Cassazione Civile, Ordinanza n. 27158/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio il proprio consulente del lavoro chiedendo il risarcimento del danno per il negligente svolgimento dell'incarico conferito nel 2015 di curare pratiche di assunzione di due dipendenti con fruizione di sgravi contributivi. La società deduceva che, a causa dell'omessa verifica preventiva di irregolarità contributive pregresse e della mancata trasmissione di avvisi INPS relativi alla regolarizzazione, aveva subito il recupero degli sgravi, con applicazione di sanzioni. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria e accolto la riconvenzionale del professionista per compensi; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto sussistente la responsabilità professionale del consulente, condannandolo al risarcimento di Euro 12.000, poi ridotti a Euro 9.000 per compensazione con il credito professionale. Il ricorso per cassazione articolava nove motivi, tutti diretti a contestare: l'omesso esame del ruolo di una società intermediaria nelle comunicazioni; la violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita mancata considerazione di fatti non contestati; l'omessa pronuncia/erronea interpretazione dell'eccezione di concorso colposo; l'erronea quantificazione del danno sulla base della nota INPS dell'8 settembre 2018 e la mancata prova del pagamento; l'erronea applicazione dell'art. 1223 c.c. sulla causalità del danno; la rilevanza della richiesta di rateazione presentata dalla società; l'omesso esame di presunti inadempimenti della società danneggiata; la violazione degli artt. 115, 116 e 2729 c.c. sulla prova presuntiva della conoscenza anticipata della decadenza; e la mancata ammissione di prove testimoniali e richieste istruttorie alla P.A. La Cassazione ha ritenuto i motivi in larga parte inammissibili o infondati, evidenziando che la Corte territoriale aveva già valutato i rapporti con l'intermediaria e ritenuto irrilevante tale circostanza; che le doglianze sul non contestato e sulle prove erano carenti di specificità; che le questioni introdotte erano spesso nuove o richiedevano accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità; e che la richiesta di rateazione successiva al termine assegnato dall'INPS non poteva escludere la decadenza già maturata dagli sgravi. In conclusione il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del consulente del lavoro, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la sua responsabilità professionale e la condanna al risarcimento, rideterminato in Euro 9.000 per compensazione con il credito per compensi professionali. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito è stata quindi sostanzialmente confermata, perché i motivi di ricorso non superavano i limiti del sindacato di legittimità o erano privi dei requisiti di specificità e decisività.
Norme richiamate
I motivi ex n. 3 richiedono la specifica indicazione dell'errore di diritto nella sentenza; il vizio ex n. 5 non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o per introdurre fatti non decisivi o non specificamente dedotti.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non quando valuti diversamente le prove offerte o ritenga non provati fatti dedotti in modo non specificamente contestato o non adeguatamente allegato.
La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio a quella compiuta dal giudice di merito.
Nel ricorso per cassazione occorre specificità nell'indicazione della doglianza e degli atti/processi rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
Gli atti su cui il ricorso si fonda devono essere specificamente indicati e depositati secondo le forme prescritte.
Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento; non rilevano eventi o condotte successive che, in concreto, non incidano sulla già maturata perdita del beneficio.
Il concorso colposo del danneggiato è irrilevante quando la condotta successiva lamentata non avrebbe comunque potuto evitare la decadenza o escludere il nesso causale rispetto al danno già verificatosi.
L'interpretazione di un documento non può essere sindacata in cassazione se la censura si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del suo contenuto probatorio.
Le contestazioni devono riguardare tempestivamente le allegazioni fattuali introdotte nel giudizio.
sesto comma, nn. 1 e 2; n. 3
Le preclusioni istruttorie e assertive limitano la possibilità di introdurre nuove allegazioni; le deduzioni svolte oltre i limiti della memoria ex n. 2 non sono idonee a fondare la non contestazione.
null
I poteri istruttori officiosi sono discrezionali e non possono supplire all'onere probatorio della parte; il loro mancato esercizio non è sindacabile in cassazione nei limiti affermati dalla giurisprudenza richiamata.
La censura sulla mancata ammissione dei testi è inammissibile se le circostanze da provare sono generiche o non decisive.
Il ricorrente non può invocare la violazione dell'onere della prova senza confrontarsi con gli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito.
Le presunzioni semplici richiedono indizi gravi, precisi e concordanti; tuttavia la relativa valutazione è del giudice di merito e non può essere sostituita da una diversa ricostruzione in cassazione.
La memoria depositata in vista della camera di consiglio non può introdurre elementi idonei a sovvertire l'esito del controllo di legittimità già definito sui motivi.
art. 1, comma 1175, L. 296/2006
I benefici contributivi sono subordinati al possesso dei requisiti di regolarità contributiva; la successiva regolarizzazione oltre il termine assegnato non evita la decadenza già maturata.
art. 3, comma 2, D.M. 30 gennaio 2015
La disciplina della verifica di regolarità contributiva non consente di ritenere che una regolarizzazione tardiva sterilizzi automaticamente la perdita dei benefici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare i motivi ex art. 360 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del merito, della prova o dell'attendibilità dei documenti: la censura deve investire un errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente dedotto e realmente controverso.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o elementi estranei al processo; non quando abbia semplicemente attribuito diverso peso alle prove acquisite o reputato non provate circostanze assertivamente dedotte.
- L'omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, dotato di decisività e oggetto di discussione tra le parti; non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze istruttorie o un mero dissenso sulla ricostruzione della vicenda.
- In materia di responsabilità professionale, il professionista incaricato di gestire pratiche con benefici pubblici deve attivarsi con diligenza anche preventiva, verificando i presupposti di accesso al beneficio e informando tempestivamente il cliente degli avvisi dell'ente, ove ciò sia necessario a evitare la perdita del vantaggio.
- Il concorso colposo del creditore/danneggiato non esclude la responsabilità del professionista quando la condotta successiva della parte assistita non avrebbe comunque potuto evitare la decadenza o il danno già maturato secondo la ricostruzione fattuale accertata dal giudice di merito.
- La regolarizzazione contributiva o la richiesta di rateazione presentata dopo la scadenza del termine assegnato dall'ente non elide la decadenza già maturata dai benefici contributivi, se la disciplina applicabile collega la perdita del beneficio al mancato rispetto del termine.
- La deduzione di violazioni in tema di prova testimoniale o di richieste istruttorie officiose è inammissibile quando i capitoli siano generici, inconferenti o relativi a fatti non decisivi; inoltre i poteri istruttori ex art. 213 c.p.c. non servono a colmare l'inerzia probatoria della parte.
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