Cassazione Civile, Ordinanza n. 24127/2025 del 28/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto, deducendo: mancata applicazione dell'art. 10-bis L. n. 241/1990; violazione dell'art. 53, comma 5, d.P.R. n. 445/2000 e delle garanzie di contraddittorio e partecipazione, anche in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990; violazione dell'art. 8 CEDU, richiamato dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998. Il Giudice di Pace ha respinto il ricorso con motivazione molto sintetica, affermando in sostanza la legittimità del decreto perché il richiedente asilo era irregolarmente presente sul territorio, non aveva impugnato il diniego della protezione internazionale, era privo di permesso di soggiorno e il provvedimento espulsivo sarebbe stato atto dovuto e regolarmente sottoscritto. In cassazione il ricorrente ha censurato anzitutto l'omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione della decisione, sostenendo che il giudice di merito non aveva esaminato le specifiche doglianze proposte, e inoltre ha denunciato la violazione dell'art. 13 e ss. d.lgs. n. 286/1998 per essere stata la decisione resa oltre il termine di 20 giorni previsto per il giudizio di opposizione all'espulsione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando la doglianza come denuncia di motivazione apparente e non come vizio di cui al previgente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha osservato che la sentenza impugnata non affrontava i motivi effettivamente dedotti contro il decreto di espulsione e si limitava ad affermazioni generiche e apodittiche, con un riferimento inconferente alla sottoscrizione del provvedimento e alla sua astratta legittimità. Conseguentemente ha cassato la sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Matera in diversa persona, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Indicato come base del ricorso al Giudice di Pace avverso il decreto di espulsione.
Richiamato come norma asseritamente violata per mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento o comunque per difetto di partecipazione procedimentale.
art. 53, comma 5, d.P.R. n. 445/2000
Evocato dal ricorrente come presidio delle garanzie difensive nel procedimento espulsivo.
Richiamato in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento e alle garanzie partecipative.
art. 8 CEDU
Evocato dal ricorrente come parametro sostanziale a tutela della vita privata e familiare, richiamato dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
Indicato quale norma che richiama la tutela convenzionale dell'art. 8 CEDU in materia di espulsione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte precisa che, dopo la riforma del 2012, non consente più il sindacato su motivazione insufficiente o contraddittoria, ma solo sull'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è però stata riqualificata come denuncia di motivazione apparente.
Richiamato per interpretare la novella del 2012 come riduzione del sindacato di legittimità sulla motivazione al 'minimo costituzionale'.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della motivazione costituzionalmente necessaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La carenza assoluta o apparente di motivazione integra nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione.
Richiamato dal ricorrente e nella motivazione del giudice di pace quale disciplina del decreto di espulsione.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato in relazione al termine per proporre ricorso avverso il decreto di espulsione.
Direttiva 2008/115/CE
Richiamata nel decreto di espulsione e nella sentenza impugnata come normativa applicata dall'amministrazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più deducibile in cassazione il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà in sé; resta denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo, mentre la motivazione totalmente assente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.
- La rubrica del motivo di ricorso non è vincolante: se dall'illustrazione emerge con chiarezza la vera censura, la Corte può riqualificare il vizio denunciato senza dichiarare inammissibile il motivo per mero errore formale nell'indicazione della norma.
- Sussiste motivazione apparente quando il giudice di merito non dà conto delle specifiche censure proposte dalla parte e si limita ad affermazioni apodittiche o generiche, tali da non rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito per decidere.
- Nel giudizio di legittimità contro l'espulsione, la sentenza del giudice di pace deve confrontarsi con i motivi concretamente dedotti contro il decreto amministrativo; una motivazione che si limiti a proclamare la legittimità dell'atto o a richiamarne la sottoscrizione senza verificare le questioni devolute è nulla.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio di motivazione o nullità della decisione, ogni ulteriore motivo resta assorbito se dipende logicamente dalla riforma della pronuncia impugnata.
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