'accertamento ai fini IVA.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    richiamato nel confronto tra accertamento IVA e metodo presuntivo utilizzato dall'Ufficio.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per il principio delle presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per il requisito di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici, requisito che la Corte ritiene non necessario nell'accertamento induttivo puro contestato in fatto.

  • art. 109 TUIR

    richiamato ai fini della deducibilità dei costi inerenti alla produzione dei ricavi accertati, questione rimessa al giudice del rinvio.

  • art. 53 Cost.

    richiamato quale parametro del principio di capacità contributiva, in forza del quale l'accertamento induttivo deve considerare anche i costi presuntivamente sostenuti.

  • art. 21-bis d.lgs. 74/2000

    evocato dal ricorrente in relazione a un asserito giudicato penale favorevole, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'intimato che non abbia tempestivamente depositato il controricorso non può legittimamente introdurre le proprie difese con memoria illustrativa tardiva; la costituzione oltre termine non sana la mancanza del controricorso ai fini della partecipazione processuale.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non rileva invece il mero difetto di sufficienza della motivazione, essendo il sindacato di legittimità ridotto al "minimo costituzionale".
  • Nella rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro dipende dal grado di inattendibilità delle scritture contabili: nel primo caso l'Ufficio integra le lacune con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; nel secondo può prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture anche sulla base di elementi indiziari più deboli, se la normativa speciale lo consente.
  • Anche quando il reddito sia determinato induttivamente, l'accertamento deve considerare i costi di produzione del maggior reddito, almeno in misura forfettaria se del caso, per rispettare il principio di capacità contributiva; la ripresa a tassazione non può riguardare ricavi lordi privi della corrispondente componente negativa presuntivamente sostenuta.
  • La deduzione di una sentenza penale favorevole nel giudizio tributario richiede che il giudicato penale sia specificamente allegato e prodotto, con dimostrazione della sua definitività e della riferibilità dei fatti ai medesimi addebiti oggetto del processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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