Cassazione Civile, Ordinanza n. 24053/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione sine titulo di un immobile produttivo di proprietà privata, seguita dall'ottenimento di un titolo giudiziale di rilascio e da una lunga sequenza di accessi dell'ufficiale giudiziario con la forza pubblica, culminata nel rilascio solo dopo circa quattro anni. La proprietaria ha agito per ottenere il risarcimento dei danni da ritardo nell'esecuzione del provvedimento di sgombero, allegando la vocazione locativa/produttiva del bene, la volontà di ristrutturarlo e venderlo e l'impossibilità di utilizzarlo durante l'occupazione. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha ridotto l'importo, escludendo il danno morale e condannando solo il Ministero dell'Interno al danno patrimoniale. In cassazione il Ministero dell'Interno ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'esecuzione per rilascio e sull'assistenza della forza pubblica, sostenendo che la forza pubblica avrebbe solo coadiuvato l'ufficiale giudiziario e che non vi fosse discrezionalità; 2) violazione dell'art. 2043 c.c. e carenza del nesso causale, per mancata individuazione di una condotta omissiva concretamente esigibile; 3) omesso esame della disciplina sopravvenuta dell'art. 11 del d.l. n. 14/2017 conv. in L. n. 48/2017; 4) violazione dell'art. 1223 c.c. per erronea quantificazione del danno patrimoniale e per avere la Corte considerato 54 mesi anziché un periodo inferiore; 5) violazione dell'art. 1227 c.c. per non avere detratto i rinvii richiesti dalla proprietaria e per la mancata considerazione del concorso colposo della stessa. La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, affermando che l'obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato e che il ritardo ingiustificato nello sgombero integra responsabilità della P.A., mentre ha rigettato gli ultimi due motivi perché in parte inammissibili (questioni nuove in cassazione non dedotte specificamente in appello) e comunque infondati, ritenendo corretta la liquidazione equitativa del danno patrimoniale in base alla concreta possibilità di sfruttamento del bene perduta. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della condanna del Ministero dell'Interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Ministero dell'Interno. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando il principio per cui l'inosservanza del dovere di apprestare i mezzi per l'esecuzione forzata di un provvedimento giudiziario, quando non dipenda da forza maggiore, integra condotta colposa fonte di responsabilità della P.A. Ha inoltre dichiarato inammissibili e comunque infondati il quarto e il quinto motivo, perché la doglianza sulla durata del ritardo e sulla parziale liberazione dell'immobile non risultava devoluta specificamente in appello e perché la liquidazione equitativa del danno patrimoniale era coerente con i principi già affermati dalle Sezioni Unite in tema di occupazione sine titulo. È stata quindi confermata la condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento del danno patrimoniale in favore della proprietaria, con regolazione delle spese secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 475 c.p.c.
Richiamato per inquadrare i poteri dell'ufficiale giudiziario nella fase esecutiva e la richiesta di ausilio della forza pubblica.
art. 513 c.p.c.
Indicato insieme all'art. 608 c.p.c. quale base del potere dell'ufficiale giudiziario di richiedere la forza pubblica nell'esecuzione per rilascio.
art. 608 c.p.c.
Richiamato per la disciplina dell'esecuzione per rilascio e per il potere dell'ufficiale giudiziario di avvalersi della forza pubblica.
art. 2043 c.c.
Utilizzato per affermare la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per l'omesso o ritardato concorso nell'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 1223 c.c.
Richiamato per la liquidazione del danno patrimoniale conseguenza immediata e diretta del ritardo nell'esecuzione.
art. 1227 c.c.
Invocato per il concorso di colpa della danneggiata e per la detrazione dei periodi di rinvio richiesti dalla proprietaria, ma ritenuto non decisivo o non tempestivamente dedotto.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'attribuzione del danno morale non domandato; la Corte di merito lo aveva poi escluso.
art. 360 c.p.c.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 41 Cost.
Richiamato nel ricorso come norma evocata dalla Corte territoriale nel bilanciamento tra interessi, ma la Cassazione ha negato che la forza pubblica possa operare un bilanciamento discrezionale in luogo dell'esecuzione del titolo.
art. 6 CEDU
Richiamato come fondamento del diritto all'esecuzione effettiva del provvedimento giudiziario e come parametro che rafforza l'obbligo della P.A. di eseguire il titolo in tempi ragionevoli.
art. 42 Cost.
Evocato dalla Corte d'appello nel collegare la tutela della proprietà all'obbligo di esecuzione del provvedimento di rilascio.
art. 11 d.l. n. 14/2017
Richiamato quale disciplina sopravvenuta in tema di occupazioni arbitrarie e sgomberi, ma ritenuto non idoneo a escludere la responsabilità per il ritardo già maturato.
L. n. 48/2017
Indicata come legge di conversione del d.l. n. 14/2017 e richiamata per la disciplina delle occupazioni arbitrarie di immobili.
art. 11 d.l. n. 113/2018
Richiamato per la riscrittura della disciplina sugli sgomberi e sull'indennità onnicomprensiva al proprietario.
L. n. 132/2018
Indicata come legge di conversione del d.l. n. 113/2018.
art. 633 c.p.
Richiamato per qualificare penalmente l'occupazione abusiva di edifici e per evidenziare il rilievo dell'intervento delle forze dell'ordine.
art. 1284 c.c.
Richiamato per il riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata dalla sentenza di appello.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in tema di contestazione specifica dei fatti allegati e di prova mediante nozioni di comune esperienza o presunzioni semplici.
art. 97 Cost.
Evocato nella giurisprudenza richiamata per sottolineare che il dovere della P.A. di apprestare i mezzi per l'esecuzione coattiva è espressione del principio di buona amministrazione.
artt. 24, 42 e 102 Cost.
Richiamati dalla Corte costituzionale nella declaratoria di illegittimità di una norma che consentiva il differimento della singola esecuzione forzata.
Massime di principio
- Nelle esecuzioni per rilascio spetta all'ufficiale giudiziario richiedere l'ausilio della forza pubblica, ma la pubblica amministrazione ha il dovere di prestarlo: non dispone di un potere discrezionale di valutare se eseguire o meno il provvedimento giudiziale.
- Il ritardo ingiustificato nell'attuazione di un provvedimento di rilascio, quando non sia dovuto ad assoluta impossibilità o forza maggiore, integra un illecito civile fonte di responsabilità della P.A., senza che il danneggiato debba provare specificamente dolo o colpa dei singoli operanti.
- La forza maggiore non coincide con le difficoltà concrete dell'esecuzione né con la necessità di coordinare interessi sociali rilevanti: tali circostanze possono incidere sulle modalità e sul momento dell'intervento, ma non trasformano l'obbligo di esecuzione in facoltà discrezionale.
- La lesione del diritto del proprietario al godimento e allo sfruttamento economico del bene occupato può essere risarcita anche in via equitativa, quando la prova del preciso ammontare del pregiudizio sia difficoltosa, facendo riferimento al valore locativo o ad altri parametri oggettivi del bene.
- Per contestare in cassazione la quantificazione del danno o la durata del periodo risarcibile occorre che la relativa questione sia stata specificamente devoluta al giudice d'appello; le questioni nuove sono inammissibili in sede di legittimità.
- In tema di occupazione sine titulo, il proprietario che deduca la perdita della possibilità di godimento diretto o indiretto del bene deve allegare in modo specifico tale possibilità perduta; ove il convenuto contesti specificamente il fatto, opera il relativo onere probatorio, che può essere assolto anche per presunzioni.
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