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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26246/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagati)

La controversia

La vicenda riguarda il sequestro preventivo di un intero complesso immobiliare sito in Castelvolturno, disposto in relazione a contestazioni di lottizzazione abusiva e reati edilizi/paesaggistici. Dopo un primo annullamento della Cassazione limitatamente al periculum in mora, il Tribunale del riesame aveva nuovamente confermato il sequestro. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, che il giudice del rinvio non aveva davvero colmato il deficit motivazionale sul periculum: avrebbe riproposto formule astratte sull’aumento del carico urbanistico senza confrontarsi con la consulenza tecnica difensiva, che sosteneva l’assenza di incremento volumetrico, la destinazione residenziale originaria dell’immobile, la risalenza del cambio di destinazione d’uso e la riduzione volumetrica eseguita dai nuovi proprietari. Hanno inoltre contestato l’affermazione secondo cui il bene sarebbe stato facilmente alienabile a terzi nelle more, ritenendo tale rischio non concreto. Chiedevano quindi l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con o senza rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al profilo del periculum in mora. Ha rilevato che il Tribunale del riesame aveva motivato in modo solo apparente e generico, senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive e con la consulenza tecnica di parte, e senza spiegare in concreto perché la libera disponibilità del bene avrebbe potuto aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare ulteriori condotte. La Cassazione ha quindi annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio sul solo punto del periculum in mora, ribadendo che il tema del fumus era già stato definito e non era più in discussione.

Norme richiamate

  • art. 127 c.p.p.

    udienza camerale ex art. 127 c.p.p. con discussione orale

    indica il rito camerale in cui è stata trattata l’impugnazione.

  • art. 125 c.p.p.

    violazione degli art. 125 e 321 cod. proc. pen.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione del provvedimento cautelare reale.

  • art. 321 c.p.p.

    la misura è subordinata alla sussistenza del periculum in mora, che deve essere motivato in concreto salvo le ipotesi eccezionali di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

    il rinvio è disposto al tribunale competente per il nuovo giudizio sul punto annullato.

  • art. 325 c.p.p.

    il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge

    la Corte ribadisce che nel riesame di misure cautelari reali la violazione di legge comprende anche la motivazione radicalmente mancante o meramente apparente.

  • art. 240 c.p.

    confisca ex art. 240 cod. pen.

    anche quando il sequestro è finalizzato alla confisca, occorre comunque motivare il periculum, salvo l’eccezione delle cose intrinsecamente confiscabili ex lege.

  • art. 316 c.p.p.

    sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen.

    richiamato in via analogica per evidenziare la funzione di preservazione anticipata dell’efficacia della futura decisione.

  • art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001

    reati di cui agli art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001

    fattispecie edilizia posta a base del sequestro.

  • art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004

    art. 181 del d. lgs. n. 42 del 2004

    ulteriore reato contestato a fondamento della misura reale.

  • art. 627 c.p.

    violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. nonché all'art. 627 cod. pen.

    norma richiamata dalla difesa, ma nel testo sembra riferita al giudizio di rinvio; la sentenza non sviluppa un autonomo profilo interpretativo sulla disposizione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    limita l’esposizione dei motivi alla stretta essenzialità.

  • art. 3 D.M. n. 1444 del 1968

    l'art. 3 D.M. n. 1444 del 1968

    richiamato per spiegare il parametro degli standard urbanistici e delle dotazioni minime di spazi pubblici e privati.

  • art. 16, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001

    art. 16, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001

    richiamato per il criterio di parametrizzazione degli oneri di urbanizzazione.

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca non basta richiamare la mera obbligatorietà della confisca per fondare il periculum in mora: il giudice deve spiegare, in concreto, perché la disponibilità del bene nelle more del processo renda necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo.
  • L’onere motivazionale sul periculum resta fermo sia per la confisca obbligatoria sia per quella facoltativa, salvo il caso eccezionale delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.
  • La motivazione del sequestro preventivo è solo apparente quando si risolve in formule generiche o astratte e non si confronta con le specifiche allegazioni difensive e con gli elementi tecnici introdotti dalla parte.
  • In materia edilizia, la verifica del carico urbanistico deve essere concreta e dinamica: non è sufficiente affermare in astratto che il mutamento di destinazione d’uso o l’aumento del numero delle unità immobiliari comportino aggravio, occorrendo valutare lo stato dei luoghi, le caratteristiche dell’insediamento e l’incidenza effettiva dell’opera sul territorio.
  • Nel valutare il periculum relativo a immobili inseriti in un tessuto già urbanizzato, il giudice deve considerare anche la consistenza delle opere preesistenti e le eventuali modifiche intervenute nel tempo, poiché la dimensione complessiva degli immobili può incidere sul fabbisogno di servizi e infrastrutture.
  • Se il giudice di legittimità annulla con rinvio una decisione cautelare reale limitatamente al periculum in mora, il giudice del rinvio deve attenersi al perimetro tracciato dalla Cassazione e colmare il deficit motivazionale confrontandosi con le specifiche questioni rimaste aperte.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioSequestroImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della provaNullità processuale

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