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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27140/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'amministrazione finanziaria ha contestato a un piccolo artigiano un maggiore reddito non dichiarato, ricostruendolo sulla base del rinvenimento presso un terzo di sei fatture emesse dal contribuente e del valore medio degli importi in esse indicati. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la decisione era stata riformata e l'avviso annullato, ritenendo non verosimile la ricostruzione dell'Ufficio, valorizzando il numero di fatture effettivamente emesse dal contribuente e reputando non consentita una duplicazione di presunzioni. Dopo un primo intervento della Cassazione, che aveva annullato una precedente sentenza per motivazione apparente, il giudice di rinvio ha nuovamente accolto l'appello. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza della corte tributaria regionale sia affetta da motivazione meramente apparente e perplessa, perché non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito per escludere la pretesa fiscale pur dando atto della natura induttiva dell'accertamento e degli elementi indiziari raccolti dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la sentenza impugnata è affetta da motivazione solo apparente/perplessa, poiché, pur premettendo correttamente che l'accertamento era di tipo induttivo puro e che l'Ufficio aveva addotto presunzioni super semplici e un compendio probatorio tratto dal p.v.c., il giudice di merito ha poi concluso apoditticamente che tali elementi non potevano fondare la ricostruzione del reddito senza spiegare il percorso logico seguito. Per questo motivo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando il testo è formalmente presente ma non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione, sicché l'interprete non può colmarne i vuoti con congetture.
  • Nel sindacato di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., rilevano solo le anomalie motivazionali che incidono sull'esistenza stessa della motivazione, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità oggettiva, non il semplice difetto di sufficienza.
  • Quando il giudice di merito riconosce la natura induttiva pura dell'accertamento fiscale e la presenza di elementi indiziari raccolti dall'Ufficio, non può disattendere tali elementi con una conclusione apodittica: deve spiegare in modo coerente perché il compendio probatorio non sia idoneo a sorreggere la pretesa tributaria.
  • Nel processo tributario, la valutazione delle presunzioni poste a base dell'accertamento deve essere sorretta da un percorso argomentativo leggibile all'esterno, specie quando si discuta della sufficienza del materiale probatorio a supporto della ricostruzione del reddito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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