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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24059/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro occorso su una strada comunale: il conducente di un motoveicolo, mentre percorreva la carreggiata, sarebbe incappato in una buca ed era caduto riportando lesioni. Il danneggiato conveniva in giudizio la società cui ascriveva la responsabilità del dissesto stradale, richiamando anche una nota del Comune che menzionava lavori eseguiti per conto della società stessa. La convenuta contestava la domanda e chiamava in causa due imprese esecutrici dei lavori per essere eventualmente manlevata. In primo e secondo grado la domanda risarcitoria veniva rigettata per difetto di prova degli elementi costitutivi della pretesa, in particolare del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non essendo stato neppure individuato con precisione il punto/buca in cui era avvenuto l'incidente. Con il ricorso per cassazione il danneggiato deduceva violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente omesso di considerare l'assenza di prova del caso fortuito, gravante sul custode, e avesse trascurato una nota della società che, a suo dire, integrava confessione stragiudiziale dell'accaduto e della signoria di fatto sulla strada.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva l'apprezzamento delle risultanze istruttorie. Inoltre ha osservato che il Tribunale aveva correttamente applicato l'art. 2051 c.c., poiché prima ancora di discutere del caso fortuito aveva escluso la prova del nesso causale tra la res custodita e l'evento dannoso, onere che incombe sul danneggiato. È stata anche dichiarata inammissibile, per difetto di specifica riproduzione del contenuto rilevante, la censura relativa alla presunta confessione stragiudiziale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato; è stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode ha natura oggettiva; il danneggiato deve provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla condotta della vittima; la Corte ribadisce che il tema della prevedibilità/evitabilità del comportamento del danneggiato viene in rilievo solo dopo che sia stata provata la relazione causale tra cosa e danno.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta solo apparentemente di violazione di legge, perché in concreto investiva l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione delle prove non rispettava i ristretti limiti entro cui può denunciarsi in cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    Analogamente, la contestazione del giudizio probatorio del merito non era formulata nei limiti consentiti per dedurre la violazione dell'art. 116 c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La censura sulla nota asseritamente confessoria è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica riproduzione o adeguata riassunzione del documento nel ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stata seguita la procedura camerale accelerata; la conformità della decisione alla proposta ha giustificato anche la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorrente è stato condannato a una somma in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende per effetto della soccombenza e della proposizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    È stato disposto l'oscuramento dei dati del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il danneggiato ha l'onere di provare sia l'esistenza della cosa in custodia sia il nesso causale tra la cosa e il danno; solo dopo tale prova si pone il tema del caso fortuito e della prova liberatoria del custode.
  • Il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, del terzo o della vittima, ma quando dipende dalla condotta del danneggiato occorre verificare se essa sia stata prevedibile ed evitabile secondo un criterio di ragionevole cautela e di regolarità causale.
  • Non è censurabile in cassazione, sotto l'apparenza della violazione di legge, una doglianza che miri in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito.
  • La deduzione di un documento come confessione stragiudiziale richiede che il suo contenuto sia specificamente riportato o quanto meno riassunto nel ricorso, in modo da consentire alla Corte di verificarne la decisività senza ricorrere ad accertamenti estranei all'atto di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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