Cassazione Civile, Ordinanza n. 27140/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui l'amministrazione finanziaria ha contestato a un piccolo artigiano un maggiore reddito non dichiarato, ricostruendolo sulla base del rinvenimento presso un terzo di sei fatture emesse dal contribuente e del valore medio degli importi in esse indicati. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la decisione era stata riformata e l'avviso annullato, ritenendo non verosimile la ricostruzione dell'Ufficio, valorizzando il numero di fatture effettivamente emesse dal contribuente e reputando non consentita una duplicazione di presunzioni. Dopo un primo intervento della Cassazione, che aveva annullato una precedente sentenza per motivazione apparente, il giudice di rinvio ha nuovamente accolto l'appello. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sentenza della corte tributaria regionale sia affetta da motivazione meramente apparente e perplessa, perché non rende percepibile l'iter logico-giuridico seguito per escludere la pretesa fiscale pur dando atto della natura induttiva dell'accertamento e degli elementi indiziari raccolti dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la sentenza impugnata è affetta da motivazione solo apparente/perplessa, poiché, pur premettendo correttamente che l'accertamento era di tipo induttivo puro e che l'Ufficio aveva addotto presunzioni super semplici e un compendio probatorio tratto dal p.v.c., il giudice di merito ha poi concluso apoditticamente che tali elementi non potevano fondare la ricostruzione del reddito senza spiegare il percorso logico seguito. Per questo motivo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi della motivazione rilevanti come error in procedendo.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la motivazione; la sua mancanza o apparenza integra nullità.
la motivazione deve rendere percepibile il fondamento della decisione e il percorso argomentativo del giudice.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
anche nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo intelligibile e non meramente apparente.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. ha ridotto il sindacato di legittimità al minimo costituzionale della motivazione.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma del vizio di motivazione secondo i canoni ermeneutici ordinari.
D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 2, lett. d-bis
richiamato quale base del metodo di accertamento induttivo puro che consente la ricostruzione del reddito sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando il testo è formalmente presente ma non consente di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione, sicché l'interprete non può colmarne i vuoti con congetture.
- Nel sindacato di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., rilevano solo le anomalie motivazionali che incidono sull'esistenza stessa della motivazione, come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o perplessità oggettiva, non il semplice difetto di sufficienza.
- Quando il giudice di merito riconosce la natura induttiva pura dell'accertamento fiscale e la presenza di elementi indiziari raccolti dall'Ufficio, non può disattendere tali elementi con una conclusione apodittica: deve spiegare in modo coerente perché il compendio probatorio non sia idoneo a sorreggere la pretesa tributaria.
- Nel processo tributario, la valutazione delle presunzioni poste a base dell'accertamento deve essere sorretta da un percorso argomentativo leggibile all'esterno, specie quando si discuta della sufficienza del materiale probatorio a supporto della ricostruzione del reddito.
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