Cassazione Penale, Sentenza n. 26243/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda la scelta della misura cautelare personale applicata a un indagato inserito, secondo l'ipotesi accusatoria, in un'associazione finalizzata al traffico transnazionale di sostanze stupefacenti. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato gli arresti domiciliari con controllo elettronico, ritenendoli sufficienti in luogo della custodia in carcere richiesta dall'accusa; il tribunale del riesame aveva respinto l'appello del pubblico ministero contro tale scelta. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal pubblico ministero con un unico motivo di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che il tribunale aveva superato in modo illogico e insufficiente la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere prevista per il delitto associativo in materia di stupefacenti, valorizzando in modo non decisivo il dato che l'associazione fosse composta da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare; che non era comprensibile la rilevanza di tale circostanza ai fini della misura; che il tribunale aveva riconosciuto la gravità del fatto e l'astratta adeguatezza della misura intramuraria, ma poi aveva immotivatamente preferito gli arresti domiciliari; che non erano stati adeguatamente considerati la posizione concreta dell'indagato, descritto come non secondario, il suo ruolo nel recupero crediti, nei trasporti di droga e denaro, nella gestione della cassa sociale e negli investimenti nel traffico illecito; che, inoltre, era errato il riferimento a un periodo di osservazione della misura senza violazioni, perché l'esecuzione era avvenuta in data diversa da quella indicata dal tribunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti indicati, censurando la motivazione del tribunale del riesame perché intrinsecamente contraddittoria: da un lato aveva descritto un'associazione criminale strutturata, transnazionale, altamente organizzata e con ruolo rilevante dell'indagato; dall'altro, ai fini della scelta della misura, aveva svalutato tali stessi elementi sulla base di ragioni non congruamente giustificate, come la natura familiare del sodalizio, la risalenza dei precedenti e la mera regolare osservanza, per un periodo molto breve, degli arresti domiciliari. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è deducibile nei limiti della manifesta illogicità o carenza argomentativa del provvedimento del riesame, senza consentire una rivalutazione del merito.
Per i delitti ricompresi nella disposizione opera una duplice presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; il superamento richiede una motivazione rigorosa sugli elementi contrari.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti è tra quelli che attivano la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
Il rinvio è disposto al tribunale competente per il nuovo giudizio sul provvedimento cautelare annullato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, il controllo sulla motivazione del tribunale del riesame è limitato alla verifica della sua coerenza logica e della sua conformità ai principi di diritto, senza possibilità di una nuova valutazione del compendio indiziario o delle esigenze cautelari.
- Quando opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere, salvo che l'indagato alleghi e dimostri elementi idonei a vincere la presunzione; in difetto, la motivazione può essere essenziale ma deve restare logicamente coerente.
- Se il giudice ritiene da un lato che la gravità, l'organizzazione e la professionalità del sodalizio rendano concreto e attuale il pericolo di recidiva, non può poi svalutare gli stessi elementi per scegliere una misura meno afflittiva senza una puntuale e congrua giustificazione.
- La mera appartenenza familiare di più sodali a un'associazione criminale, da sola, non costituisce ragione sufficiente per superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ove non sia spiegato perché tale dato riduca in concreto il pericolo cautelare.
- La breve e regolare esecuzione di una misura meno grave, in assenza di violazioni, non è di per sé decisiva per escludere la custodia in carcere quando il periodo di osservazione sia estremamente esiguo e il quadro cautelare resti gravemente sintomatico di pericolosità.
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