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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26242/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermativa in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata ai danni della coniuge convivente, con pena di anni quattro mesi due di reclusione, pene accessorie e statuizioni civili. I motivi erano sei: 1) nullità del decreto di giudizio immediato per errore nelle generalità dell'imputato; 2) nullità per omessa/notifica irregolare del decreto di citazione in appello; 3) vizio di motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova, lamentando il mancato rilievo della precedente sentenza assolutoria del 2023 su condotte fino all'aprile 2015 e l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi; 4) analoghe censure sulla ricostruzione dei maltrattamenti ex art. 572 c.p., contestando credibilità e attendibilità della persona offesa e dei familiari, nonché la valorizzazione del conflitto reciproco tra i coniugi; 5) analoghe censure sulla violenza sessuale ex artt. 609-bis e 609-ter c.p., contestando la serialità degli episodi, la configurabilità stessa del reato e il diniego della minore gravità; 6) diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello con esame del figlio e nomina di un consulente per verificare la capacità testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'errore nelle generalità nel decreto di giudizio immediato integra, al più, una nullità a regime intermedio non dedotta tempestivamente, e comunque il nominativo era stato corretto e l'imputato aveva partecipato al giudizio di primo grado senza eccepire alcunché. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dagli atti risultava regolarmente eseguita la notifica del decreto di citazione per l'appello e la presenza dell'imputato all'udienza. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati ritenuti manifestamente infondati perché sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in cassazione; la Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione di merito sulla credibilità della persona offesa, sui riscontri testimoniali e documentali, sulla differenza rispetto alla precedente sentenza assolutoria e sulla configurabilità del maltrattamento anche in presenza di reciproca conflittualità. È stata inoltre confermata l'esclusione dell'attenuante della minore gravità nella violenza sessuale, in ragione della reiterazione delle condotte, delle modalità costrittive, della completezza degli atti sessuali e del contesto familiare. Il sesto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la richiesta di rinnovazione istruttoria non era indispensabile alla luce del compendio probatorio già ritenuto esaustivo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 572 c.p.

    Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in un contesto di conflittualità reciproca tra coniugi e non richiede un rapporto di autotutela o compensazione tra condotte violente reciproche; rileva la posizione di sopraffazione e soggezione della vittima.

  • artt. 81, 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 5-quater, c.p.

    La condotta di costrizione a subire rapporti sessuali completi, reiterata nel tempo e commessa in un contesto familiare, integra il delitto di violenza sessuale aggravata contestato.

  • art. 429, comma 2, c.p.p.

    L'errore nelle generalità nel decreto che dispone il giudizio non determina automaticamente nullità assoluta; la doglianza è stata trattata come vizio processuale non tempestivamente dedotto.

  • art. 456 c.p.p.

    Richiamato in relazione al decreto di giudizio immediato e alla dedotta nullità per errore nell'indicazione dell'imputato.

  • art. 179 c.p.p.

    La difesa invocava una nullità assoluta, ma la Corte ha escluso che il vizio lamentato avesse tale natura.

  • art. 180 c.p.p.

    Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite nei termini di legge, altrimenti si sanano.

  • art. 601, comma 1, c.p.p.

    La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello risultava regolarmente eseguita; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Usato per i motivi relativi a vizi processuali e nullità dedotte in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La Corte ribadisce che in cassazione non è consentita la rilettura del materiale probatorio né la rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova; la Corte osserva che la critica si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è eccezionale e ammessa solo se indispensabile; il diniego può essere motivato anche implicitamente quando il compendio probatorio è già ritenuto completo.

  • art. 609-bis, ultimo comma, c.p.

    La minore gravità va valutata globalmente, considerando mezzi, modalità, grado di coartazione, condizioni della vittima, reiterazione e danno; basta anche un solo indice di conclamata gravità per escluderla.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Consente l'aumento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: sono inammissibili i motivi che, sotto l'apparenza del vizio logico, prospettano una lettura alternativa dei fatti o dell'attendibilità delle prove.
  • L'errore nell'indicazione delle generalità dell'imputato nel decreto che dispone il giudizio integra, al più, una nullità a regime intermedio, soggetta alle preclusioni e ai termini di deduzione previsti dal codice di rito, e non determina automaticamente nullità assoluta.
  • La mancata notificazione dedotta in appello è irrilevante quando dagli atti risulti la regolare esecuzione della notifica e la presenza dell'imputato all'udienza, con conseguente insussistenza del pregiudizio difensivo.
  • Il delitto di maltrattamenti in famiglia può sussistere anche in un rapporto con conflittualità reciproca tra i coniugi: non esiste una compensazione tra condotte vessatorie reciproche e conta la presenza di una relazione di sopraffazione e soggezione.
  • La valutazione della minore gravità nella violenza sessuale richiede un giudizio complessivo sul fatto; la reiterazione delle condotte, la violenza sulle modalità esecutive e la completezza dell'atto sessuale possono da sole escludere l'attenuante.
  • La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è rimedio eccezionale: il suo diniego è legittimo quando il giudice ritenga il materiale probatorio già sufficiente e non emergano specifiche esigenze di indispensabilità.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione delle sentenze di merito può essere letta unitariamente ai fini del controllo di legittimità, con particolare rilievo alla coerenza complessiva dell'apparato argomentativo.

Come è indicizzato

MaterieMaltrattamenti contro familiari e conviventiViolenza sessualeImpugnazioni
RamiDelitti contro la famigliaDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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