Cassazione Penale, Sentenza n. 26293/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La decisione riguarda la crisi e il fallimento di una società operante nel settore della stampa, inserita in un gruppo societario. In primo grado gli imputati erano stati ritenuti responsabili, a vario titolo, di bancarotta impropria da falso in bilancio, bancarotta impropria da operazioni dolose, bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e, per alcuni capi, di reati tributari, ricorso abusivo al credito e bancarotta semplice. La Corte d'appello di Torino ha confermato la responsabilità sui capi principali e ha dichiarato estinti per prescrizione i restanti reati. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza con censure diverse: il primo imputato ha contestato il proprio coinvolgimento nel falso in bilancio, l'esistenza del dolo, l'aggravamento del dissesto, la rilevanza delle poste di bilancio contestate, l'utilizzabilità di relazioni tecniche acquisite in dibattimento e il diniego delle attenuanti generiche; il secondo ha negato di essere amministratore di fatto, ha contestato la propria partecipazione alle falsità contabili, alle operazioni dolose e alle distrazioni infragruppo, oltre al trattamento sanzionatorio; il terzo, sindaco, ha dedotto che la Corte territoriale avesse affermato la sua responsabilità per mera posizione di garanzia senza accertare i poteri impeditivi effettivi, il nesso causale omissivo e il dolo richiesto per il concorso omissivo nei reati fallimentari. La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi del primo e del secondo imputato, ritenendoli complessivamente infondati, e ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti del terzo imputato, limitatamente al profilo della responsabilità omissiva del sindaco, da riesaminare alla luce dei principi sulla necessaria verifica di specifici poteri impeditivi, dell'effettiva incidenza causale dell'omissione e del dolo di concorso.
La decisione
La sentenza di legittimità ha confermato la condanna del primo imputato e del secondo imputato, rigettandone integralmente i ricorsi e ponendo a loro carico le spese processuali. Per il terzo imputato, invece, ha ritenuto fondati i motivi relativi alla responsabilità omissiva del sindaco e ha annullato la decisione con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà accertare in concreto la posizione di garanzia, i poteri impeditivi effettivi, il nesso causale tra omissione ed evento e il dolo di concorso, senza arrestarsi alla sola qualifica formale di sindaco o a generiche carenze di controllo.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa per contestare l'attribuzione soggettiva delle condotte, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ricostruzione probatoria della Corte territoriale
richiamato in tema di elemento soggettivo; la Corte valorizza la consapevolezza e volontà delle condotte fraudolente e la finalità di profitto e di inganno
base della responsabilità omissiva impropria; non basta la posizione di garanzia, occorre verificare poteri impeditivi e nesso causale
invocato dalla difesa in tema di errore; la Corte esclude l'errore di fatto perché l'imputato era consapevole della non praticabilità della compensazione senza condizioni ulteriori
richiamato sul tema della compensazione in ambito fallimentare; la Corte osserva che nel caso concreto non esclude la distrazione né sana l'operazione contestata
richiamato per il concorso di persone, anche nella forma del concorso omissivo nel reato altrui
richiamato per i presupposti della compensazione; la Corte esclude che fossero integrati liquidità ed esigibilità del credito vantato dalla controllante
richiamato nei principi sull'interpretazione del contratto; il giudice di merito è vincolato ai canoni ermeneutici, ma la diversa lettura proposta in ricorso è inammissibile
norma di riferimento per le bancarotte improprie contestate agli esponenti societari
richiamato sul regime di postergazione dei finanziamenti soci e sulla non compensabilità del credito postergato in sede concorsuale
norma centrale per gli obblighi di convocazione dell'assemblea, riduzione del capitale e possibili rimedi conseguenti alle perdite; la falsificazione del bilancio ha evitato l'operatività di tali obblighi
menzionato dalla difesa, ma la Corte afferma che, ai fini della responsabilità penale, assume rilievo l'art. 2482-bis c.c. in relazione al bilancio in perdita per il secondo esercizio consecutivo
fattispecie di falso in bilancio richiamata per la bancarotta impropria da reato societario
richiamato sul tema dei vantaggi compensativi nelle operazioni infragruppo; devono essere certi, congrui e proporzionati, qualità non riscontrate nel caso
richiamato per la qualifica di amministratore di fatto; la Corte esclude che l'esercizio di fatto debba essere esclusivo o alternativo all'azione di altri soggetti
evocato in relazione alla garanzia patrimoniale dei creditori, compromessa dalla distrazione dei crediti e dalla compensazione non consentita
non risulta applicato; la Corte non ravvisa i presupposti della particolare tenuità, sia pure non al centro della decisione
richiamato per il diniego delle attenuanti generiche, motivato in ragione della gravità dei fatti, del ruolo degli imputati e dell'assenza di elementi positivi
in presenza di prescrizione, l'assoluzione nel merito è possibile solo se la causa di proscioglimento emerge ictu oculi dagli atti
richiamato per la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio con intervento delle parti
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato per i limiti del vizio di motivazione e del travisamento della prova, specie nel caso di doppia conforme
richiamato per gli obblighi di controllo del collegio sindacale
richiamato quale parametro degli obblighi di vigilanza e intervento dei sindaci
menzionato dalla difesa in relazione alla compensazione IVA e ai rimedi tributari, ma ritenuto non decisivo rispetto all'aggravamento del dissesto
art. 74-bis del d.P.R. 633/1972
richiamato nella parte dedicata alla gestione IVA pre e post fallimento
richiamato per l'obbligo datoriale di versamento al fondo pensione complementare, la cui sistematica violazione integra operazioni dolose
richiamato solo nella tassonomia, non nella motivazione della sentenza
Massime di principio
- Integra la bancarotta impropria da falso in bilancio la falsificazione commissiva di dati contabili che occulti perdite già esistenti e consenta la prosecuzione dell'attività senza la doverosa attivazione degli strumenti societari di ricapitalizzazione o scioglimento, con conseguente aggravamento del dissesto.
- Per accertare il nesso causale tra falso in bilancio commissivo e aggravamento del dissesto occorre un giudizio controfattuale di sottrazione della condotta illecita: il giudice deve verificare se, eliminata la falsificazione, il dissesto si sarebbe comunque verificato e in quale misura e tempi.
- La modifica dei criteri di valutazione di bilancio da un esercizio all'altro, in violazione del principio di continuità e senza adeguata indicazione nella nota integrativa dei casi eccezionali o delle ragioni della deroga, può integrare falsità penalmente rilevante se incide sulla rappresentazione del patrimonio e del risultato economico.
- Le operazioni dolose causative del fallimento possono consistere anche nel sistematico inadempimento di obbligazioni fiscali e previdenziali, quando esso sia frutto di una scelta gestionale consapevole e determini l'aumento prevedibile dell'esposizione debitoria e del dissesto, anche solo per interessi e sanzioni.
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione può realizzarsi anche mediante rinuncia non consentita a crediti della fallita o mediante compensazione priva dei presupposti di legge; non è necessario che si verifichi un danno effettivo, essendo sufficiente la messa in pericolo della garanzia dei creditori.
- La possibilità di recupero del bene o del credito in sede concorsuale non esclude la consumazione della bancarotta distrattiva, che si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore e della conseguente lesione o messa in pericolo della garanzia patrimoniale.
- I vantaggi compensativi idonei a escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo devono essere certi, congrui e proporzionati e avere valore almeno equivalente al sacrificio economico iniziale; in mancanza, la compensazione resta distrattiva.
- La responsabilità del sindaco per concorso omissivo in bancarotta non deriva automaticamente dalla posizione di garanzia o dal generico mancato controllo, ma richiede la verifica di specifici poteri impeditivi riferiti al fatto concreto, del nesso causale tra omissione e reato altrui e del dolo di concorso.
- La qualifica di amministratore di fatto richiede l'inserimento organico del soggetto nella gestione societaria con esercizio continuativo e significativo di poteri tipici; tale esercizio può concorrere con quello di altri soggetti e non deve essere esclusivo.
- In presenza di prescrizione, il proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, c.p.p. è possibile solo quando la causa di assoluzione emerga dagli atti in modo immediato e non controvertibile; altrimenti prevale la declaratoria di estinzione.
- Nel ricorso per cassazione il travisamento della prova e il vizio motivazionale richiedono specificità e decisività del dato pretermesso o travisato; non è consentita una mera rilettura alternativa del compendio probatorio, specie in presenza di doppia conforme.
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