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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22307/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ha disatteso il quarto e il quinto motivo, ritenendo che le censure sollecitassero una non consentita revisione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava IVA ritenendo non provata l’uscita di due operazioni di trasferimento merci dal territorio UE verso la Libia e, quindi, non applicabile il regime delle cessioni a esportatori abituali ex art. 8, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972. La CTP e poi la CTR hanno respinto le difese della contribuente. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che il giudice d’appello non avesse considerato le deduzioni difensive e avesse dato per non provata l’uscita della merce; 2) violazione dell’art. 8 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo di avere invece provato l’esportazione e quindi la non imponibilità IVA; 3) nullità per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non si fosse pronunciata sulle argomentazioni relative all’inverosimiglianza dell’ipotesi accusatoria e all’asserita assenza di vantaggio economico; 4) violazione del principio di neutralità dell’IVA, censurando il rilievo secondo cui l’Erario avrebbe subito un danno per mancato incasso dell’imposta; 5) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, deducendo il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati perché, nella sostanza, miravano a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, mentre la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e intelligibile; quanto al quinto motivo, la Corte ha ribadito che la motivazione degli atti tributari può essere anche per relationem, purché siano individuabili gli elementi essenziali dell’atto richiamato e sia garantito il diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 633 del 1972

    La non imponibilità IVA invocata dalla contribuente presuppone la prova dell’uscita dei beni dal territorio UE; in difetto di tale prova, l’operazione è trattata come ordinaria ai fini IVA.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; la contestazione sull’esito dell’accertamento di fatto non integra di per sé violazione dell’onere della prova in sede di legittimità.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la sentenza non consente di comprendere le ragioni della decisione; non basta che il ricorrente non condivida la valutazione compiuta dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia richiede la totale mancanza di decisione su un capo autonomo della domanda o dell’eccezione; il mancato esame di singole argomentazioni difensive non integra il vizio.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto anziché un vero vizio processuale della sentenza.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non è ammissibile se maschera una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto storico, decisivo e controverso; non consente una nuova valutazione del compendio istruttorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è nulla solo se non raggiunge il minimo costituzionale e non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000

    L’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere assolto anche per relationem, purché l’atto richiamato sia allegato o il suo contenuto essenziale sia riprodotto, così da consentire al contribuente di difendersi.

  • art. 3 l. n. 241 del 1990

    Nel caso esaminato è richiamato come parametro del difetto di motivazione, ma la Corte valorizza l’effettiva intelligibilità della pretesa tributaria e la possibilità di difesa del contribuente.

  • art. 13, comma 1

    Il testo è tronco nella sentenza trasmessa; non è possibile ricavarne con certezza il contenuto applicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa, essendo riservato al giudice di merito l’apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, solo quando l’argomentazione resa dal giudice non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito per decidere; non basta una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte soccombente.
  • Il vizio di omessa pronuncia sussiste soltanto se il giudice omette di decidere su un capo autonomo della domanda o dell’eccezione; non ricorre quando siano semplicemente trascurate o non condivise singole argomentazioni difensive.
  • In materia di non imponibilità IVA per esportazioni, la prova dell’effettiva fuoriuscita dei beni dal territorio unionale è elemento decisivo; in mancanza di tale prova, l’operazione può essere trattata come imponibile secondo il regime ordinario.
  • L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche mediante rinvio ad altri atti o documenti, purché siano individuabili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa e il contribuente sia posto in condizione di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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