Cassazione Civile, Ordinanza n. 27162/2025 del 10/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un notaio aveva subito una sanzione disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione inizialmente fissata in un anno e poi ridotta, in sede di rinvio, a sei mesi. Egli ha promosso un autonomo giudizio risarcitorio contro il consiglio notarile sostenendo che quest'ultimo avesse dato esecuzione alla sospensione prima della definitività della decisione, con conseguente protrazione illegittima del periodo di sospensione per sei mesi oltre il dovuto. Nel ricorso per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 336, comma 2, 475, 479 c.p.c., 2043 c.c. e 24 Cost., sostenendo che la riforma del provvedimento disciplinare travolgeva gli atti dipendenti, che l'esecuzione del provvedimento non definitivo era stata imprudente e contraria alle regole sul titolo esecutivo, e che il danno non poteva essere fatto valere se non con autonoma azione ex art. 2043 c.c., poiché l'art. 96 c.p.c. non coprirebbe tale ipotesi. Deduceva inoltre che la restituzione del sigillo notarile era obbligatoria e che non era necessaria né esperibile un'istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che la domanda risarcitoria era inammissibile perché proposta in un giudizio autonomo, mentre avrebbe dovuto essere formulata nel giudizio in cui si era manifestata la condotta processuale asseritamente illecita, cioè nel procedimento di reclamo e nei suoi eventuali ulteriori sviluppi. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che la causa non potesse essere proposta in quella sede. La Corte ha escluso che vi fosse giudicato interno sull'ammissibilità e ha richiamato l'art. 96 c.p.c. quale rimedio speciale endoprocessuale per il danno da responsabilità aggravata, applicabile anche alle ipotesi di esecuzione di un titolo giudiziale non definitivo poi caducato. Sono state compensate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per sostenere che la riforma o cassazione del provvedimento estende i suoi effetti agli atti dipendenti, ma la Corte non fonda su tale norma l'accoglimento della domanda risarcitoria.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il titolo esecutivo avrebbe dovuto essere munito di formula esecutiva.
richiamato dal ricorrente insieme all'art. 475 c.p.c. per contestare la validità dell'esecuzione della sanzione.
richiamato dal ricorrente come base dell'azione risarcitoria autonoma; la Corte osserva però che, in presenza di un pregiudizio da condotta processuale, la tutela risarcitoria va ricondotta all'art. 96 c.p.c. e non può essere azionata autonomamente, salvo eccezioni.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non è il fondamento della decisione.
richiamato come possibile istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata; la Corte rileva che l'assenza di tale istanza non è decisiva, perché il vero problema è l'inammissibilità dell'azione autonoma.
la Corte afferma che la responsabilità aggravata per l'uso processuale scorretto o per l'esecuzione imprudente di un titolo giudiziale non definitivo si fa valere, di regola, nel processo in cui la condotta è stata posta in essere; fuori da quel processo la domanda è inammissibile, salvo impossibilità di fatto o di diritto di proporla lì.
utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza perché la causa non poteva essere proposta.
art. 158 l. not.
richiamato per descrivere il rimedio del reclamo avverso le decisioni della commissione disciplinare notarile e la struttura bifasica del procedimento.
art. 158-bis l. not.
menzionato come disciplina previgente del rito del reclamo, poi abrogata.
art. 158-ter, terzo comma, l. not.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'immediata esecutività della sanzione disciplinare.
art. 158-quinquies, commi 2 e 4, l. not.
richiamato dal ricorrente in relazione a un'istanza di sospensione proposta in precedenza per la pendenza di un procedimento penale.
art. 146, quarto comma, l. not.
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'esecuzione della sanzione presupporrebbe la definitività del provvedimento.
art. 28, comma 1, n. 1, l. not.
norma disciplinare contestata nel procedimento notarile originario.
art. 147, comma 1, lett. a), l. not.
norma disciplinare contestata nel procedimento notarile originario.
art. 54 r.d. n. 1326 del 1914
richiamato come ulteriore disposizione disciplinare nel procedimento originario.
art. 64, comma 2, r.d. n. 1326 del 1914
richiamato dal ricorrente per affermare l'obbligo di restituzione del sigillo da parte del notaio sospeso.
art. 142, comma 1, lett. a), l. not.
richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancata restituzione del sigillo avrebbe potuto comportare la destituzione.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento per danno derivante da condotta processuale o dall'esecuzione imprudente di un titolo giudiziale non definitivo va proposta, di regola, nel processo in cui quella condotta si è verificata; non può essere introdotta in un autonomo giudizio salvo impossibilità di fatto o di diritto di dedurla nel processo principale.
- L'art. 96 c.p.c. disciplina una tutela risarcitoria endoprocessuale, non un'azione autonoma di carattere generale: il relativo rimedio è strettamente collegato al processo nel quale si è verificato l'illecito processuale.
- Quando la domanda è stata proposta in un giudizio autonomo in violazione della struttura endoprocessuale del rimedio, il vizio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e determina l'inammissibilità della domanda.
- La sopravvenuta riforma o riduzione del titolo giudiziale rende evidente l'illegittimità del pregiudizio già patito, ma non trasforma in autonoma azione di diritto comune una pretesa che l'ordinamento ricollega alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
- In tema di qualificazione della domanda, il giudice può e deve ricondurre la pretesa alla norma corretta sulla base dei fatti allegati, indipendentemente dalla qualificazione giuridica attribuita dalle parti.
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