Cassazione Civile, Ordinanza n. 24046/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da concessioni demaniali marittime e autorizzazioni per operazioni portuali in ambito del porto di Genova. Una società titolare di concessione nell'ambito S6, destinato alle operazioni full container, ha impugnato dinanzi al TAR la concessione rilasciata a un'altra società nell'ambito S3, destinato alle merci convenzionali/multipurpose, assumendo che quest'ultima svolgesse in realtà in via prevalente traffici full container, in contrasto con il piano regolatore portuale. Il TAR ha respinto, mentre il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della società concorrente e ha annullato gli atti concessori. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. con un solo motivo, denunciando il difetto assoluto di motivazione della sentenza amministrativa su un punto decisivo (contenuto della concessione e sua asserita incoerenza con il piano regolatore) e sostenendo che tale vizio, incidendo sul minimo costituzionale della motivazione, dovesse essere ricondotto ai "motivi inerenti alla giurisdizione" e quindi fosse deducibile davanti alle Sezioni Unite. L'Autorità di sistema portuale ha aderito a tale impostazione con ricorso incidentale adesivo.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo. Hanno ribadito che il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia. La censura di difetto o apparenza di motivazione, anche se prospettata come violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., integra un vizio attinente al modo di esercizio della giurisdizione e ai limiti interni del giudizio, non un difetto di giurisdizione in senso tecnico. Perciò non è deducibile con ricorso ex art. 111, comma 8, Cost. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità, all'ulteriore contributo unificato e, per la conformità alla proposta di definizione anticipata, anche alle somme ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 18 L. 84/1994
richiamato solo per descrivere il titolo concessorio demaniale marittimo oggetto della lite
art. 16 L. 84/1994
richiamato solo per descrivere l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali
art. 111, comma 6, Cost.
l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali non amplia il novero dei motivi inerenti alla giurisdizione deducibili in cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione solo per motivi inerenti alla giurisdizione, cioè per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma ulteriore e di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 3 Cost.
menzionato solo nella tesi difensiva della ricorrente sulla disparità di trattamento, disattesa dalla Corte
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto nei limiti dei "motivi inerenti alla giurisdizione", vale a dire quando si denunci un vero difetto di giurisdizione, assoluto o relativo, oppure un rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia.
- La mancanza totale o la mera apparenza della motivazione di una sentenza amministrativa non integra, di per sé, un motivo inerente alla giurisdizione: si tratta di un vizio del modo di esercizio della giurisdizione e non del suo superamento o mancato esercizio in senso tecnico.
- Non è consentito trasformare in censura di giurisdizione un errore processuale o motivazionale del giudice speciale, poiché ciò comporterebbe un sindacato sui limiti interni della giurisdizione, estraneo al controllo delle Sezioni Unite.
- La tutela costituzionale del minimo motivazionale non comporta, per le sentenze del giudice amministrativo o contabile, un ulteriore grado di merito o un rimedio di legittimità generalizzato davanti alla Cassazione.
- L'eventuale adesione di un controricorrente alle ragioni del ricorrente può essere qualificata come ricorso incidentale adesivo, ma resta soggetta alla medesima verifica di ammissibilità del ricorso principale.
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