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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24068/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un conducente di motoveicolo ha agito per il risarcimento dei danni dedotti come conseguenza dell'impatto tra il proprio mezzo e una volpe, verificatosi secondo la sua prospettazione in un comune della provincia di Firenze. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo non provata l'esistenza del sinistro; la corte d'appello ha confermato il rigetto, affermando che non era stata dimostrata la dinamica dell'evento e, quindi, il nesso causale tra la presenza dell'animale e il danno. In cassazione il danneggiato ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2043 e 2052 c.c. e omessa motivazione, sostenendo che la corte di merito avrebbe dovuto applicare la responsabilità da animale ex art. 2052 c.c. e che vi erano elementi istruttori favorevoli non adeguatamente considerati; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e omessa motivazione, lamentando che il giudice di appello non avrebbe confutato le prove raccolte in primo grado e avrebbe mal valutato il materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova del fatto costitutivo del danno e del nesso causale, presupposto necessario anche per invocare l'art. 2052 c.c.; ha inoltre chiarito che non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando la doglianza riguarda la valutazione delle prove e non l'erronea ripartizione dell'onere probatorio. Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a ottenere un nuovo esame del merito e delle risultanze istruttorie, precluso in sede di legittimità, senza evidenziare anomalie motivazionali o specifiche violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese, a una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. in favore delle controricorrenti e al contributo unificato aggiuntivo; ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole sui fatti costitutivi e sulle eccezioni; non ricorre quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma risarcitoria generale, ma non è stato il fondamento decisivo della decisione, centrata sulla mancata prova del fatto e del nesso causale.

  • art. 2052 c.c.

    Nell'ipotesi di danno da animale selvatico, il danneggiato deve provare l'evento, la dinamica del sinistro, il nesso causale e l'appartenenza dell'animale a fauna selvatica tutelata; l'ente può liberarsi provando il caso fortuito.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice decide espressamente di non osservare il principio di disponibilità delle prove o utilizza prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice applica un regime di valutazione della prova diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorso mira formalmente a denunciare violazioni di legge e vizio motivazionale, ma tali censure sono inammissibili quando sostanzialmente chiedono una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    La censura è inammissibile se difetta di specificità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata formulata proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità; la decisione è stata resa in coerenza con tale proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorrente ha depositato memoria a seguito della proposta di definizione accelerata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma ulteriore per responsabilità aggravata, sia in favore delle controricorrenti sia in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    È stato disposto l'oscuramento dei dati del ricorrente per ragioni connesse alla causa petendi.

Massime di principio

  • In tema di danni da scontro tra veicolo e animale selvatico, il danneggiato deve provare anzitutto il fatto storico dell'incidente, la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la presenza dell'animale e il danno; solo dopo si pone il problema del regime di responsabilità ex art. 2052 c.c.
  • La responsabilità da animale selvatico non esonera il danneggiato dall'onere di dimostrare che il pregiudizio sia stato effettivamente causato dall'animale e che l'animale appartenga alla fauna selvatica tutelata.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice inverta erroneamente l'onere della prova; se la doglianza investe la valutazione delle prove, il vizio va semmai dedotto nei limiti del vizio motivazionale, non come errore di riparto dell'onere probatorio.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: le censure su artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si denuncia l'utilizzo di prove non introdotte, la disapplicazione del regime legale di valutazione o un'anomalia motivazionale radicale.
  • Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza di merito espone in modo comprensibile le ragioni per cui ritiene non provata la domanda, anche se il ricorrente propone una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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