Cassazione Penale, Sentenza n. 26242/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermativa in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata ai danni della coniuge convivente, con pena di anni quattro mesi due di reclusione, pene accessorie e statuizioni civili. I motivi erano sei: 1) nullità del decreto di giudizio immediato per errore nelle generalità dell'imputato; 2) nullità per omessa/notifica irregolare del decreto di citazione in appello; 3) vizio di motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova, lamentando il mancato rilievo della precedente sentenza assolutoria del 2023 su condotte fino all'aprile 2015 e l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e dei testi; 4) analoghe censure sulla ricostruzione dei maltrattamenti ex art. 572 c.p., contestando credibilità e attendibilità della persona offesa e dei familiari, nonché la valorizzazione del conflitto reciproco tra i coniugi; 5) analoghe censure sulla violenza sessuale ex artt. 609-bis e 609-ter c.p., contestando la serialità degli episodi, la configurabilità stessa del reato e il diniego della minore gravità; 6) diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello con esame del figlio e nomina di un consulente per verificare la capacità testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'errore nelle generalità nel decreto di giudizio immediato integra, al più, una nullità a regime intermedio non dedotta tempestivamente, e comunque il nominativo era stato corretto e l'imputato aveva partecipato al giudizio di primo grado senza eccepire alcunché. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dagli atti risultava regolarmente eseguita la notifica del decreto di citazione per l'appello e la presenza dell'imputato all'udienza. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati ritenuti manifestamente infondati perché sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in cassazione; la Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione di merito sulla credibilità della persona offesa, sui riscontri testimoniali e documentali, sulla differenza rispetto alla precedente sentenza assolutoria e sulla configurabilità del maltrattamento anche in presenza di reciproca conflittualità. È stata inoltre confermata l'esclusione dell'attenuante della minore gravità nella violenza sessuale, in ragione della reiterazione delle condotte, delle modalità costrittive, della completezza degli atti sessuali e del contesto familiare. Il sesto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la richiesta di rinnovazione istruttoria non era indispensabile alla luce del compendio probatorio già ritenuto esaustivo. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 572 c.p.
Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in un contesto di conflittualità reciproca tra coniugi e non richiede un rapporto di autotutela o compensazione tra condotte violente reciproche; rileva la posizione di sopraffazione e soggezione della vittima.
artt. 81, 609-bis, 609-ter, comma 1, n. 5-quater, c.p.
La condotta di costrizione a subire rapporti sessuali completi, reiterata nel tempo e commessa in un contesto familiare, integra il delitto di violenza sessuale aggravata contestato.
art. 429, comma 2, c.p.p.
L'errore nelle generalità nel decreto che dispone il giudizio non determina automaticamente nullità assoluta; la doglianza è stata trattata come vizio processuale non tempestivamente dedotto.
art. 456 c.p.p.
Richiamato in relazione al decreto di giudizio immediato e alla dedotta nullità per errore nell'indicazione dell'imputato.
art. 179 c.p.p.
La difesa invocava una nullità assoluta, ma la Corte ha escluso che il vizio lamentato avesse tale natura.
art. 180 c.p.p.
Le nullità a regime intermedio devono essere eccepite nei termini di legge, altrimenti si sanano.
art. 601, comma 1, c.p.p.
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello risultava regolarmente eseguita; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Usato per i motivi relativi a vizi processuali e nullità dedotte in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La Corte ribadisce che in cassazione non è consentita la rilettura del materiale probatorio né la rivalutazione dell'attendibilità dei testimoni.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova; la Corte osserva che la critica si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 603, comma 3, c.p.p.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è eccezionale e ammessa solo se indispensabile; il diniego può essere motivato anche implicitamente quando il compendio probatorio è già ritenuto completo.
art. 609-bis, ultimo comma, c.p.
La minore gravità va valutata globalmente, considerando mezzi, modalità, grado di coartazione, condizioni della vittima, reiterazione e danno; basta anche un solo indice di conclamata gravità per escluderla.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente l'aumento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: sono inammissibili i motivi che, sotto l'apparenza del vizio logico, prospettano una lettura alternativa dei fatti o dell'attendibilità delle prove.
- L'errore nell'indicazione delle generalità dell'imputato nel decreto che dispone il giudizio integra, al più, una nullità a regime intermedio, soggetta alle preclusioni e ai termini di deduzione previsti dal codice di rito, e non determina automaticamente nullità assoluta.
- La mancata notificazione dedotta in appello è irrilevante quando dagli atti risulti la regolare esecuzione della notifica e la presenza dell'imputato all'udienza, con conseguente insussistenza del pregiudizio difensivo.
- Il delitto di maltrattamenti in famiglia può sussistere anche in un rapporto con conflittualità reciproca tra i coniugi: non esiste una compensazione tra condotte vessatorie reciproche e conta la presenza di una relazione di sopraffazione e soggezione.
- La valutazione della minore gravità nella violenza sessuale richiede un giudizio complessivo sul fatto; la reiterazione delle condotte, la violenza sulle modalità esecutive e la completezza dell'atto sessuale possono da sole escludere l'attenuante.
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è rimedio eccezionale: il suo diniego è legittimo quando il giudice ritenga il materiale probatorio già sufficiente e non emergano specifiche esigenze di indispensabilità.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione delle sentenze di merito può essere letta unitariamente ai fini del controllo di legittimità, con particolare rilievo alla coerenza complessiva dell'apparato argomentativo.
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