Cassazione Civile, Ordinanza n. 27147/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Giudice di pace di Roma aveva convalidato il trattenimento di uno straniero, ritenendo sussistenti i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, valorizzando il rigetto della protezione internazionale, la richiesta di nulla osta all'espulsione, la necessità di accertamenti supplementari sulla identità/nazionalità, la mancanza di documenti di viaggio, i precedenti penali, l'assenza di dimora fissa e di reddito lecito, nonché l'idoneità alla vita ristretta di comunità sulla base della certificazione medica. Il ricorso per cassazione deduceva tre censure: 1) violazione delle regole del processo telematico e dell'art. 111 Cost., perché il primo giudice avrebbe fondato la decisione su documenti non risultanti nel fascicolo telematico (domanda di protezione, decisioni giudiziarie, casellario, certificazione medica); 2) violazione dell'art. 15, par. 1, direttiva 2008/115/CE e dell'art. 8 direttiva 2013/32/UE, per mancata applicazione di misure meno coercitive e alternative al trattenimento; 3) violazione degli artt. 13, 24 e 113 Cost. per omessa motivazione sulla dedotta pregiudizialità dell'ordinanza cautelare penale e sulla pendenza del procedimento penale, assumendosi che la convalida del trattenimento si sovrapponesse alla valutazione di pericolosità già compiuta dal giudice penale.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e respinto il terzo. Quanto al primo, ha rilevato che i documenti contestati risultavano invece inseriti nel fascicolo telematico e, in ogni caso, che la produzione documentale in forma non telematica non comporta irricevibilità o inammissibilità in assenza di una previsione normativa espressa, oltre al fatto che i relativi contenuti non erano contestati e non era stata dedotta una concreta lesione del diritto di difesa. Quanto al secondo, ha osservato che la censura era generica, perché non spiegava perché dovesse essere adottata una misura meno coercitiva né quale pregiudizio fosse derivato dalla mancanza del foglio notizie e della scheda info. Quanto al terzo, ha ritenuto che il Giudice di pace avesse correttamente valutato incidentalmente la non manifesta illegittimità del decreto di espulsione e la sussistenza del nulla osta, che la previsione di misure alternative non esclude il potere amministrativo di espulsione e trattenimento e che, nel caso concreto, la mancanza di documenti di identità, la necessità di accertamenti supplementari, i precedenti penali e l'assenza di dimora e reddito giustificavano il trattenimento; è stata richiamata la giurisprudenza sulla piena autonomia dell'espulsione prefettizia rispetto alle misure alternative alla detenzione e sulla rilevanza, ai fini del rischio di fuga, del mancato possesso del passaporto o di documento equipollente. L'esito complessivo è stato il rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene usato come parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale nei motivi di ricorso.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e al giusto processo, ma la Corte esclude la violazione prospettata.
Richiamato per il processo telematico nei procedimenti davanti al Giudice di pace; la Corte osserva che l'eventuale produzione documentale in forma diversa da quella telematica non determina, di per sé, inammissibilità o irricevibilità.
artt. 13 e 14 D.Lgs. n. 286/1998
Sono i presupposti normativi dell'espulsione e del trattenimento; la Corte ne conferma la sussistenza nel caso concreto e l'autonomia rispetto alle misure penali alternative.
art. 15, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
Il trattenimento è consentito solo se non possono essere applicate efficacemente misure meno coercitive; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia svolto la necessaria valutazione di proporzionalità, anche alla luce della mancanza di documenti di identità.
art. 8 direttiva 2013/32/UE
È richiamato dal ricorrente, ma non emerge una specifica applicazione decisiva nel ragionamento della Corte.
La Corte ribadisce che la sospensione dell'esecuzione della pena e le misure alternative alla detenzione non elidono il potere prefettizio di espulsione.
comma 5; comma 4; comma 4 bis
La mancanza del passaporto o di altro documento equipollente integra un indice di rischio di fuga e impedisce la concessione del termine per la partenza volontaria; il giudice può valutare incidentalmente la legittimità dell'espulsione.
art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. n. 286/1998
Le misure alternative al trattenimento presuppongono il possesso di passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
artt. 13, 24 e 113 Cost.
Invocati per censurare l'omessa motivazione e la tutela giurisdizionale; la Corte non ravvisa la violazione lamentata.
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, il giudice può valutare incidentalmente la non manifesta illegittimità del decreto di espulsione e la sussistenza del nulla osta, senza che ciò integri di per sé un sindacato eccedente sui poteri amministrativi.
- La mancanza del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio costituisce indice rilevante di rischio di fuga e può legittimare sia il trattenimento sia il diniego di misure alternative meno coercitive o del termine per la partenza volontaria.
- Le misure alternative al trattenimento vanno esaminate in concreto alla luce di una valutazione di proporzionalità; tuttavia, quando manchino documenti identificativi e ricorrano ulteriori elementi ostativi (precedenti penali, assenza di dimora e reddito, necessità di accertamenti sull'identità), il trattenimento può essere ritenuto non sostituibile con misure meno afflittive.
- L'autonomia del potere prefettizio di espulsione resta ferma anche quando lo straniero sia coinvolto in un procedimento penale o fruisca di misure alternative alla detenzione, dovendosi il coordinamento con la giurisdizione penale realizzare attraverso il nulla osta e non mediante la paralisi dell'espulsione.
- Nel ricorso per cassazione, la doglianza che contesta il mancato uso di misure meno coercitive deve indicare in modo specifico perché esse sarebbero state praticabili e quale concreto pregiudizio derivi dalla scelta del giudice; censure generiche sono inammissibili.
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