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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26241/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte d'Appello di Napoli, riformando parzialmente una sentenza emessa in rito abbreviato, aveva assolto l'imputato dai reati associativi, dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati tributari di omesso versamento IVA, rideterminato la pena e revocato parzialmente la confisca, confermando per il resto la condanna per plurime condotte in materia di frodi fiscali realizzate tramite società ritenute mere cartiere e una ditta individuale. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 e sull'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto delle società, assumendo che la motivazione d'appello fosse meramente adesiva alla sentenza di primo grado e priva di prova della consapevole partecipazione del ricorrente alle operazioni fittizie; 2) violazione di legge per illegittima duplicazione della condanna per omesso versamento IVA contestato in un capo già ricompreso in altro capo; 3) illegalità della pena per ulteriori duplicazioni tra capi di imputazione; 4) violazione di legge per mancata concessione della sospensione condizionale della pena; 5) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle ulteriori diminuzioni di pena, compreso il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili la maggior parte dei motivi: ha escluso che la motivazione della Corte d'Appello fosse apparente o meramente ripetitiva, valorizzando la concorde ricostruzione di primo e secondo grado sulla natura cartolare delle società e sul ruolo di fatto dell'imputato, anche alla luce di elementi sintomatici quali l'assenza di depositi, personale e capitale proprio, l'inserimento nelle frodi carosello, i rapporti con gli amministratori formali e le intercettazioni. Ha invece accolto il motivo relativo al capo h) ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000, perché tale contestazione appariva identica a quella già formulata in altro capo e le sentenze di merito non chiarivano se si trattasse di duplicazione; ha inoltre accolto la censura sul trattamento sanzionatorio, ritenendo l'aumento complessivo non congruo rispetto ai reati residui dopo l'esclusione del reato associativo e la possibile espunzione del capo duplicato. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla sospensione condizionale perché non proposta in appello, e ha ritenuto manifestamente infondata quella sulle attenuanti generiche. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio limitatamente al capo h) e al trattamento sanzionatorio, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Richiamato come base delle originarie condanne per associazione per delinquere, poi annullate in appello per non aver commesso il fatto.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Citato tra i reati tributari originariamente contestati e poi assorbiti o comunque confermati nei capi residui secondo la ricostruzione di merito.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Oggetto del motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla configurabilità del reato e sulla motivazione in ordine al ruolo dell'imputato.

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Oggetto di annullamento con rinvio limitatamente al capo h), perché la contestazione appariva identica a quella già formulata in altro capo e le sentenze di merito non chiarivano se vi fosse duplicazione.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Richiamato incidentalmente con riferimento alla definizione della posizione di altri coimputati in appello.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Richiamato per affermare che il giudice di appello non è tenuto a motivare sul mancato esercizio del potere di concedere d'ufficio la sospensione condizionale se la richiesta non è stata formulata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per escludere la deducibilità in cassazione del mancato riconoscimento della sospensione condizionale in assenza di specifica richiesta e di devoluzione in appello.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello non si limita a un rinvio acritico alla decisione di primo grado, ma richiama e condivide specifici elementi fattuali già esposti nel primo giudizio, la motivazione può essere validamente valutata in combinazione tra i due gradi secondo il criterio della doppia conforme.
  • In materia di frodi fiscali fondate su società cartiere e frodi carosello, la prova della natura fittizia dell'ente e del ruolo di fatto dell'imputato può desumersi da un insieme coerente di indici sintomatici, quali assenza di depositi, di personale, di capitale proprio, vendite sottocosto, pagamenti con anticipi dei clienti, movimentazioni incoerenti e intercettazioni con funzioni operative svolte dall'imputato al posto dell'amministratore formale.
  • L'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è sostenibile quando l'imputato si interfaccia con l'amministrazione finanziaria al posto del legale rappresentante, impartisce istruzioni operative e gestisce in concreto la società, specie se l'amministratore formale mostra di ignorare l'attività sociale.
  • In sede di legittimità, quando l'accusa ha fornito un quadro probatorio convergente e sufficientemente solido, grava sulla difesa l'onere di allegare elementi concreti idonei a contrastarlo; la mera contestazione astratta o la critica generica alla motivazione non è sufficiente.
  • Se una contestazione tributaria ex art. 10-ter d.lgs. 74/2000 riproduce in sostanza la medesima condotta già addebitata in altro capo, il giudice deve chiarire se si tratti di duplicazione; in mancanza di chiarimenti, la decisione sul punto va annullata con rinvio per nuovo esame.
  • L'illegalità del trattamento sanzionatorio può emergere quando, a seguito dell'eliminazione di uno o più reati o della scoperta di duplicazioni imputative, l'aumento complessivo di pena non risulti coerente con il numero e la gravità dei reati residui.
  • La doglianza sulla sospensione condizionale della pena è inammissibile se non risulta specificamente devoluta in appello; inoltre, il giudice di secondo grado non ha un obbligo di motivazione sul mancato esercizio d'ufficio del beneficio in assenza di richiesta dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieEmissione di fatture per operazioni inesistentiOmesso versamentoImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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