Cassazione Penale, Sentenza n. 26245/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. proposto contro una precedente sentenza di legittimità che aveva rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, la quale a sua volta aveva confermato un decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero. Il ricorrente sostiene che la precedente sezione della Cassazione sarebbe incorsa in una svista percettiva nel leggere il contenuto del decreto del 23/12/2024: secondo la difesa, il decreto non prevedeva alcuna disciplina sui tempi di selezione e restituzione della cosiddetta copia mezzo dei dati informatici, né disponeva la restituzione della copia mezzo alla fine delle indagini; al contrario, riguarderebbe solo i supporti informatici materiali e prevederebbe la restituzione del materiale sequestrato al termine delle operazioni indicate. Da ciò deduce che, se il contenuto del decreto fosse stato correttamente percepito, la precedente sentenza avrebbe dovuto accogliere il motivo originario relativo alla violazione del principio di proporzionalità nel sequestro informatico, richiamando la giurisprudenza che impone nel decreto l'indicazione delle modalità e dei tempi di selezione dei dati rilevanti e della restituzione dei dati irrilevanti. È stata anche depositata memoria di replica insistendo per l'accoglimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso destituito di fondamento e ha escluso la sussistenza di un errore di fatto rilevante ex art. 625-bis c.p.p. Ha affermato che la precedente decisione non era frutto di una svista percettiva sulla lettura del decreto di perquisizione e sequestro, bensì di una valutazione interpretativa del suo contenuto: dal testo del provvedimento non emergeva che la restituzione dovesse riguardare solo i supporti informatici e non anche la copia forense, e l'ordine di restituzione dopo le operazioni andava inteso in senso comprensivo. Quanto alla formula "al termine delle indagini", la Corte ha osservato che, pur essendo impropria, l'inesattezza non era decisiva, perché poteva comunque riferirsi alla specifica indagine in corso e, soprattutto, non aveva inciso sul processo decisionale in modo tale da condurre a una diversa pronuncia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione di legittimità sia viziata da una svista o da un equivoco percettivo su dati fattuali interni al giudizio, capace di incidere sul processo formativo della volontà e di determinare una decisione diversa; restano esclusi gli errori di interpretazione giuridica o valutativa.
art. 611, comma 1-bis, c.p.p.
La trattazione è avvenuta in forma cartolare.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L'errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. presuppone una falsa percezione del contenuto degli atti interni al giudizio di legittimità, non una diversa lettura giuridica o una valutazione del loro significato.
- Non è configurabile errore di fatto quando la doglianza investe l'interpretazione del testo di un provvedimento, poiché in tal caso si è nell'ambito dell'attività valutativa della Corte e non della mera svista percettiva.
- Per integrare il rimedio straordinario, l'errore deve essere decisivo, cioè idoneo a influire sul processo decisionale in modo tale che, senza di esso, la pronuncia sarebbe stata diversa.
- Nel sequestro di dati informatici, la valutazione sulla portata del decreto e sulla disciplina della restituzione dei dati o dei supporti può essere oggetto di interpretazione del provvedimento, non di errore di fatto, se il testo consente una lettura non meramente esclusiva.
- Un'eventuale imprecisione terminologica del provvedimento non determina di per sé l'errore di fatto se non incide in concreto sull'esito decisionale.
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