Cassazione Civile, Ordinanza n. 27142/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
L'istanza riguarda la correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 8932 del 2024, che aveva definito un ricorso in materia di indennizzo da irragionevole durata del processo. In quel precedente provvedimento la Corte, accogliendo alcuni motivi del ricorso, aveva cassato il decreto della Corte di appello e deciso nel merito, condannando il Ministero al pagamento dell'indennizzo e delle spese di lite. Nella motivazione era stata espressamente affermata la condanna alle spese "in relazione ai precedenti procedimenti e gradi e fasi di giudizio", ma nel dispositivo era stata omessa la liquidazione delle spese relative all'ultimo giudizio di rinvio, conclusosi con il decreto n. 280 del 2021. L'istanza chiedeva quindi di correggere il dispositivo per farlo corrispondere alla volontà già espressa in motivazione, inserendo la relativa voce di spesa.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha rilevato che il contrasto tra motivazione e dispositivo, quando sia ictu oculi riconoscibile e non implichi una nuova attività interpretativa o decisoria, integra un errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Ha quindi disposto l'inserimento nel dispositivo dell'ordinanza n. 8932 del 2024 della liquidazione di euro 1.198,50, oltre accessori di legge e spese generali, anche per il secondo procedimento di riassunzione definito con decreto n. 280 del 2021, mantenendo ferma la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Nessuna statuizione sulle spese del presente procedimento di correzione.
Norme richiamate
è richiamato come base della procedura di correzione dell'errore materiale
è richiamato, in combinazione con l'art. 287 c.p.c., per correggere l'errore materiale nel provvedimento di legittimità
è citato in relazione all'omessa liquidazione delle spese nel dispositivo, pur a fronte della volontà espressa in motivazione
Cass. Sez. U. n. 16415 del 21/06/2018
richiamata per affermare che, in caso di volontà di porre le spese a carico della parte soccombente ma mancata liquidazione nel dispositivo, è necessaria la correzione dell'errore materiale
Cass. Sez. 3 n. 29029 del 13/11/2018
richiamata nello stesso senso sulla correzione dell'omessa liquidazione delle spese
Cass. Sez. 6-3 n. 668 del 15/01/2019
richiamata per il principio secondo cui il contrasto tra motivazione e dispositivo, se ictu oculi percepibile, integra errore materiale correggibile
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione, quando sia evidente dal testo complessivo e non richieda interpretazioni creative, configura un errore materiale correggibile ex artt. 287 e 391-bis c.p.c.
- La mancata liquidazione nel dispositivo delle spese che risultino invece poste a carico della parte soccombente in motivazione va emendata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali, non mediante una nuova decisione sul merito.
- La correzione dell'errore materiale può consistere nell'inserimento nel dispositivo della voce di spesa omessa, quando la volontà del giudice sia chiaramente desumibile dalla motivazione e dagli atti.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario resta ferma se coerente con il provvedimento impugnato e con l'intestazione del giudizio definito.
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