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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24066/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Un ciclista, transitando in sella al velocipede su una strada comunale, cadeva a causa di una sconnessione del manto stradale e agiva per il risarcimento dei danni nei confronti del Comune, invocando la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. Il Comune, costituendosi, contestava la domanda e chiedeva di chiamare in causa la società del servizio idrico per essere eventualmente manlevato. Dopo la morte dell’originario attore, si costituivano gli eredi. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello riformava integralmente, ritenendo che il sinistro fosse dipeso da condotta imprudente del danneggiato, idonea a integrare il caso fortuito e a interrompere il nesso causale tra cosa in custodia ed evento. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione gli eredi deducevano violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c. e carenza/illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito al de cuius una guida imprudente nonostante le risultanze istruttorie e che, quindi, avesse escluso ingiustamente la responsabilità del custode.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge e vizio motivazionale, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, e quindi un apprezzamento fattuale non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ha inoltre affermato che la Corte d’appello aveva correttamente applicato i principi sulla responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.: il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta imprudente della vittima, ove questa sia oggettivamente imprevedibile e inevitabile o comunque idonea, secondo un criterio di regolarità causale, a interrompere il nesso eziologico. Poiché il giudice d’appello aveva ritenuto visibile e evitabile la buca e aveva valorizzato l’omessa tenuta della destra e la mancata cautela del ciclista, non sussisteva la dedotta violazione di legge. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese di legittimità, oltre alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode ha natura oggettiva; il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa e danno, mentre il custode può liberarsi solo provando il caso fortuito, anche consistente nel fatto del danneggiato, purché oggettivamente imprevedibile e inevitabile o comunque idoneo a interrompere il nesso causale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Il motivo deve essere sussumibile in una specifica ipotesi di vizio di legittimità; non è ammissibile una censura che confonda piano di diritto e piano fattuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata ha giustificato la condanna dei ricorrenti anche ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    È stata disposta la condanna per lite temeraria nei confronti dei ricorrenti, in favore dei controricorrenti e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    È stato disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle parti e del de cuius in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. è oggettiva e non presunta: l’attore deve dimostrare il rapporto causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre grava sul custode l’onere di provare il caso fortuito.
  • Il caso fortuito può consistere anche nel comportamento del danneggiato; quando tale comportamento sia imprudente e, secondo un criterio di regolarità causale, imprevedibile o inevitabile nel concreto, esso interrompe il nesso causale e libera il custode.
  • Nelle controversie ex art. 2051 c.c. il giudizio sulla visibilità dell’insidia, sulla evitabilità del danno e sulla condotta della vittima appartiene al merito e non può essere riesaminato in cassazione sotto la veste della violazione di legge.
  • Non è ammissibile un motivo di ricorso che cumuli in modo non coordinato il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale, soprattutto quando la doglianza reale investa soltanto l’accertamento di fatto.
  • La prevedibilità astratta della condotta della vittima non basta a escludere l’efficacia liberatoria del caso fortuito: rileva la sua concreta idoneità, secondo il criterio della ragionevole cautela, a evitare l’evento dannoso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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