Cassazione Civile, Ordinanza n. 27139/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietari)
La controversia
Tre comproprietari di un immobile, pervenuto loro per successione familiare, avevano convenuto in giudizio un altro partecipante alla comunione perché, utilizzando in via esclusiva l'appartamento come propria abitazione, ne avrebbe impedito il pari godimento agli altri. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria, liquidando un danno da mancato godimento con decorrenza dal febbraio 2021 e un danno futuro mensile. In appello i soccombenti avevano censurato solo il dies a quo della decorrenza del risarcimento, sostenendo che dovesse essere anticipato alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di divisione del 28 luglio 2009. La Corte d'appello aveva invece rigettato l'impugnazione ritenendo che essa presupponesse una critica alla valutazione di documenti prodotti tardivamente in primo grado, quindi inammissibili per intervenute preclusioni istruttorie ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Con unico motivo per cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo che la Corte territoriale aveva erroneamente rilevato per la prima volta in appello una preclusione istruttoria non eccepita né dal giudice di primo grado né dalla controparte contumace.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la violazione del regime delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 c.p.c. può essere rilevata d'ufficio o eccepita dalla parte solo nel giudizio in cui si verifica, ma non può essere rilevata per la prima volta nel grado di appello quando il giudice di primo grado non abbia già fatto applicazione della preclusione e la parte appellata non abbia proposto uno specifico motivo sul punto. Poiché il Tribunale aveva esaminato nel merito i documenti prodotti e non aveva dichiarato la tardività delle produzioni, la Corte d'appello non poteva fondare il rigetto dell'appello sulla tardiva produzione documentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il mancato rispetto delle preclusioni istruttorie ivi previste è rilevabile d'ufficio o su eccezione di parte nel solo grado in cui la violazione si verifica; non può essere introdotto per la prima volta in appello se il giudice di primo grado non lo abbia rilevato e la controparte non abbia devoluto la questione.
La regola secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente, non opera nello stesso arco temporale in cui il potere officioso del giudice è ancora esercitabile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il paradigma di censura per la dedotta violazione o falsa applicazione di legge processuale da parte del giudice di merito.
Richiamato solo per dare atto del deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- La violazione delle preclusioni istruttorie va rilevata nel medesimo grado in cui si verifica; se il giudice di primo grado non la rileva e decide nel merito, la questione non può essere introdotta per la prima volta in appello in assenza di una specifica devoluzione di parte.
- Il giudice d'appello non può rigettare il gravame fondandosi esclusivamente sulla tardività di documenti prodotti in primo grado quando il tribunale li abbia già esaminati nel merito senza sanzionare la produzione come tardiva.
- La rilevabilità d'ufficio di una nullità processuale è circoscritta al tempo in cui il potere officioso del giudice è ancora esercitabile, sicché non può essere fatta valere oltre quel limite temporale come ragione autonoma di decisione.
- Quando la parte appellata rimane contumace e non propone motivi o eccezioni sul punto, la corte territoriale non può introdurre autonomamente una preclusione non rilevata nel grado precedente per respingere l'appello.
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