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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24157/2024 del 09/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da otto avvisi di accertamento notificati a una società e ai soci, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con recupero a tassazione di maggiori imposte IRPEF, IRPEG, IRAP, addizionale regionale e IVA, oltre sanzioni per dichiarazione infedele. I contribuenti impugnarono gli atti; dopo una prima fase processuale segnata dall’annullamento delle sentenze di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, le cause furono riassunte e riunite. La CTP accolse i ricorsi ritenendo assorbente la decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento per spirare dei termini di cui all’art. 43 d.P.R. 600/1973, rilevando anche un uso strumentale della denuncia penale per ottenere il raddoppio dei termini e l’assenza di prova della denuncia stessa. La CTR confermò, affermando che il raddoppio non poteva operare come riapertura di termini ormai scaduti. L’Agenzia ricorse per cassazione con quattro motivi: violazione delle norme sul raddoppio dei termini di accertamento e sulla decadenza, nullità della motivazione per asserita carenza di spiegazione sul decorso dei termini, omessa pronuncia sulla dedotta circostanza che il raddoppio non riguardava tutti gli avvisi, e violazione dell’art. 57 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 per alcuni avvisi relativi al 2003 notificati entro il 31 dicembre 2008. La curatela resistette con controricorso e ricorso incidentale, lamentando violazione del principio di non contestazione, omesso esame di fatti decisivi e inammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici ex art. 53 d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso principale per asserita violazione del protocollo sull’autosufficienza, ha dichiarato inammissibili i quattro motivi del ricorso incidentale, ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale e ha accolto il primo, il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito sul raddoppio dei termini di accertamento, affermando che, nel regime ratione temporis, il raddoppio dipende dalla sola sussistenza dell’obbligo di denuncia penale e non dalla sua effettiva presentazione, né dalla successiva sorte del procedimento penale; inoltre, il giudice di merito non aveva esaminato la specifica censura dell’Ufficio secondo cui non tutti gli avvisi erano comunque tardivi, poiché alcuni risultavano notificati entro il termine ordinario.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    I requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso vanno ricondotti al dato normativo del codice di rito; il protocollo Cassazione-COA non ha efficacia normativa autonoma.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    Nel testo applicabile ratione temporis il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza dell’obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p.; non si tratta di riapertura di termini già scaduti, ma di termini diversi fissati dalla legge per fattispecie diverse.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    In materia IVA vale il medesimo meccanismo di raddoppio dei termini previsto per le imposte dirette.

  • art. 331 c.p.p.

    L’obbligo di denuncia penale è il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini; il giudice tributario deve verificarne la sussistenza con una prognosi postuma, senza accertare il reato.

  • d.lgs. n. 74/2000

    La sussistenza di una violazione integrante uno dei reati tributari previsti dal decreto è rilevante solo come presupposto dell’obbligo di denuncia.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La censura di motivazione apparente è infondata quando la decisione è comprensibile e consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 132 c.p.c.

    È denunciabile solo il vizio di motivazione nei limiti dell’anomalia costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito ha l’obbligo di pronunciarsi sulla specifica censura relativa alla tempestività di alcuni atti e alla diversa posizione dei singoli avvisi; l’omissione integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione va dedotto in modo autosufficiente, trascrivendo o indicando con precisione gli atti e le difese rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha distinto tra violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatto storico, escludendo che possano essere prospettate come omesso esame mere questioni giuridiche o eccezioni processuali.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici va interpretata restrittivamente; è sufficiente una chiara e univoca, anche sommaria, indicazione della volontà di contestare la decisione.

  • art. 59 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato solo nel contesto processuale della riassunzione dopo il rinvio al primo giudice.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Le norme eccezionali che limitano l’accesso alla giustizia, come l’inammissibilità dell’appello tributario, vanno interpretate restrittivamente.

Massime di principio

  • Nel regime del raddoppio dei termini di accertamento tributario applicabile ratione temporis, il presupposto decisivo è la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari, non la concreta presentazione della denuncia né l’esito del procedimento penale.
  • Il giudice tributario, quando sia dedotto l’uso pretestuoso del raddoppio dei termini, deve compiere una valutazione "ora per allora" limitata alla verifica dei presupposti dell’obbligo di denuncia, senza accertare il reato.
  • Il raddoppio dei termini non integra una riapertura di termini ormai scaduti, ma opera come diversa scansione legale del termine di accertamento per una fattispecie diversa e autonoma.
  • La censura per omessa pronuncia è configurabile quando il giudice di merito non esamina una specifica deduzione relativa alla tempestività di singoli atti, soprattutto se la posizione degli atti non è omogenea.
  • Nel ricorso per cassazione, i motivi fondati su non contestazione, omesso esame di fatti decisivi o difetto di specificità dell’appello devono essere autosufficienti e riportare il contenuto essenziale degli atti processuali rilevanti; il mero rinvio a memorie o atti di merito non basta.
  • Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di motivi specifici va applicata restrittivamente: è sufficiente che dall’atto emerga in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni della doglianza, anche in forma sintetica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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